Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5693 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5693 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza, depositata il 27 maggio 2022, NOME COGNOME chiedeva, ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., la liquidazione di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione, subita nel procedimento n. 3279/79 R.G.N.R.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
che era stato tratto in arresto in data 14 novembre 2016 per il delitto di cui a ll’ art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen.;
che, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere e che la misura era stata confermata dal Tribunale del riesame;
che, in data 5 settembre 2017, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, aveva riqualificato la condotta ascrittagli ai sensi degli artt. 110, 416 bis cod. pen., sostituendo la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (eseguita in data 19 settembre 2017);
che, con sentenza del 18 dicembre 2018, il G iudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare dal Tribunale di Catanzaro, condividendo la diversa qualificazione operata dal Tribunale del riesame, lo aveva condannato, per tale reato, alla pena di otto anni di reclusione;
che, con ordinanza del 17 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora, protrattasi fino al 25 maggio 2020;
che, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2022 (a seguito di rigetto del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione), la Corte di appello di Catanzaro aveva riqualificato la condotta in quella di cui agli artt. 378, 416 bis.1 cod. pen., rideterminando la pena in due anni di reclusione, con il beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale;
che lo stato restrittivo ingiustamente sofferto, eccedente la pena inflitta, era pari a 294 giorni di custodia cautelare in carcere e 791 giorni di arresti domiciliari, per complessivi 1.085 giorni, e che, pertanto, non avendovi dato causa per dolo e colpa grave, aveva diritto alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione.
La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 24 febbraio 2025, rigettava la richiesta.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME, articolando due motivi, strettamente connessi, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione.
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nell’individuare la condotta ostativa, senza peraltro specificarne né la qualità (dolo o colpa), né l’entità (in termini di gravità o meno), avrebbe omesso di considerare che la ingiusta detenzione sofferta dal NOME eccedeva la pena inflitta e che, quindi, la valutazione andava operata su un piano diverso, e cioè, non con riferimento al momento genetico di adozione RAGIONE_SOCIALEa misura (superfluo in caso di condanna per un reato per cui risulta possibile l’applicazione di una misura cautelare), bensì al mantenimen to RAGIONE_SOCIALEa stessa per un periodo superiore alla pena finale irrogata.
2.2. Nella stessa prospettiva, si afferma che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, contravvenendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tale ipotesi, non assumono rilievo i comportamenti causalmente riconducibili al reato per cui è intervenuta condanna, ma quelli, diversi, che si pongano in rapporto sinergico con il surplus di detenzione, avrebbero completamente obliterato tale profilo, valorizzando, con manifesta illogicità, circostanze (colloqui in carcere, intercettazioni) che erano già state ritenute inconsistenti dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione ai fini del delitto associativo e, quindi, inidonee a giustificare la prolungata protrazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione preventiva subita.
Si chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria, depositata in atti, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato, per quanto di seguito esposto.
1.1 Occorre premettere che, come ricorda sia il ricorrente sia i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la Corte costituzionale, condividendo i dubbi di incostituzionalità prospettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza di rimessione in data 19 luglio 2006, ebbe a dichiarare la illegittimità – con riferimento all’art. 3 Cost. RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni», rilevando che «ove la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l’ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa collettività, ha imposto al reo un sacrificio RAGIONE_SOCIALEa libertà che travalica il grado RAGIONE_SOCIALEa responsabilità personale» e sancendo il principio secondo il quale «la distinzione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante
ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ an debeatur del diritto all’equa riparazione, assume invece rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum debeatur» (sentenza del 20 giugno 2008, n.219). I giudici RAGIONE_SOCIALEe leggi precisarono, infatti, che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). Precisarono anche, tuttavia, che, sotto il profilo determinativo del quantum debeatur , il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione, è, in linea di principio, amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena.
1.2. Nell’alveo di tale dictum , con orientamento consolidato, questa Corte di legittimità ha statuito il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta; si è, tuttavia, precisato che, anche in tale ipotesi, rileva, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, giacché «l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto» (Fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni)» (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01).
1.3. Sempre in tale scia si è affermato che «non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, sempre che l’entità RAGIONE_SOCIALEa condanna sia superiore alla durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare subita, laddove se quest’ultima soverchia la prima, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente a quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che soverchi, a sua volta, la misura di condanna, ma pur sempre a condizione che non si configuri da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato un comportamento doloso o gravemente colposo» (Sez. 4, Sentenza n. 34327 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273801 -01).
1.4. L’esistenza di un quantum di detenzione che non ha trovato titolo giustificativo per «eccedenza» RAGIONE_SOCIALEa durata del vincolo cautelare rispetto alla pena inflitta assume rilievo quale autonoma causa (astratta) di indennizzo e va tenuta distinta sia dalla ipotesi in cui all’esito del giudizio di merito vi sia stata sentenza di proscioglimento dal reato (314, comma 1, cod. proc. pen.) sia dall’ulteriore
causa rappresentata dalla insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (314, comma 2, cod. proc. pen.).
Nel primo caso, l’indennizzo compete per il solo periodo «eccedente»; negli altri per l’intera detenzione patita, e la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in ordine alla sussistenza di comportamenti ostativi, riconducibili alle categorie del dolo e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, deve conseguentemente essere condotta nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa rilevanza sinergica con tale «eccedenza».
Tale principio è stato ribadito anche di recente, con riferimento proprio al caso di detenzione «eccedente» e ai comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘istante, affermandosi, con argomentazioni che questo collegio condivide che «la loro capacità ostativa deve essere riguardata non come concausa RAGIONE_SOCIALE‘errore del giudice in ordine al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura, che in caso di condanna non sussiste; ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura oltre l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata» (Sez. 4, n. 32136 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270420 – 01; sul punto cfr. anche Sez. 4, sentenza n. 1220 del 16/10/2018 – dep. 2019, non mass; Sez. 4, n. 9772 del 28/01/2021, non mass.).
In tali pronunce si è inoltre precisato che, anche nei casi di detenzione eccedente la pena non può escludersi, a priori , la rilevanza di condotte colpose ostative che abbiano avuto effetto sinergico rispetto all’errore del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela anche con riguardo al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura, sempre che tali condotte abbiano contributo a dare causa al quantum di detenzione preventiva che non ha trovato titolo giustificativo per «eccedenza» RAGIONE_SOCIALEa durata del vincolo cautelare rispetto alla pena inflitta. In altri termini, non può escludersi in astratto che anche comportamenti commessi dall’interessato prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura – sempre che si tratti di comportamenti diversi da quelli causalmente riconducibili al reato per cui è intervenuta condanna, rispetto ai quali non si pone un problema di «eccedenza» – possano avere dato causa all’errata configurazione del reato più grave, in maniera tale da aver contribuito a determinare un periodo di detenzione di durata superiore alla pena finale comminata per il diverso (e meno grave) reato. In definitiva, anche in questo caso si tratta pur sempre di dare corretta applicazione al principio di «non interferenza causale» che giustifica l’equa riparazione, stavolta rilevante solo in rapporto a quella parte di detenzione di per sé «ingiusta» in quanto eccedente la misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione penale definitivamente irrogata.
Nel caso che occupa la diversa qualificazione giuridica del fatto, non ha fatto venir meno ab origine la legittimità formale del provvedimento restrittivo ( trattandosi di reato per cui risultava possibile l’applicazione di misura cautelare)
e la detenzione priva di titolo giustificativo, alla stregua dei principi sopra richiamati, era solo quella eccedente la pena detentiva inflitta (condizionalmente sospesa).
2.1. Tanto pone in luce la lacuna motivazionale del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale evocato i comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘istante , non esclusi dai giudici di merito (contenuto illecito dei colloqui intercettati, carattere allusivo RAGIONE_SOCIALEa terminologia adoperata dai conversanti; la natura di favoreggiamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME, che si era reso disponibile a veicolare all’esterno le ‘imbasciate’ RAGIONE_SOCIALEo zio ed a riferire al predetto altre provenienti dai suoi sodali, oltre a prestarsi ad occultare cose illecite per suo conto, nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa natura criminosa dei suoi affari), dando conto RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativa sinergica solo rispetto all’adozione del provvedimento cautelare. Non si rinviene, di contro, alcuna considerazione in relazione alla configurabilità di eventuali condotte ostative che abbiano avuto ruolo sinergico rispetto non tanto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, quanto alla persistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa per un tempo superiore alla pena concretamente inflitta, stante l’intervenuta derubricazione del delitto associativo.
Ed è evidente che non potrà trattarsi RAGIONE_SOCIALEe stesse condotte che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, sono già state considerate inconsistenti ai fini del delitto associativo ma solo idonee a determinare la condanna per un titolo di reato che non avrebbe comunque giustificato la prolungata protrazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione preventiva subita dall’istante, formalmente sorretta da un titolo di reato che, tuttavia, è venuto meno all’esito del giudizio di cognizione.
3. L’ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che dovrà riesaminare il caso, alla luce dei principi sopra enunciati, valutando se esistano condotte ostative del richiedente avente effetto sinergico solo rispetto al periodo di detenzione superiore alla pena inflitta. Il giudice del rinvio dovrà, in ogni caso, tenere conto che la riparazione potrà essere eventualmente riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza alla pena detentiva inflitta e di quanto, come ricordato in precedenza, ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 219/2008, laddove ha invitato il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nella determinazione del quantum , a tenere conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità di ogni caso ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione, è in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. La Corte procederà, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità.
Così deciso, il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME