Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, decidendo in seguito alla sentenza n. 30405 del 05/07/2022 RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ha liquidato, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in favore di NOME COGNOME la somma di euro 27.989,91 e di NOME COGNOME la somma di euro 29.180,72, ma ha compensato le spese di causa.
I ricorrenti eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’entità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione – primo motivo – e alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese – secondo motivo -.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La sentenza rescindente aveva evidenziato che era omessa la motivazione in merito agli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalle molteplic ripercussioni negative RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione dei due ricorrenti, sia sul piano personale e familiare, come dimostrato dalla documentazione sanitaria, sia sul piano patrimoniale, per l’impossibilità di adempiere ai mutui, sia per lo strepitus fori dovuto all’interesse giornalistico nazionale per l’omicidio di un povero anziano, e aveva altresì segnalato l’errore nel computo RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione.
La Corte territoriale nell’ordinanza impugnata ha corretto l’errore di computo e ha osservato, quanto alle sofferenze fisiche e psichiche, che erano state liquidate nell’indennizzo calcolato con il criterio aritmetico, perché non erano · trasmodate in un danno alla salute, quanto al danno subìto dalla moglie di NOME COGNOME, che questi non aveva una legittimazione surrogatoria ad agire in luogo RAGIONE_SOCIALEa moglie, quanto allo strepitus fori, che era possibile liquidarlo in via equitativa, avuto riguardo alla tabella per le lesioni micro-permanenti di cui all’art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, distinguendo tra il periodo di restrizione in carcere e il periodo di restrizione domiciliare, decurtato RAGIONE_SOCIALEa metà, quanto al danno reddituale, che era possibile liquidarlo secondo le spettanze risultanti nella dichiarazione dei redditi, quanto al danno da finanziamenti non pagati, che era pcAsibile liquidarlo nei limiti del dovuto e del documentato, a eccezione del debito con la banca per cui vi era stata una ricontrattazione che aveva di fatto neutralizzato gli effetti negativi RAGIONE_SOCIALEa restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
A fronte di tale compiuta motivazione, i ricorrenti hanno inammissibilmente reiterato le medesime censure già sollevate con l’istanza originaria, senza sottoporre a rigorosa censura quella parte di motivazione con cui si è negato l’indennizzo per il danno alla salute fisico-psichica (non provato) e per i danni subìti dalla moglie (in assenza di legittimazione). D’altra parte, hanno attaccato la trasmissione televisiva di rilievo nazionale, contestandone le modalità comunicative, non continenti, ma aggressive e infamanti, sùbito dopo l’arresto, ciò che è ascrivibile, per quella che è la prospettazione dei ricorrenti, ai giornalisti. La censura, quindi, esorbita dal danno morale ascrivibile allo Stato, danno che è stato liquidato secondo un criterio equitativo, parametricamente agganciato alle tabelle
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sul danno biologico, non contestato dai ricorrenti, se non in termini di generica inadeguatezza.
In definitiva, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, perché l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ha reso una motivazione esaustiva, rispettosa del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente che aveva indicato le varie voci di danno a cui era necessario dare una risposta, coerente con la giurisprudenza di legittimità che consente la liquidazione del danno, ulteriore rispetto a quello liquidato con il criterio aritmetico, nei limiti del provato, anch sulla base del fatto notorio o di presunzioni (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, COGNOME Domenico, Rv. 280072 – 01 e 02), non manifestamente illogica o contraddittoria nell’analisi RAGIONE_SOCIALEe circostanze fattuali e nell’applicazione del criteri equitativo.
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale ha compensato integralmente le spese ritenendo che il MEF non sì fosse costituito, mentre i ricorrenti hanno allegato che si era ritualmente costituito a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, al RAGIONE_SOCIALE – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v’è soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. – dep. 15/10/2002, Rv. 222264; e più recentemente, Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Mari, Rv. 284649-01). Tale principio risulta ancora valido, nonostante la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. ciV., a opera del dl. n. 132 del 2014, convertito in I. n. 162 del 2014, che dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto all’e questioni dirimenti e, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Infatti, l’attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura
giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l’indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il RAGIONE_SOCIALE, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente, né relativamente all’an, né relativamente al quantum debeatur RAGIONE_SOCIALEa pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica RAGIONE_SOCIALE non si opponga affatto alla richiesta del privato, non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dalla parte privata (si veda Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Mef, Rv. 277357-01). Va inoltre precisato che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un’ipotesi di soccombenza parziale, perché, da una parte, non è possibile predeterminare in anticipo l’ammontare del danno, dall’altra, il ricorrente sollecita pur sempre l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Tale soluzione è analoga a quella adottata dalle Sezioni civili RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella materia contigua RAGIONE_SOCIALEa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (si veda a esempio Sez. 6-2, n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746-01). Tuttavia, la giurisprudenza ha indicato un correttivo a tale criterio, allorché raccoglimento parziale sia dovuto a ragioni diverse, a esempio all’individuazione di un minor periodo da considerare per il ristoro. In questo caso, ritornerebbe la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (Sez. 6-2, n.· 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665-01).
In definitiva, s’impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza GLYPH impugnata, limitatamente alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, con rinvio alla Corte di appello di Catania che dovrà valutare le difese del MEF e regolare motivatamente le spese. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto.
P . Q . M .
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.
Così deciso, il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente