Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51566 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51566 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Portici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il
rigetto del ricorso e ha depositato nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Roma, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, dal giorno 25/06/2014 al giorno 15/11/2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, per i quali era stato condannato in primo grado e successivamente assolto in appello con sentenza divenuta irrevocabile e con formula pienamente liberatoria.
1.1. Il primo giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato l’istanza ex ar . 314 cod. proc. pen. sulla base di una serie di elementi ostativi all’indennizzo, raccolti nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, ed in particolare, sulla base del rilievo che il ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, omettendo di spiegare il contenuto di un’intercettazione ambientale in cui era indiscutibile il suo coinvolgimento, situazione che integrava la colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
1.2. La Quarta sezione di Questa corte ha annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, osservando che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza risultava meramente apparente, in quanto priva di argomentazioni in ordine al rapporto causale tra la condotta del ricorrente e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, e che la Corte d’appello non aveva fatto buon governo RAGIONE_SOCIALEe norme e dei principi elaborati in materia di cause di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, con riferimento all’intercettazione ambientale posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto, l’ordinanza non spiegava come e in che misura la conversazione intervenuta fra terzi, coinvolti nel reato associativo, fondasse il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo e l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare detentiva. Si trattava di elementi, in altri termini, riconducibili ad una comunicazione tra terzi alla sua presenza, avvenuta nel locale sala giochi del predetto, non riconducibile ad un comportamento proprio del ricorrente idoneo a delineare colpa grave in capo al medesimo. Né vi erano indicati altri elementi, se non genericamente, sulla base dei quali era possibile indurre un’apparenza tale da aver ingenerato la possibilità di misura cautelare. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza emessa dal giudice del rinvio ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, quale unico motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
2.1. In primo luogo, la difesa rileva come le argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata siano le stesse RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza già annullata.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, l’ordinanza oggetto di ricorso muoverebbe ancora una volta dalla intercettazione ambientale intervenuta fra terzi, dunque, come tale, non addebitale al ricorrente ed inidonea ad integrare la colpa grave ostativa, come già riconosciuto da Questa corte nel giudizio rescindente.
Inoltre, la difesa censura l’ordinanza laddove indica una serie di condotte qualificate come «discutibili» senza, tuttavia, argomentare in ordine alla riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe stesse al ricorrente e alla loro incidenza causale in ordine all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare detentiva; nonché laddove omette di confrontarsi con la sentenza di assoluzione, annoverando tra gli elementi suscettibili di integrare la colpa grave ostativa, gli stessi elementi sulla base dei quali il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, in sede di appello, ha assolto l’imputato, ritenendo incerta l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa conversazione all’imputato e meramente verosimile la ricostruzione del narrato RAGIONE_SOCIALEa telefonata.
Quanto all’omessa spiegazione alternativa da parte del ricorrente, la Corte d’appello cadrebbe nuovamente nell’errore, già censurato da questa Corte, di non argomentare in ordine al rapporto causale tra la spiegazione alternativa che il ricorrente avrebbe dovuto offrire e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Infine, la difesa rileva come tutti e tre i provvedimenti intervenuti nella fase di cognizione – ossia l’ordinanza di custodia cautelare, la sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato e la sentenza di appello – siano stati emessi sulla base degli stessi elementi, oggetto di diversa valutazione. Pertanto, la decisione assolutoria investirebbe indirettamente anche l’ordinanza di custodia cautelare, finendo per travolgere la sussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEa legittimità del titolo custodiale, versando, dunque, non più nell’ipotesi di ingiustizia sostanziale, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., bensì nell’ipotesi di ingiustizia formale, ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. A tale seconda ipotesi si applicano comunque le condizioni ostative del dolo e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, come sancito da un importante arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (Sez. Un., n. 32383 del 30 agosto 2010), con un limite tuttavia invalicabile, ossia l’ipotesi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cautela. In quest’ultimo caso, dunque, è preclusa la possibilità di valutare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa o colposa RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In via preliminare occorre ricordare che la ratio solidaristica sottesa all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, consolidata nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte cost., n. 446 del 16 dicembre 1997) e di legittimità, trova «il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o
dolosamente cagionati» (così in motivazione Sez. 4, n. 6628 del 16/02/2009, COGNOME).
Le cause ostative del dolo e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave costituiscono, pertanto, l’estrinsecazione del più generale principio di autoresponsabilità, in forza del quale le Sezioni Unite D’COGNOME hanno esteso l’ambito applicativo di tale condizione negativa, espressamente prevista per l’ipotesi di «ingiustizia sostanziale» di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., anche alla fattispecie di «ingiustizia formale» di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. In tale arresto la Corte ha precisato, tuttavia, che «tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione» (Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, COGNOMECOGNOME, Rv. 247663).
4.2. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di principi vòlti ad orientare il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nel delicato compito di accertare la sussistenza di una condotta idonea ad integrare il dolo o la colpa grave quali cause ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Anzitutto, occorre tenere distinta l’operazione logica propria del giudice del processo penale da quella cui è chiamato il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale ha il compito di stabilire «non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore, alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo» (così in motivazione Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, pag. 8).
Quanto alla nozione di «colpa grave», si è ritenuta rilevante la condotta di chi, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, abbia posto in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv. 242034). Più recentemente, si è statuito che «integra la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘indagato, ostativa all’indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull’evento RAGIONE_SOCIALEa carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà» (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 – 01).
4.3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, lungi dal riproporre il medesimo impianto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa precedente ordinanza annullata incentrata pressoché interamente sulla intercettata conversazione intervenuta fra terzi – ha ripercorso tutti gli elementi probatori posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, valorizzando una serie di intercettazioni in cui il ricorrente aveva preso parte, da cui emergeva in modo evidente la contiguità ovvero la condivisione di condotte discutibili da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
L’ordinanza impugnata, in particolare, dà rilievo ad una pluralità di conversazioni nelle quali è parte diretta il ricorrente: in una di queste conversazioni intercettate uno dei coimputati – per il quale verrà poi confermata la condanna in appello – dopo aver prontamente avvertito l’odierno ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esecuzione di ordinanza cautelare nei confronti di altro coindagato, gli chiede di andarlo a prendere. In altra conversazione, lo stesso coimputato avvertiva il ricorrente che erano state “pizzicate” due persone fuori dalla sala giochi che avevano sottratto le “pallette” occultate e che erano state pestate, notizia a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente si mostrava disponibile a correre in aiuto. In una terza conversazione, il ricorrente riferiva di non avere “niente” e che fosse necessario rimandare alla settimana successiva; in altra ancora, sollecitava altro soggetto ad effettuare una consegna.
Alla luce di tali elementi probatori, la Corte d’appello ha argomentato che la frequentazione di soggetti dediti ad attività illecite, l’essere stato messo prontamente al corrente di situazioni rilevanti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita nonché il fatto di aver consentito che la sala giochi da lui gestita costituisse il centro RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio, attività di spaccio di cui era perfettamente a conoscenza che era svolta dai coimputati in quel luogo, rappresentano condotte che rivelano una macroscopica negligenza e imprudenza da parte del ricorrente, come tali idonee ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
A logica e congrua motivazione è giunta la Corte d’appello nel ritenere sussistente la colpa grave in capo al ricorrente. La Corte d’appello ha fatto buon governo dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cause ostative alla riparazione per ingiusta detenzione. D’altra parte, il ricorrente omette di confrontarsi con tutte le rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, incorrendo nel vizio di genericità estrinseca, idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso.
Né a diversa conclusione può pervenirsi invocando l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 comma 2 cod. proc. pen. e ciò in quanto il ricorrente versa in un’ipotesi di ingiusta detenzione di tipo «sostanziale», di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e non di tipo «formale», di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le due ipotesi, invero, hanno presupposti applicativi diversi: la prima trova il proprio
presupposto applicativo nell’accertamento ex post RAGIONE_SOCIALE‘estraneità RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai fatti contestatigli, con una pronuncia assolutoria pienamente liberatoria; la seconda si fonda sull’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare custodiale in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Le Sezioni Unite D’COGNOME si sono pronunciate in ordine alla possibilità di estendere a tale seconda ipotesi le condizioni ostative del dolo e RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, espressamente menzionate solo al primo comma, e nel rispondere in senso affermativo a tale quesito hanno individuato un limite all’operatività di tali condizioni negative nel caso in cui «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». Tale limite trova la propria ratio giustificatrice nella considerazione per cui allorquando il GIP si trovi «oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo» (così in motivazione, Sez. Un., n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, pag. 31).
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come la questione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è stata svolta per la prima volta nel ricorso per cassazione nel quale, peraltro, il ricorrente non ha allegato gli elementi dai quali si fonderebbero, a suo giudizio, i presupposti per l’applicazione del disposto di cui all’art. 314 comma 2 cod. proc. pen., sicchè il motivo privo di autosufficienza risulta inammissibile.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessive € 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e di sostenute nel presente giudizio dal RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 19/10/2023