Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma con provvedimento del 10 marzo – 16 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME, che era stato ristretto in custodia cautelare in carcere per più di un anno, dal marzo 2013 al 27 marzo 2014 in relazione alle accuse di concorso in tentato omicidio di NOME COGNOME ed in rapina aggravata (l’accusa di tentato omicidio era stata esclusa dal Tribunale pe riesame con ordinanza del 22 marzo 2013), accuse da cui era stato assolto già in primo grado all’esito del dibattimento dal Tribunale di Latina il 2 marzo 2021: quanto all’ipotesi di omicidio, per non avere commesso il fatto, e, quanto a quella di rapina , per insussistenza fatto. La sentenza liberatoria è passata in giudicato.
Ciò premesso, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamen promiscuamente erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione motivazione che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine all . sussistenza del nesso causale tra la ritenuta colpa concausativa ascrivibile al ricorrente in all’interrogatorio dell’8 marzo 2013, da un lato, e l’applicazione ovvero il mantenimento d misura cautelare per il residuo delitto di rapina, dall’altro.
In particolare, il ricorrente, sul presupposto che già il Tribunale per il riesame il 22 2013 aveva escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria in ordine al delitto di t omicidio, rammenta avere l’indagato affermato nel corso dell’interrogatorio che la vittima caduta da sola dalla finestra e che già nell’immediatezza degli accadimenti il contenuto de dichiarazioni di tutte le persone presenti (persona offesa e tre testimoni) convergevano senso RAGIONE_SOCIALE estraneità rispetto al delitto di rapina RAGIONE_SOCIALE persona di NOME COGNOME, giunto in un secondo momento, tanto che il Tribunale per il riesame non si sarebbe dovuto limitare – a avviso RAGIONE_SOCIALE Difesa – ad annullare l’ordinanza quanto all’ipotesi di tentato omicidio.
Richiamato un passaggio RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria, si ritiene che l misura cautelare in relazione al delitto di rapina non potesse Fondarsi sul mendac dell’imputato – che comunque la Difesa contesta – rilevato dalla Corte di appello e relativo circostanza, rivelatasi inveritiera, che la vittima fosse caduta da sola dalla finestra; ment rapina, in realtà mai verificarsi, NOME COGNOME non partecipò in quanto nel momento dell’azione che era stata erroneamente valutata come aggressione a scopo di rapina, si trovava in un’altra stanza.
In ogni caso, mancherebbe la motivazione in relazione al profilo di colpa grave quanto a mantenimento RAGIONE_SOCIALE misura sino al 27 marzo 2014, soprattutto dopo l’annullamento parziale RAGIONE_SOCIALE misura da parte del Tribunale per il riesame, avvenuto il 22-24 marzo 2013.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, i sindacato del giudic legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’in detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giud pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invec nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALE col sull’esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, COGNOME COGNOME‘art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatt costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo colpa grave”.
2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, p o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare (art. 3 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizion necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giu indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALE parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 de 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, de intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta v alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro d quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudizia tutela RAGIONE_SOCIALE comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.19 dep. il 9.2.1996, COGNOME ed altri, rv. 203637).
3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi os al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evi macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragion intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restr RAGIONE_SOCIALE libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 de 23.10.2008, COGNOME, rv. 242034)., Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice,
nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizione ostativa al riconoscimento del diri all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o d colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautela deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALE legale conoscenza dell pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, COGNOME, rv. 247664).
3.1 Ancora più recentemente il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconosci dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o qu “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALE custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALE pena, con la conseguenz che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’ (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, COGNOMEa, rv. 257606).
Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizione impeditiva di cui all’art.314 I ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALE condotta tenuta dal COGNOME, in coincidenza provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la port gravemente indiziante costituita dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di gar per discolparsi dalle accuse che gli venivano mosse dal denunciante, il connazionale COGNOME, che asseriva di essere stata aggredito e picchiato da due connazionali tra cui il COGNOME NOME, dopo essere stato rapinato di una somma di denaro, per essere poi defenestrato.
Appare evidente, sotto un primo profilo che nessun rilievo può avere, ai fini del presen giudizio riparatorio, la circostanza che, già in sede cautelare, sia stata esclusa la g indiziaria in relazione alla ipotesi di tentato omicidio, in quanto la contestazione atteneva al delitto di rapina e la condotta violenta e aggressiva denunciata dalla persona offesa confronti del COGNOME si inseriva nel contesto finalistico dli assicurare al correo il denaro sottratto e, d’altro canto, in tale contesto gravemente indiziario in relazione ad entrambe le ipote reato (costituito dalla denuncia RAGIONE_SOCIALE persona offesa e dalle dichiarazioni di persone inform dei fatti che avevano notato anche il ricorrente partecipare agli atti di violenza) si era l’interrogatorio di garanzia del COGNOME.
Il ragionamento seguito dalla corte territoriale si pone peraltro in linea con i p enunciati da questa Corte anche sotto un diverso profilo e cioè quello relativo alla rilevanza mendacio dell’accusato nella prospettiva del mantenimento del vincolo cautelare, pure fondato su un panorama indiziario che poi era stato riconosciuto inesistente o insufficiente nel giud
assolutorio. Orbene il mendacio, serbato in sede di interrogatorio, pure riconducibile ad contegno processuale riconosciuto legittimo dal legislatore in quanto espressione del diritt difesa, può comunque essere valutato, nel diverso piano prognostico che sovraintende il procedimento di cui all’art.314 e ss. c.p.p., quale fattore impeditivo del diritto alla rip RAGIONE_SOCIALE ingiusta detenzione e pertanto quale comportamento valutabile in termine di colpa grav a fini riparativi, quando esso si inserisca, come nella specie, in termini contributivi all del quadro indiziario, che ha dato luogo alla adozione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALE misur detentiva, trattandosi di comportamento attivo dell’indiziato, fortemente equivoco in qua teso a fornire, per ragioni difensive, una falsa rappresentazione di elementi processuali di l’autorità ha contezza attraverso diversificate e più attendibili fonti investigative, tenut conto RAGIONE_SOCIALE inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE rappresentazione fornita dall’indagato, (ovvero che persona offesa si era gettata dalla finestra volontariamente e senza alcuna pressione). Una tal condotta, che non risulta essere stata corretta in nessun momento successivo del giudizio, fi alla pronuncia assolutoria, è resistente anche alle modifiche apportate all’art.314 cod.proc.p dall’art.4 comma 4 lett.b) D.Lgs. 8 novembre 2021 n.188, considerata la non assimilabilità d mendacio a ipotesi di silenzio in sede di interrogatorio (sez.4 n.3755 del 20/01/2022, Pacif Rv.282581; n.30056 del 30/06/2022, D., Rv.283453) e risulta sinergica alla conservazione dello stato detentivo fino alla pronuncia assolutoria in ragione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di un qu indiziario che era stato dissipato soltanto all’esito del giudizio dibattimentale.
I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato alle s processuali. Nulla sulle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE. Nulla pe le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE scarsa pertinenza RAGIONE_SOCIALE difese sviluppate nella memoria depositata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Nulla per le spese del ministero resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2023.