Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GLYPH k- GLYPH ,· – GLYPH :r .-1 –(—C-”’ -b –COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di GENOVA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza resa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., la Corte d’appello di Genova ha condanNOME il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di un indennizzo di euro 3.065,55, oltre interessi legali dalla pronuncia, a favore di COGNOME NOMENOME in relazione a cinque giorni di custodia cautelare in carcere e sedici giorni di arresti domiciliari (subiti nell’ambito di un procedimento nel quale era accusato dei reati di c:ui agli artt. 110, 48-479 e 437, cod. pen.) con assoluzione in primo grado confermata in sede di appello. Nella specie, era stato contestato al COGNOME, nella qualità di dipendente di RAGIONE_SOCIALE, addetto alla misurazione radiometrica dei containers presenti nell’area portuale, contenenti materiale ferroso destiNOME all’importazione su territorio nazionale, di aver compilato i certificati necessari per lo sdoganamento dei containers, firmati in bianco dall’esperto qualificato, COGNOME NOME che non era stato presente alle misurazioni. La complessa istruttoria aveva poi acclarato che la firma RAGIONE_SOCIALE‘esperto qualificato non era necessaria, ma che questi poteva avvalersi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione dei misuratori e che, in ogni caso, il personale RAGIONE_SOCIALE non aveva accertato per nessuno dei casi esaminati un livello di radioattività pericoloso, pronunciando dunque l’assoluzione del COGNOME.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto di accogliere la domanda, richiamando la sentenza assolutoria e ritenendo che la previsione di una collaborazione dei misuratori con gli esperti qualificati rendeva irrilevante la condotta accertata in capo all’istante, laddove vi era incertezza interpretativa quanto alla necessità RAGIONE_SOCIALEa contestuale presenza RAGIONE_SOCIALE‘esperto al momento RAGIONE_SOCIALEa misurazione.
2. Avverso l’ordinanza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione, ha proposto ricorso l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi alla luce dei quali è stato escluso un comportamento ostativo RAGIONE_SOCIALE‘interessato. In particolare, si è rilevato che il giudice avrebbe basato la decisione sulla sola sentenza assolutoria, svalutando gli elementi fattuali introdotti con la memoria difensiva, alla luce dei quali si era
inteso dimostrare un comportamento quantomeno gravemente colposo del COGNOME: costui, infatti, aveva collaborato con il COGNOME (al quale la domanda per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo era stata rigettata), soggetto che aveva ricoperto una posizione di garanzia, siccome tenuto a certificare l’espletato controllo dei containers, che aveva certamente tenuto un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico/amministrativo, rilasciando i certificati in bianco riempiti dal FERRUA, così contravvenendo entrambi alle regole di buona amministrazione. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, tuttavia, non avrebbe soddisfatto i requisiti di una specifica motivazione in ordine alla condotta certamete tenuta dal COGNOME, omettendo di spiegare come la stessa fosse immune da rilievi sul piano deontologico e quale fosse stata l’incidenza di tale condotta in ordine alla subita privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà.
Nessuna doglianza ha invece riguardato il quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo liquidato sulla scorta del solo criterio aritmetico.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIOCOGNOME, ha rassegNOME conclusioni scrittwe, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha esposto le proprie ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
2. Il motivo è fondato.
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azioNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine.
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purchè la loro utilizzabilità non si stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME COGNOME, Rv. 276458).
3. Il provvedimento impugNOME non è osservante del disposto di cui all’art. 314 comma 1, cod. proc. pen. e neppure dei principi sopra richiamati. La Corte territoriale, infatti, ha descritto le condotte del COGNOME rimaste accertate in sede di merito, confermando che egli aveva riempito certificati rilasciati in bianco dal COGNOME, senza tuttavia spiegare perché tale condotta, certamente espressiva di una prassi non regolare, siccome in violazione del dovere di trasparenza e buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, non abbia spiegato alcun rilievo causale, sia pur parziale e sempre a fronte RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘AG procedente, rispetto all’evento detenzione.
Sul punto, questa Corte di legittimità ha già precisato che, per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (sez. 4, n. 26925 del 15/5/2019, Artico, Rv. 276293-01; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034-01).
Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene fondata la doglianza di parte ricorriente, ravvisando profili di incongruità e contraddittorietà nel ragionamento svolto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, avendo questi ancorato
il giudizio negativo in ordine alla sussistenza di un comportamento ostativo RAGIONE_SOCIALE‘istante alla incertezza normativa sulla necessità RAGIONE_SOCIALEa presenza RAGIONE_SOCIALE‘esperto qualificato al momento RAGIONE_SOCIALEa misurazione e alla riconosciuta possibilità che costoro si avvalessero RAGIONE_SOCIALEa collaborazione di misuratori, trattandosi, invero, di profili eccentrici rispetto al dato fattuale rimasto accertato, quello cioè RAGIONE_SOCIALEa prassi irregolare invalsa tra l’esperto qualificato e il misuratore.
L’ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio affinché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione proceda a nuovo esame in ordine all’eventuale contributo causale del COGNOME al verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento detenzione da costui patita, tenendo conto dei principi sopra affermati. Deve mandarsi al giudice del rinvio anche per la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Genova, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 11 giugno 2024.