Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16878 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 300.000.
1.1. La Corte territoriale, premesso che NOME COGNOME era stato assolto in data 23/03/2020 dalla Corte di Assise di Palermo per non avere commesso il fatto e che, su appello del pubblico ministero, la Corte di Assise di Appello, con sentenza del 28/03/2022, divenuta irrevocabile il 1/11/2022, aveva confermato la decisione di primo grado, ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che l’istante avesse concorso con il suo comportamento alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, protrattasi in carcere dal 15/03/2017 al 23/03/2020 nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per i delitti di omicidio pluriaggravato ai danni di COGNOME NOME e di porto di strumento atto a offendere.
1.2. In dettaglio, la Corte ha rilevato che l’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere si fosse basata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che aveva indicato il COGNOME come uno degli autori materiali RAGIONE_SOCIALE‘efferato omicidio ai danni RAGIONE_SOCIALE‘avvocato penalista palermitano NOME COGNOME, rappresentando anche che il COGNOME aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine; tali dichiarazioni avevano trovato, secondo gli inquirenti, importante conferma nel contenuto di un’intercettazione del 5/06/2015 dalla quale era emerso che il COGNOME, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il COGNOME avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell’omicidio COGNOME.
1.3. Senonché, nella sentenza assolutoria erano state accertate l’assoluta inattendibilità del collaboratore di giustizia, che aveva fornito versioni sempre poco coerenti e, per altro verso, l’irregolarità nella trascrizione del testo del conversazione del 5/06/2015.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione censurando l’ordinanza per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in quanto i giudici non avrebbero tenuto debitamente conto di alcune espressioni pronunciate dall’imputato COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata il 5/06/2015 in cui, secondo il Procuratore ricorrente, si sarebbe dovuta ravvisare una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
2.1. In particolare, il Procuratore allega che dalla sentenza assolutoria di primo grado risultava che la conversazione di cui si tratta fosse intervenuta circa
un’ora dopo la pubblicazione su una testata giornalistica on line di un articolo con cui, per la prima volta, si rendeva di dominio pubblico la collaborazione con la giustizia di NOME COGNOME, ipotizzando dunque una svolta nelle indagini relative all’omicidio COGNOME. Assume il ricorrente che in quell’articolo non compariva alcun riferimento alla persona di NOME COGNOME, la cui figura non era mai emersa nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini; tuttavia, poco più di un’ora dopo, era stata intercettata «a cornetta aperta» una conversazione ambientale tra NOME COGNOME e la moglie, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il primo pronunciava la frase «Pu fatto RAGIONE_SOCIALE‘omicidio può essere ca mi vanno a cercano… che c’era puro io dice».
2.2. Tale conversazione, secondo il ricorrente, non idonea a fondare da sola l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, avrebbe dovuto essere valutata come comportamento gravemente colposo, posto che la manifestazione del timore di essere coinvolto dalle dichiarazioni del COGNOME aveva contribuito a generare l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria in quanto interpretata quale riscontr esterno individualizzante alla chiamata in correità di COGNOME.
2.3. Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘indagini NOME COGNOME non ha spiegato per quale motivo, pur essendo del tutto estraneo all’omicidio, fosse fortemente preoccupato che COGNOME lo chiamasse in correità per quel grave fatto di sangue.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La Corte territoriale ha evidenziato come risultassero processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: COGNOME NOME aveva indicato il COGNOME come uno degli autori materiali RAGIONE_SOCIALE‘efferato omicidio rappresentando anche che lo stesso aveva portato personalmente la mazza utilizzata per la commissione del crimine; agli atti del processo vi era l’intercettazione del 5/06/2015 nella quale il COGNOME, dialogando con la moglie, aveva manifestato il timore che il COGNOME avesse fatto cenno al suo coinvolgimento nell’omicidio; la scelta RAGIONE_SOCIALE‘istante di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere è stata spiegat
dalla difesa con l’esigenza di ascoltare con attenzione il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione, nella quale il COGNOME non aveva confessato il proprio coinvolgimento nel fatto di sangue ma solo il timore che COGNOME potesse falsamente accusarlo; al termine del lunghissimo iter processuale, la tesi difensiva è risultata verosimile e le dichiarazioni del COGNOME sono state considerate, dopo lungo vaglio, del tutto inattendibili; la corretta trascrizion RAGIONE_SOCIALEa parte finale RAGIONE_SOCIALEa frase pronunciata dal COGNOME, inizialmente indicata dalla polizia giudiziaria nel senso che avesse detto «chi c’ero pure io niesce», è stata poi correttamente interpretata nel senso che avesse detto «chi c’ero pure io dice».
Occorre, in primo luogo, ricordare che il vizio di manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 21479401).
3.1. Nel caso concreto, il ricorso, sotto l’egida RAGIONE_SOCIALEa manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, propone in realtà una rilettura del fatto, invero adeguatamente vagliato secondo una logica interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione anche alla luce del contesto indiziario, esposto nell’ordinanza, in cui essa è stata pronunciata.
3.2. Giova, inoltre, sottolineare che non risulta allegato in quali termini potrebbe essere qualificata.come violazione colposa la condotta tenuta nel corso di una conversazione privata col coniuge nell’abitazione familiare.
In secondo luogo, il ricorso risulta aspecifico in quanto omette di confrontarsi con il passo più rilevante del discorso giustificativo de provvedimento impugNOME. Secondo quanto chiaramente affermato dalla Corte territoriale, la frase pronunciata dal COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata il 5/06/2015 era stata trascritta erroneamente dalla polizia giudiziaria ed è stata corretta e interpretata nella sentenza assolutoria come indicativa del timore di essere coinvolto in un omicidio non commesso (Per il fatto RAGIONE_SOCIALE‘omicidio può darsi che mi vengano a cercare… Che c’ero pure io dice). La trascrizione RAGIONE_SOCIALEa parola «dice» al posto RAGIONE_SOCIALEa iniziale parola «niesce», che significa «viene fuori», costituisce un dato di fatto accertato dal giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione penale che ha attribuito alla condotta del COGNOME una diversa portata
alla dichiarazione valutata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, logicamente ritenuta non configurabile come condotta gravemente colposa con giudizio in questa sede insindacabile.
Dall’accertamento di tale dato emergente dalla sentenza assolutoria il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avrebbe potuto discostarsi. Si è, a tale proposito, ripetutamente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, è vero che si deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, ma a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
Il Procuratore ricorrente allega anche la circostanza per cui si sarebbe dovuta valutare come condotta gravemente colposa il fatto che l’indagato non avesse fornito spiegazioni in merito al significato RAGIONE_SOCIALEa frase pronunciata non appena venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa collaborazione del COGNOME con gli inquirenti.
Per tale profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato giacchè allega un fatto del quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha tenuto conto, indicando come fosse stata rivelata nel corso del giudizio di cognizione la strategia difensiva funzionale a chiarire il reale tenore RAGIONE_SOCIALEa conversazione, e del quale peraltro neppure avrebbe potuto tenere conto, ove decliNOME quale espressione RAGIONE_SOCIALEa facolta’ di cui all’art. 64, comma 3, lettera b) cod. proc. pen. Va, a tale proposito, ricordato che il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo «L’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facolta’ di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto riparazione di cui al primo periodo». La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, RAGIONE_SOCIALEa scelta difensiva di non rispondere, e impone di precisare che il divieto di attribuire rilievo all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva di difen tacendo impone al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di valorizzare altri comportamenti.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 marzo 2024
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