Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7225 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CNOMERILE NOME nato a BALESTRATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 19 aprile 2016 al 28 novembre 2016 in stato di custodia in carcere e dal 29 novembre 2016 al 16 maggio 2017 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale, nella qualità di Generale Comandante del RAGIONE_SOCIALE, struttura deputata alla gestione di procedure di appalto pubblico, gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 319, 319 353 cod. pen., in relazione alla ricezione di denaro da parte di alcuni ufficiali subordinati in servizio presso lo stesso reparto per turbare la libertà di due incanti denominati “Capua grande” e “Capua piccola”.
Cannalire, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘Udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, poi, assolto in appello con sentenza del 11 maggio 2018 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2018.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ravvisato la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta del COGNOME, consistita nel riferire ad un colonnello, suo subordinato, che gli appalti gestiti dal reparto avrebbero dovuto essere assegnati a determinate persone e che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione, gli appaltatori avrebbero corrisposto una percentuale calcolata sull’importo RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
2.La difesa RAGIONE_SOCIALE‘interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Il difensore osserva che la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione aveva tratto la prova RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa dal contenuto di una conversazione ambientale registrata i data 20 ottobre 2014, all’interno di un’auto, fra COGNOME e il coimputato NOME, che in realtà avrebbe dovuto essere dichiarata non utilizzabile. La Corte del merito, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, non si era pronunciata sull’utilizzabilità di tale conversazione, sicché la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla impossibilità di procedere alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, in quanto già effettuata, sarebbe illegittima. Il difensore ripropone dunque la eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa conversazione sotto un duplice profilo: a) nel decreto di urgenza disposto dal Pubblico Ministero e nel decreto di convalida del Giudice per le Indagini
Preliminari, motivato per relationem, non erano stati indicati i gravi indizi di reato; b) sia il decreto del Pubblico Ministero, sia il decreto di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari avevano indicato in giorni 40 la durata RAGIONE_SOCIALEe operazioni e pur, mancando in atti il verbale di inizio, doveva ritenersi che le stesse fossero iniziate il giorno successivo rispetto all’il agosto 2014, data di emissione del decreto di convalida, sicché le attività di captazione avrebbero dovuto cessare il 20 settembre 2014: in assenza di un decreto di proroga, le eventuali captazioni successive a tale data non avrebbero potuto essere utilizzate a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 271 comma 1 cod. proc. pen.
Il difensore lamenta, anche, che la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in maniera illogica, avrebbe dato rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, alla condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato, consistita nel non avere il ricorrente nella memoria depositata il 3 novembre 2016 offerto alcuna spiegazione alternativa rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, non tenendo conto che nella sentenza assolutoria si era precisato come detta conversazione non contenesse elementi utili in relazione al coinvolgimento del ricorrente nella turbativa RAGIONE_SOCIALEe gare di appalto di cui alle imputazioni contestate.
3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4.1n data 17 novembre 2023 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
2.La Corte di Appello ha premesso che il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto nei confronti di COGNOME l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, fondando il compendio indiziario in ordine al reato di corruzione, oltre che sulle dichiarazioni di alcuni ufficiali che avevano ammesso di aver ricevuto danaro per turbare la libertà di due incanti e che anche il Generale COGNOME era coinvolto in tale illecita attività, anche sul contenuto di una conversazione in auto fra lo stesso COGNOME e un suo sottoposto, registrata il 29 ottobre 2014: nel corso di tale colloquio, il generale, facendo riferimento a gare di appalto gestite dal RAGIONE_SOCIALE, aveva svolto considerazioni indicative del suo
spregio per le regole che disciplinano la scelta del contraente nelle procedure di evidenza pubblica e aveva, altresì, espressamente fatto riferimento alla dazione da parte RAGIONE_SOCIALEe ditte aggiudicatarie di somme di danaro a titolo di ricompensa.
L’assoluzione nel merito era, poi intervenuta, in quanto, ac:certati in fatto gli episodi corruttivi, da un lato, i tre chiamanti in correità avevano, in · realtà, spiegato nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEe indagini di aver appreso del coinvolgimento di COGNOME da un quarto ufficiale (la stessa persona che interloquiva nel colloquio captato), il quale non aveva reso dichiarazioni sul punto, COGNOME e, dall’altro, nella conversazione su indicata erano state menzionate gare diverse rispetto a quelle contestate nel capo di imputazione.
La Corte ha, indi, respinto la domanda di riparazione, valorizzando la condotta extraprocessuale del ricorrente connotata da grave colpa, quale emersa dal colloquio su indicato: i giudici, in proposito, hanno rilevato che tal conversazione era utilizzabile nell’ambito del giudizio riparatorio, in quanto anche la Corte del merito aveva ad essa fatto riferimento nel percorso motivazionale che aveva condotto all’assoluzione.
La censura del ricorrente, per un primo profilo, è incentrata sulla ritenuta utilizzabilità di detta conversazione nel giudizio di riparazione, sul rilievo che contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la Corte del merito non si era affatto pronunciata in proposito, ma si era così espressa: “a parte le eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalla difesa, la conversazione non contiene elementi utili per riscontrare che COGNOME abbia omesso di vigilare e controllare sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe gare di appalto di cui ai capi di imputazione contestati” (pag 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria).
3.1. Il tema che viene in rilievo, dunque, è quale sia il compendio sul quale possa fondarsi la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa.
In proposito il principio generale è quello per cui COGNOME nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante ostativi alla riparazione, tutti gli eleme legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nei suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez.
4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv.252735), ma solo i divieti che operano in termini generali. Il principio è stato affermato da questa Corte in più occasioni e in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all’esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 526, comma 2, cod. proc. pen., “dovendo la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato essere vagliata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela” (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 278284); con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all’esame, o avevano ritrattato (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, COGNOME, Rv. 257651).
La distinzione fra inutilizzabilità patologica e inutilizzabilità fisiologica, ai degli elementi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è legittimato a considerare, è stata superata solo con riferimento agli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche. Invero le Sezioni Unite di questa Corte, dopo avere considerato che «l’inul:ilizzabilità colpisce non l’intercettazione in quanto mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova, bensì i suoi risultati, che a loro volta possono rivestire sia la natura di’ prova, tipica RAGIONE_SOCIALEa fase del giudizio, sia quella di indizio, tipica RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari» e c «…ciò non altro può significare che, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 c.p.p. e art. 26 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di chiara illegalità», al di là RAGIONE_SOCIALEa sanzio che il legislatore nomina inutilizzabilità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’inutilizzabilità dei risultati RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, accertata nel gi penale, ha effetti anche nel giudizio promosso- per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Sulla scorta di tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità (con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALEa sentenza Sez. 4, n. 24935 del 29/01/2019, R3/.276336, rimasta isolata) ha esteso il divieto di utilizzazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione anche degli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 Sez. 4, n.58001 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 27158001). Si è sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e “patologica” non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente “illegalità” del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa RAGIONE_SOCIALEe garanzie da esso richieste a presidio RAGIONE_SOCIALEa libertà e RAGIONE_SOCIALEa segretezza RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni, la cui inosservanza Corte di Cassazione – copia non ufficiale
deve determinare la totale “espunzione” del materiale processuale RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni illegittime.
Dunque, il principio del divieto, per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, di tenere conto di prove anche solo fisiologicamente inutilizzabili affermato con riferimento agli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni trova la sua ratio nella rilevanza costituzionale d bene RAGIONE_SOCIALEa segretezza e libertà RAGIONE_SOCIALEa comunicazione.
3.2. Per venire più direttamente al terna sollevato dal ricorso, si deve osservare che la inutilizzabilità, sia essa fisiologica, sia essa patologia, è categoria processuale, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice del merito: questi è chiamato ad operare la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare e RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale in sede di cognizione sulla base del compendio indiziario e probatorio che non sia affetto, appunto, da inutilizzabilità, secondo le regole del codice di rito chiamato ad applicare.
Solo nel caso in cui la declaratoria di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove (per il cas RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, come visto, sia fisiologica, sia patologica) sia stata affermata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, è precluso al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di prenderne in esame le risultanze, al fine di valutare la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto istante che, avendo creato l’apparenza di reato, sia stata causa o anche solo concausa RAGIONE_SOCIALE‘adozione di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Peraltro la declaratoria di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe prove, per poter determinare l’efficacia preclusiva di cui si è detto in capo al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dovrà essere formulata in modo espresso e non potrà ricavarsi, neppure implicitamente, dalla affermazione RAGIONE_SOCIALEa loro irrilevanza nel caso concreto.
In COGNOME assenza di declaratoria espressa di inutilizzabilità, COGNOME il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è, dunque, legittimato a prendere in considerazione le evidenze RAGIONE_SOCIALEe prove o degli elementi di prova in atti, ovvero dei fatti ritenuti provati nel lo accadimento fattuale. Non può, invece, lo stesso giudice, nel procedimento relativo alla richiesta di indennizzo in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione, pronunciarsi, neppure con delibazione meramente incidentale, sulla utilizzabilità o meno del compendio su cui si è fondato il giudizio cautelare, sviluppato eventualmente nel giudizio di merito a seguito RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria.
3.3. Il motivo di ricorso e infondato e non coglie nel segno, dunque, il ricorrente nel rilevare che la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione aveva fatto riferimento ad una intercettazione che avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile, in quanto ciò che conta è che nel giudizio di cognizione non sia stata formulata alcuna declaratoria, in positivo, di inutilizzabilità. La Corte del merito, infatti, non si pronunciata sulla relativa eccezione e, esaminando il significato dei dialoghi
COGNOME
((k
intercettati, aveva ritenuto che gli stessi non fossero idonei a fondare il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato a lui contestato.
4.La censura incentrata, sotto un secondo profilo, sulla valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale del COGNOME è manifestamente infondata. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, non ha attribuito al silenzio e alla mancanza di spiegazioni alternative da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato la valenza di condotta colposa, ma ha solo rilevato che il significato del colloquio intercettato, in assenza di spiegazion alternative, non poteva che essere quello per cui COGNOME aveva dato ordine ai suoi sottoposti di gestire gli appalti in modo illecito, sia pure con riferimento a gare diverse, rispetto a quelle contestate. Dunque, il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte alla memoria depositata dal ricorrente è stato effettuato, non già ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione di una condotta processuale caratterizzata da colpa, bensì solo al fine di riscontrare il coinvolgimento di COGNOME nella gestione illecita degl appalti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 365:35 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.
Deciso il 12 dicembre 2023
Il Pres d qite