Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44972 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 30/09/1988
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma che, in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quarta, sentenza n.11578 del 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione dell’ingiust detenzione patita in stato di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di lesioni pers e di incendio a lui contestati, realizzati in concorso con altri due soggetti, ai danni di tale COGNOME.
2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione sui punti oggett di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione. In particolare, lamenta l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza del mendacio e alla sua efficacia sinergica in termini causali con il mantenimento della misura custodiale. La Corte di legittimità ha annullato i quanto la Corte territoriale non aveva chiarito se il mendacio fosse già stato ritenuto tale Giudici della cautela o della cognizione ovvero se si tratti di una valutazione propria del Giud della riparazione. Si tratta di aspetto che avrebbe dovuto essere precisato, e che l’ordinanz impugnata non affronta, posto che la Corte di appello ha omesso di valutare i contenuti dell’interrogatorio reso dall’indagato, il quale ha fornito risposte sclusivamente in ordine circostanze contestate, senza fornire ulteriori spiegazioni rispetto waltri particolari, che non erano stati indagati. Il giudice a quo ha ritenuto, in modo assertivo, che tali dichiarazioni fossero mendaci e contraddittorie e che abbiano influito sul mantenimento della misura.
Anche l’ulteriore elemento relativo alle “frequentazioni ambigue”, che il giudice di legittim aveva richiesto che fosse valutato in termini di concausa rispetto all’adozione del provvedimento applicativo della misura di custodia cautelare, non è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale, la quale ha richiamato i contatti telefonici intercorsi tra il Tricarico e alt senza null’altro aggiungere.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige del ricorso
L’Avvocatura dello Stato, con memoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Si precisa che la sentenza rescindente poneva due questioni: 1) se il mendacio fosse già stato ritenuto tale dai Giudici della cautela o della cognizione ovvero se si sia trattato di valutazione propria del Giudice della riparazione; 2) quale sia stata l’efficacia causale e mendacio e delle frequentazioni ambigue sulla applicazione mantenimento della misura cautelare. Il giudice a quo ha affermato che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di
garanzia sono state certamente valutate dal giudice della cautela ai fini del mantenimento della misura. Si è limitato, tuttavia, a richiamare le conversazioni captate ed intercorse tra NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché il traffico telefonico riconducibile all’uten del coimputato NOME e il COGNOME, i cui contenuti però non sono stati esplicitati, né è evidenziata la specifica rilevanza di tali colloqui. Il giudice a quo ha infatti affermato che il COGNOME ha giustificato tali contatti telefonici con motivazioni inerenti al controllo del f che non è chiaro per quali ragioni tali conversazioni telefoniche si siano protratte fino a tarda, in orario incompatibile con le attività ludiche del figlio, che si sarebbero interrotte in pomeridiano. In sostanza, il giudice a quo asserisce in modo apodittico la natura menzognera di tali dichiarazioni, senza però evidenziarne l’efficacia sinergica.
Anche il profilo delle “frequentazioni ambigue” che avrebbe indotto il gip all’applicazio della misura cautelare non è adeguatamente approfondito, avendo il giudice a quo evidenziato il legame fiduciario esistente tra il pregiudicato COGNOME e il Tricarico ed avendo richiamato i con telefonici ripetuti avvenuti nella giornata degli eventi delittuosi senza nulla esplicitare in all’efficacia sinergica di tali frequentazioni sull’applicazione della misura caute Sostanzialmente, il giudice a quo si limita a riproporre i medesimi contenuti della pronuncia annullata anche con riguardo al profilo delle frequentazioni ambigue, senza adeguatamente esplorare il profilo inerente alla significazione dimostrativa di tali frequentazioni in relazio specifica vicenda in contestazione e alla attitudine di tali contatti ad essere interpretati indizi di correità.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, infatti, le “frequentazioni ambigue” co soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., soltanto a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il pri era stato assolto)» (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG in proc. NOME COGNOME Rv. 282565).
È quindi necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della oggettiva idoneità di tali frequentazioni ad essere interpretate come indizi di complicità rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con il COGNOME, così da essere poste quanto meno i una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.
2.Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso all’udienza del 02/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente