Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6815 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEZZE il 26/09/1985
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
’91
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettat la domanda di riparazione proposta nell’interesse di COGNOME NOME per l’ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari in forza di ordi di custodia cautelare emessa il 26/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Latina in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629, c 1 e 2, 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen. (capo A); e di cui agli artt. 81, 11 648 cod. pen. (capo B).
1.2. In data 08/03/2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale d Latina ha pronunziato sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 30/03/2023.
1.3. Queste le vicende all’origine della cautela. Quanto al capo A): il 09/05/2019 NOME COGNOME COGNOME aveva sporto denuncia – querela in seguito al rinvenimento di una cartuccia di pistola inesplosa sulla soglia di ingresso della propria abitaz e aveva riferito agli operanti di p.g. che, a seguito della vendita della pro autovettura all’autosalone riconducibile ad COGNOME NOME, era stat minacciato di morte dal COGNOME, al quale la vettura era stata ceduta, affinché rinunciasse al compenso pattuito, ed era stato inoltre minacciato da u altro soggetto, il quale pretendeva la restituzione degli assegni. Quanto al ca B), avente ad oggetto due vetture (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800), con telaio contraffatto, ritenute pertanto provento del delitto ricettazione, risultava che l’istante, unitamente ad COGNOME NOME, suo soc nell’autosalone di Sezze Scalo, intendesse disfarsi delle due auto, “appioppandole” a COGNOME NOME (collaboratore della moglie nella gestione di un autosalone a Tivoli).
In sede di interrogatorio innanzi al Gip, il COGNOME chiariva che aveva acquistato l’auto dall’COGNOME, pagando con diversi assegni, di cui alcuni non anda a buon fine. Avendo appreso che il COGNOME era l’originario proprietario dell vettura, aveva effettuato dei bonifici a quest’ultimo, pur non essendovi tenut Specificava di non averlo mai minacciato e che, anzi, era stato il COGNOME minacciarlo, costringendolo a pagare due volte lo stesso bene. Quanto al capo B): in sede di interrogatorio, l’istante aveva dichiarato di non conoscere la provenienz delittuosa delle due vetture acquistate da COGNOME NOME (una Fiat 500 Abarth Cabrio e una Peugeot 3800) e che, avendo nutrito dei dubbi sulla documentazione a lui pervenuta relativa alla Peugeot, aveva chiesto un controllo della poliz stradale, all’esito del quale le vetture erano state sequestrate.
La Corte territoriale ha in particolare / valorizzato, ai fini dell’esclusione dell’invocato indennizzo, oltre alle dichiarazioni dei querelanti, il tenore d conversazioni intercettate/dalle quali sarebbe risultata la consapevolezza, in cap al COGNOME, della provenienza delittuosa dei veicoli e della necessità, da l rappresentata al socio COGNOME, di disfarsene in fretta.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso per cassazione il difensore del COGNOME che lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agl artt. 192, 314 e 643 cod. proc. pen. Rileva il difensore come il Giudice dell riparazione si sia limitato a prendere in considerazione soltanto le condotte di c al capo B), non fornendo alcuna motivazione in ordine a quelle di cui al capo A), conseguendone che deve ritenersi che, relativamente a tale capo di accusa, la Corte territoriale non abbia ravvisato alcuna condotta colposa in capo all’istant tale da legittimare all’epoca l’applicazione di una misura cautelare. La motivazion resa dall’ordinanza impugnata è, dunque, del tutto illogica e fortement contraddittoria, tenuto conto che l’applicazione della misura cautelare si fondav prevalentemente sulla condotta tenuta dall’indagato nei confronti del Croitoru, l cui valutazione è stata del tutto pretermessa dal Giudice della riparazione. Quant al capo B), l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge laddove individua la colpa ostativa al richiesto indennizzo nella consapevolezza dell’istan della provenienza illecita delle due autovetture, desumibile dalle conversazion telefoniche dichiarate inutilizzabili dal Giudice dell’udienza preliminare, alla l del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. e della recente pronuncia delle Sez Unite “Cavallo”. Evidenti sarebbero, pertanto, l’illegittimità e l’illogicità motivazione sul punto, giacché la Corte territoriale ha fondato il propr provvedimento esclusivamente su circostanze desunte da intercettazioni dichiarate inutilizzabili e come tali costituenti prova illegale, atteso il car patologico di detta inutilizzabilità. Il Giudice della riparazione, con motivazio apparente, ha osservato che l’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria de provvedimento restrittivo possa desumersi anche diklle dichiarazioni dei querelanti, senza tuttavia spiegarne il motivo. Anche sotto tale profilo, la motivazione appalesa carente, non avendo la Corte di appello spiegato in che modo le dichiarazioni della persona offesa, reputate inattendibili dal Giudice del cognizione, avrebbero dispiegato rilevanza agli effetti di una condotta colposa posta in essere dal ricorrente. Né la Corte di appello ha operato una rivalutazion delle vicende che hanno condotto all’assoluzione ma si è limitata a riportare contenuto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, non considerando che, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sin da subito, l’istante ha manifestato l’estraneità ai fatti che gli ven contestati.
In data 20/09/2024, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto, in vi pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’errore prospettico testé evidenziato ha condotto il Giudice della riparazione valutare la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal Giudice della cautela, senza verificare se l’accertamento culminato nel giudizio assolutorio n avesse dimostrato l’insussistenza o l’avesse ridefinito con effetti anche sul prof riparativo.
Inoltre, l’ordinanza – che prescinde, inspiegabilmente, dalla valutazione del condotta del ricorrente con riguardo al capo A («in questa sede, rileva la fattispec di cui al capo B»), che pure era compreso nel titolo cautelare – nulla dice in ordi alla circostanza che le conversazioni intercettate, da cui sarebbero emersi, a su dire, gli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto di cui all’art. 648 cod.
sarebbero state dichiarate inutilizzabili dal Giudice della cognizione. Rispetto detta eventualità, giova ricordare il principio, reiteratamente espresso da ques Corte di legittimità, secondo cui l’inutilizzabilità dei risultati delle intercett accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promoss per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 de 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esit intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche s “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flaut Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935). La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un’ipotesi di ev “illegalità” di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettaz concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanz da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, cui inosservanza deve determinare la totale “espunzione” dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilme anche nel giudizio di riparazione.
Per quanto sin qui esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio accerterà l’eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconosciment dell’indennizzo, definendo preliminarmente qual siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; valuterà se il comportamento dell’istante, tale quadro inserito, abbia avuto connotazioni dolose o gravemente colpose tali da costituire concausa dell’adozione del provvedimento cautelare e del suo mantenimento. Al Giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside,nte