Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8187 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8187 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Salerno ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, intesa a ottenere un indennizzo a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione subita (prima arresti domiciliari, poi, a seguito di aggravamento per evasione, custodia cautelare in carcere, infine, nuovamente arresti domiciliari) nell’ambito di un procedimento, nel quale gli si era contestato di avere concorso moralmente in un tentativo di omicidio, materialmente contestato ad NOME COGNOME il quale, con la sua auto, aveva tentato di investire una decina di ragazzi che si trovavano dietro una transenna in attesa di entrare in una discoteca), reato dal quale l’istante era stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso avverso la decisione, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto al ritenuto comportamento ostativo. La Corte della riparazione ha ritenuto confermata in sede di merito la credibilità dei testi che avevano riferito la circostanza valorizzata in sede cautelare (l’avere cioè il COGNOME riso assieme all’COGNOME), laddove il giudice della cognizione ne aveva, invece, ritenuto l’inattendibilità per la oggettiva impossibilità di fotografare con precisione e con nitido ricordo tutte le singole fasi di un episodio convulso, avendo valorizzato anche il fatto che era stato proprio il COGNOME a richiedere, poco prima dei fatti, l’intervento del NUMERO_TELEFONO nel tentativo di frapporsi tra l’COGNOME e i buttafuori della discoteca. Quanto alla risata che, secondo il giudice della riparazione, il COGNOME avrebbe condiviso con l’COGNOME, essa costituirebbe fatto non provato nel giudizio di merito, come tale insussistente anche ai fini riparatori, non potendosi trarre prova di tale circostanza dal fatto che il giudice dell’assoluzione avesse ritenuto, dando per verificato il fatto in termini ipotetici, la circostanza come penalmente neutra, le stesse immagini confermando il giudizio di inattendibilità.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di
inammissibilità del ricorso; in subordine, la declaratoria di sua infondatezza e, per l’effetto, il rigetto unitamente a ogni altra richiesta, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti e onorari del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo di cui si discute, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Pertanto, è richiesto al giudice della riparazione di valutare tutti gli elementi probatori disponibili, per stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4, n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, COGNOME Fornara, Rv. 268952; n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
Con riguardo alla verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., dunque, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo quella dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine.
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).
Secondo il diritto vivente, poi, il giudice della riparazione deve valutare la condotta tenuta dal richiedente sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. .32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247764 – 01); e, sulla scorta di tale premessa, valutare il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha applicato il principio in un’ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento). In tale ultimo arresto, peraltro, si è precisato che, ove non vi sia coincidenza tra gli elementi a disposizione del giudice cautelare e quelli esaminati dal giudice penale e il compendio valorizzato dal primo sia costituito da elementi dei quali non sia stata riconosciuta la inutilizzabilità assoluta, il giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell’interessato alla luce del primo, sempre che il giudice penale non abbia escluso l’esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad essi – in tutto o in parte – una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento doloso o gravemente colposo, rilevante ai sensi dell’art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito (sul punto anche Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 – 01).
Tali principi costituiscono il precipitato di quello generale di autonomia tra i due giudizi qui d’interesse: essi, invero, impegnano diversi piani di indagine e di valutazione, cosicché possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01).
Infine, va ribadito che la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante , formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro
della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 – 01).
3. Fatte tali premesse, si osserva come la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, abbia ritenuto una condotta gravemente colposa in capo al COGNOME, ravvisandola nell’atteggiamento da costui tenuto subito dopo la condotta materiale ascritta al coimputato. Secondo il giudice della riparazione, in particolare, era rimasto accertato, anche in sede di cognizione, che il COGNOME, subito dopo la condotta materiale contestata all’COGNOME (il quale aveva investito con un’auto delle persone che si trovavano dietro alcune transenne presso una discoteca), aveva riso compiaciuto assieme al citato coimputato, mentre questi era intento a effettuare una manovra di retromarcia. La circostanza era stata confermata dal giudice dell’assoluzione che aveva ritenuto attendibile il riferito di ben due testimoni sul punto specifico e, nel confrontarsi con tale dato fattuale, aveva però valutato la condotta irrilevante in termini di concorso morale, essendo stata posta in essere dal COGNOME subito dopo e non durante il fatto, in difetto di prova che il COGNOME avesse avuto preventiva conoscenza delle intenzioni omicidiarie dell’COGNOME, avendole condivise o anche solo rafforzate.
L’atteggiamento in questione era stato riferito da due testimoni, la cui attendibilità, secondo la Corte della riparazione, era stata ritenuta dal giudice dell’assoluzione quanto alla specifica circostanza qui d’interesse.
4. Le questioni poste dal ricorso impongono una ulteriore specificazione dei principi già richiamati, posto che, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull’accertata riferibilità della condotta ostativa al richiedente o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 – 01, proprio in una fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione in quanto fondata su comportamenti dell’istante riportati da testimoni, senza alcun riferimento alla valutazione che di quelle prove dichiarative era stata data nella sentenza di merito). Allo stesso modo, si è ritenuta la utilizzabilità, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all’esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti
individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Addesi, Rv. 282595 – 01). E, d’altra parte, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01, in fattispecie nella quale la Corte ha censurato l’ordinanza con cui la corte d’appello aveva ritenuto ostativa una condotta nella quale il giudice della cognizione aveva escluso che potesse rinvenirsi non soltanto una precisa responsabilità penale ma finanche un comportamento “anomalo”).
Infatti, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, messina, Rv. 276859 – 01, in cui, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato di associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell’istante nella sua presenza a colloqui tra gli associati e nella coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione dell’associazione, rilevando che tali elementi, pur non essendo stati sufficienti nel giudizio penale a fornire la prova, al di là del ragionevole dubbio, della consapevolezza dell’istante dell’illiceità dell’attività della cosca, erano tuttavia atti, nel giudizio di riparazione, a dimostrare la sua generica cognizione delle caratteristiche delinquenziali degli affari gestiti da affini e parenti).
5. Così chiariti i controni della rilevanza, ai fini ostativi, della condizione negativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e il significato del principio di autonomia nella materia di che trattasi, nel caso all’esame, la Corte ha a tal fine valorizzato un comportamento riferito da due testimoni che avrebbero descritto un atteggiamento (riso compiaciuto) del COGNOME. Trattasi con ogni evidenza di un comportamento che, pur astrattamente idoneo a rilevare in termini di colpa grave o lieve, tuttavia deve intanto essere rimasto storicamente confermato in sede di merito. Inoltre, è indispensabile, ai fini dinteresse, che il giudice della riparazione dia atto della valutazione di quel riferito operata in sede di merito, non essendo sufficiente una apodittica asserzione in tal senso, senza dar conto del ragionamento svolto dal giudice dell’assoluzione quanto alla valenza di quel dato, soprattutto considerato che la Corte della riparazione sembra aver adombrato una valutazione parcellizzata della credibilità di quelle dichiarazioni
senza neppure spiegare perché i dichiaranti non sarebbero stati creduti quanto a un ulteriore segmento della condotta tenuta dal coimputato COGNOME (cioè la prosecuzione della marcia verso i ragazzi oltre le transenne).
L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per un rinnovato esame che tenga conto dei principi e delle indicazioni sopra esposti. Al giudice del rinvio spetterà, altresì, di provvedere alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di salerno, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità
Così è deciso, 04/02/2026.
La Consigliera est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME