Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 598 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/10/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/ r .. s le conclusioni del PG GLYPH di- GLYPH e ( 1^’ eig 2 ( aA4A4.(41-CALAA” ea.te•
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di AVV_NOTAIO, in sede di rinvio disposto dalla Corte cassazione con la sentenza n. 4917/2020 del 16/01/2020, ha rigettato la domanda di riparazione di COGNOME NOME per la detenzione da lui subita, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, dal 1 giugno 2011 al 14 novembre 2012, data in cui la Corte di cassazione annullava senza rinvio l’ordinanza del 15 maggio 2012 del Tribunale di AVV_NOTAIO e disponeva la sua immediata liberazione per difetto dei gravi indizi di colpevolezza. L’imputato era assolto sia in primo che in secondo grado con pronuncia divenuta irrevocabile il 12 maggio 2016, a seguito di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione nei confronti del ricorso del Procuratore generale di AVV_NOTAIO avverso la sentenza del 28 maggio 2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di AVV_NOTAIO.
1.2. La Corte di appello di AVV_NOTAIO, con ordinanza del 29 gennaio- 1 febbraio 2019, rigettava la domanda di riparazione, sostenendo che il comportamento del COGNOME, il quale si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere all’interrogatorio di garanzia del giorno 11/06/2011, era stato connotato da colpa grave e da dolo ed aveva contribuito in maniera decisiva all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti. Avverso l’anzidetto provvedimento, l’istante proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto. Il Giudice di legittimità evidenziava in particolare che “la connivenza rispetto all’agire criminale altrui e non chiarire la propria posizione scegliendo di non rispondere possono essere legittimamente ritenuti elementi indicativi di una colpa grave idonei a giustificare il rigetto del beneficio richiesto. Ma gli stessi vanno circostanziati, calati nel contesto specifico RAGIONE_SOCIALE‘indagine del caso affrontato, non meramente elencati. E soprattutto ne va spiegata la valenza sinergica rispetto all’adottata misura”. Disponeva, pertanto, l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
2. Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di AVV_NOTAIO ricorre per cassazione il difensore del COGNOME sollevando un unico motivo, articolato in più punti, con cui deduce violazione di legge e radicale mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 646, comma 1, lett. a), 125, 627 e 314 cod. proc. pen., con riguardo: al silenzio serbato dall’indagato nell’interrogatorio di garanzia, poiché il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha illustrato in che cosa sia consistita la connotazione colposa RAGIONE_SOCIALEa condotta attraverso la emarginazione di un qualche elemento cognitivo che, conosciuto dall’indagato, sia stato da lui negligentemente taciuto e che, soprattutto, qualora riferito al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, lo avrebbe condotto revocare il giudizio di gravità indiziaria originariamente assunto; al rapporto di frequentazione, anche considerato che risulta imprescindibile che il soggetto
ritenuto connivente sia a conoscenza di una condotta illecita RAGIONE_SOCIALE‘agente; al disallineamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata rispetto ai dettami RAGIONE_SOCIALEa pronuncia rescindente, sostanziandosi la prima in una mera ripetizione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni addotte dalla prima ordinanza annullata.
Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza.
In data 31/08/22, è pervenuta nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, memoria con cui l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Giudice del rinvio ha ritenuto che la domanda RAGIONE_SOCIALE‘istante debba essere respinta perché questi, nell’interrogatorio di garanzia e anche successivamente, si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, in tal modo non offrendo al Giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela elementi ulteriori, diversi, alla luce dei quali apprezzare il material probatorio che era stato raccolto nei suoi confronti, consistente nel contenuto di alcune telefonate intercorse tra lo stesso e tale COGNOMECOGNOME soggetto coinvolto nello stesso procedimento e condannato nei due giudizi di merito.
Pur essendosi l’ordinanza impugnata attenuta ai principi di diritto affermati nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che ha disposto il rinvio, deve, tuttavia, rilevarsi che l’orientamento, richiamato dalla Corte di appello, teso a valorizzare, in senso ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, deve ritenersi oggi superato dall’intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L’art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale anche quella che riguarda l’art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo il seguente periodo: «L’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di c al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di
norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati considerato n. 10 e n. 24 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva).
Il rilevo attribuito dall’ordinanza impugnata all’esercizio, da RAGIONE_SOCIALE‘indagato, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere impone, pertanto, una nu valutazione sulla richiesta riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione che presc dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta facoltà. L’ordinanza va, quindi, annullata con affinché la Corte di AVV_NOTAIO riesamini, alla luce dei principi introdotti dalla nor sopracitata, la sussistenza di fattori ostativi al riconoscimento del dir riparazione, sulla base di eventuali ulteriori fattori denotanti la rilevata con o vicinanza del COGNOME agli ambienti criminali menzionati nella sentenza che lo visto assolto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appell di AVV_NOTAIO cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di ques giudizio di legittimità.
Così deciso il 4 ottobre 2022
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