Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5692 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria, depositata dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, resa il 10 settembre 2025, la Corte di appello di Catania rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell’arco temporale tra il 2 novembre 2009 ed il 3 novembre 2010, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in data 2 novembre 2009, riemessa dal Tribunale di Ragusa in data 16 dicembre 2009 (a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale del riesame) in relazione al procedimento N. 3023/09 R.G.N.R., che lo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1, n. 2, cod. pen., 73, comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 3 e 4 legge 16 maro 2006, n. 146 (Capo B); 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo H).
1.1. Secondo l’accusa, negli anni 2006 -2007, NOME COGNOME avrebbe concorso, fornendo un contributo economico, alla importazione dalla Colombia di una partita di cocaina di 510 g, avvenuta ad opera del coindagato COGNOME e conclusasi con l’arresto di questi all’aeroporto di Fiumicino il 6 aprile 2007; inoltre, in più occasioni, avrebbe detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish.
Con sentenza emessa in data 17 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 4 luglio 2022, il Giudice RAGIONE_SOCIALE ‘udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, all’esito di rito abbreviato, assolveva il COGNOME dalla imputazione di cui al capo B) (capo A RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio), limitatamente alla condotta relativa all’importazione di cocaina, per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine alle restanti imputazioni di cui al medesimo capo nonché a quella di cui al capo H) (capo G RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio a giudizio), previa riqualificazione nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 19 90.
1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale disattendeva l’asserzione difensiva circa l’insussistenza ab origine dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa misura, attribuendo rilevanza ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo alle circostanze emergenti dalle numerose conversazioni telefoniche captate e dall’attività di riscontro RAGIONE_SOCIALEa P.G., consistita in servizi di O.P.C., sequestri e arresti, interessanti anche l’istante, che, seppur ritenute insufficienti ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna per l’episodio relati vo alla importazione dalla Colombia, davano conto del pieno coinvolgimento del COGNOME nel traffico di stupefacenti, in cui era impegnato in maniera professionale, intrattenendo cospicui contatti con fornitori e acquirenti, cercando di soddisfare plurime richieste di approvvigionamento, effettuando conteggi chiaramente correlati al traffico illecito.
Avverso la prefata ordinanza, ha proposto ricorso il COGNOME, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione.
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, incorrendo anche in un travisamento per omissione, avrebbe attribuito rilevanza ostativa alle circostanze valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento coercitivo, confermato dal Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di proscioglimento che aveva ritenuto quegli stessi elementi indici RAGIONE_SOCIALEa lieve entità del traffico in cui era coinvolto il Di COGNOME.
2.2. Si osserva, altresì, che la diversa qualificazione operata in sede di merito, ostativa al l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, è stata resa all’esito di rito abbreviato e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe, in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, erroneamente individuato la condotta ostativa negli stessi elementi già a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Si chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria, depositata in atti, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato, sia pure con le precisazioni di seguito esposte.
1.1 Occorre premettere che, secondo i costanti approdi di questa Corte, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste – sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà – impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l’eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 241855 01; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279713 – 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258607 – 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257778 -01; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009,
COGNOME, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, COGNOME, Rv. 273264 – 01; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262396 – 01; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, COGNOME, Rv. 258086 01; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, COGNOME, Rv. 248076 – 10).
1.2. Detta interpretazione tiene conto RAGIONE_SOCIALE‘intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione all’assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta.
Si è condivisibilmente affermato che «il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, in fine RAGIONE_SOCIALEa parte motiva, ha espressamente precisato: “Questa sentenza (…) ha per oggetto (…) la sola ipotesi (…) in cui la pena definitivamente inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta pertanto escluso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile – se diversa da quella inflitta – consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena”. In altri termini, la pronuncia assimila, quanto al diritto all’equo indennizzo, la situazione del prosciolto o assolto nel merito a quella del condannato, per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi».
Con specifico riferimento al caso di estinzione del reato per prescrizione (o per altra causa) si è osservato che, al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi nelle quali la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile in concreto, difetti proprio «l ‘i ngiustizia» RAGIONE_SOCIALEa detenzione, risultando palese la diversa natura, r ispetto alle ipotesi di ingiustizia originaria del titolo, di un proscioglimento per decorso del termine di prescrizione, che comunque richiede una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEe cause previste dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen., ciò tanto più che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato con la conseguenza che lo stesso ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ritenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi confronti (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, cit.).
Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, va, innanzitutto, escluso che nel caso in esame si sia in presenza, come sostenuto dal ricorrente, di una ipotesi di ingiustizia «formale» di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. A ll’epoca RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, novembre 2009 novembre 2010, l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrava una circostanza attenuante ad effetto speciale (con un limite edittale massimo di 4 anni), che consentiva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, essendo la modifica normativa degli art. 280 e 275 cod. proc. pen., nell’attuale formulazione (che prevede come limite edittale la pena RAGIONE_SOCIALEa reclusione non inferiore a cinque anni) intervenuta solo il 3 luglio 2013, per effetto del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94.
2.2. In altri termini, nel caso specifico, le condotte, poi cadute in prescrizione, pur in seguito alla riqualificazione, erano tutte, da sole, idonee, ratione temporis, a legittimare l’emissione e il mantenimento del titolo cautelare.
2.3. Ciò precisato, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati, espressamente richiamati in premessa, escludendo, sia pure implicitamente, l’ipotesi di ingiustizia formale e rigettando l’istanza, perché, al di là degli ultronei riferimenti alla condotta colposa del ricorrente, questi, sebbene assolto nel merito da una RAGIONE_SOCIALEe imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione dai residui reati, i cui limiti edittali, anche nella diversa qualificazi one, giustificavano, come già detto, l’applicazione ed il mantenimento del titolo custodiale, la cui protrazione (un anno) non risulta superiore alla pena per essi astrattamente irrogabile.
Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso, il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME