Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11039 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11039 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
Sent. n. sez. 152/2026
CC
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04/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Torino per il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
contro
NOME nato il DATA_NASCITA a Torino avverso l’ordinanza del 30/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale, ch chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa agli interessi legali; il rigetto del ricorso nel resto.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME COGNOME relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, dal 20 aprile 20 al 19 aprile 2018 (data in cuila misura veniva dichiarata inefficace per decorso de termini), conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, poi dichiaratosi incompetente, (confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 11 maggio 2017 solo in relazione al reato di cui al capo C), in relazione ad un procedimento, che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, C), dai quali veniva definitivamente assolto con sentenza emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 5 luglio 2021, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver individuato nella condot RAGIONE_SOCIALE‘istante una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione so ferta, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 43.800,00, oltre ai relativi inter legali sino al saldo. Ha compensato, contestualmente (in considerazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza parziale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, a causa RAGIONE_SOCIALEa ritenuta colpa lieve RAGIONE_SOCIALE‘istante), le spese di lite, condannando il RAGIONE_SOCIALE resistente al pagamen RAGIONE_SOCIALEa rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 900,00, oltre accessori di legge e tariffa professionale, se e in quanto dovuti.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, il RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, co disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., in punto di riconoscimento del diri all’indennizzo.
Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ dennizzo, il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, da cui emergevano frequentazioni RAGIONE_SOCIALE‘istante con soggetti dediti al narcotraffico, non escluse dal giudi di merito, che seppure insufficienti a fondare una sentenza di condanna, integravano un’ipotesi di comportamenta, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribui ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l’accusa formulat a suo carico.
2.2. Con il secondo dei motivi si denuncia la violazione degli arti. 315 cod. proc. pen., in ordine al quantum riconosciuto all’istante, e 112 cod. proc. civ., in relazione al pagamento degli interessi legali.
Quanto al primo profilo, il ricorrente si duole che nella determinazione del quantum, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non abbiano considerato che all’udienza di convalida del fermo l’COGNOME si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, sicc tale condotta avrebbe giustificato una riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Quanto al profilo relativo agli interessi legali, si osserva, in particolare, l’istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, Corte territoriale, nel condannare l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, codificato nell’art. 112 cod. proc. Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità a una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erroneamente statuito dalla Corte di appello, dalla data RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Si chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte.
Il primo motivo, afferente al riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione, risulta infondato.
2.1 In generale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costante mente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sen tenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale ) in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave (situazioni, queste, ostative pe legge), deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivel eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Ciò sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 646, comm 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. La cogn zione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola correttezza procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare
i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attrib zioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’ stenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606; Sez. 4, n. 17119 del 14/01/2021, Reale, Rv. 281135 – 01).
2.2. Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto che il comportament RAGIONE_SOCIALE‘istante, desumibile dal contenuto di due conversazioni intercettate, intercor con il fratello, in cui si menzionavano «condizionatori», uno «zio» e un indirizzo da fornire a terze persone, poste alla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare per il reat importazione di cocaina dall’Olanda, la cui valenza probatoria era stata radical mente esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, che ne aveva evidenziato la mancanza di chiarezza, specificità e precisione, nonché la cripticità e l’ambiguità, risolven in meri sospetti privi di riscontro, non potesse integrare una condotta gravemente colposa i ostativa al riconoscimento del diritto invocato. Si è affermato, ancora, che nessuna valenza poteva essere attribuita all’ambiguità RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni RAGIONE_SOCIALE‘Ali NOME, a cui nessun riferimento aveva effettuato il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, tanto più le stesse erano sostanzialmente riferibili a rapporti di parentela e, quindi, nec sitate dalla stretta consanguineità.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno ritenuto, infine, che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istan che aveva intrattenuto conversazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, la consapevolezza discendeva dalla stretta consanguineità con gli interlocutori, utilizzando un linguaggio allusivo e criptico, che non trovava adeguata giustificazione nelle tematiche, prive di rilevanza investigativa, indicate in sede di interrogator integrasse una colpa lieve che, avendo assunto rilevanza sinergica sulla custodia sofferta, giustificava una riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
2.3. Tali conclusioni, formulate all’esito di un corretto approccio metodologico, condotto attraverso uno specifico raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato, accerta dai giudici di merito, e le ragioni che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza aveva posto fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662 – 01; Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv. 219686 – 01), risultano immuni dai vizi invocati. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno fornito congrua motivazione RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, evidenziando, con argomentazioni razionali e prive di illogicità rispettose dei principi elaborati in materia da questa Corte, la radicale svalutazi del materiale probatorio operato dal giudice di merito con riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi accusatoria, si da perde quella concretezza e specificità, cui, pur nell’autonomia che caratterizza il giudiz di riparazione, deve essere ancorata l’indagine sulla individuazione dei presupposti ostativi all’indennizzo (Sez. 4, n. 10793 del 19/12/2019 (dep. 2020), COGNOME, Rv.
278655 – 01). Con identica coerenza si è sottolineato che le frequentazioni ambigue, peraltro solo genericamente evocate dal ricorrente, non erano state poste alla base del provvedimento coercitivo, escludendo, pertanto, la possibilità di una correlazione sinergica con l’errore in cui era incorso l’autorità giudiziaria. La Co territoriale ha, comunque, sottolineato che si trattava di frequentazioni giustifica dagli stretti legami di parentela, in quanto tali privi di quella ambiguità necessar a qualificare la colpa in termini di gravità, dando, in questo modo, conto di ave congruamente valutato, secondo le coordinate più volte fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il tipo e la qualità dei collegamenti, la oggettiva idoneit essere interpretate quali indizi di complicità (4ez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 – 01).
Il secondo motivo, attinente al quantum liquidato, è manifestamente infondato.
3.1. Questo Collegio ritiene di aderire all’orientamento ormai consolidato (Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285425 – 01) secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), digs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio d facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non stituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua determinazione».
3.2. Ciò precisato, risulta del tutto priva di pregio la doglianza del ricorre con cui si lamenta, peraltro, assertivamente, che la Corte territoriale, non avrebb considerato, nel liquidare l’indennizzo, che l’istante si era avvalso i nell’immediatezza degli eventi ; RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, trattandosi di comportamento che non può assumere alcuna rilevanza, ci k tanto più t che la Corte ha ritenuto, per altre ragioni, sussistente una colpa lieve, che l’ha indotta a diminuire di terzo il parametro giornaliero individuato.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla statuizione sugli interessi legali.
4.1. Giova premettere che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso lega non già moratori, bensì corrispettivi – sulla somma attribuita all’istante a titol indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. – vanno riconosciuti solo qualora l’interes sato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in
violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 06/06/2025, Rv. 288270 – 01; Sez. 4, n. 34003 del 21/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580 – 01).
4.2. Va, altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fis dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – non avente natura risarcitoria – può ritenersi certo, liquido e esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 – 01).
4.3. Nel caso in esame, come emerge dalla istanza in atti, l’COGNOME aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicché la relativa statuizione è stata pronunciata in conformi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata.
Nemmeno si rinviene il vizio lamentato in ordine alla decorrenza degli interessi. La Corte territoriale ha statuito la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli interessi legali «sino al saldo», sicché è da ritenersi che la decorrenza sia que naturale, dalla esecutività RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legitti mità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso, il 4 febbraio 2026.
NOME COGNOME,/la