Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6200 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Torino. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 11/04/2018 sino al 08/10/2019 e agli arresti domiciliari da tale data sino al 17/12/2019, in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante i reati di tentata estorsione aggravata e porto d’armi, commessi sulla base dell’ipotesi accusatoria -in due distinte occasioni, in concorso con il fratello NOME COGNOME, con il cognato NOME COGNOME e con NOME COGNOME; reati dai quali era stato assolto dalla Corte di appello di Torino, per non aver commesso i fatti, con sentenza del 17/01/2020, divenuta definitiva.
La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., premessa la narrativa dello svolgimento processuale e le deduzioni spiegate nel giudizio di riparazione -nonché la circostanza che si verteva in un caso di ingiustizia ‘sostanziale’, atteso che il titolo cautelare non era stato dichiarato illegittimo prima dell’assoluzione nel merito – ha quindi osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa
in capo alla parte ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
In particolare, il giudice della riparazione ha osservato che -sulla base degli atti di indagine -era risultato che il ricorrente si fosse concretamente ingerito nell’amministrazione dell’impresa per cui aveva lavorato la persona offesa NOME COGNOME e in favore della quale gli era stato chiesto di lavorare gratuitamente, specificamente contattando quest’ultimo per convincerlo in ordine alle richieste formulate dal fratello NOME COGNOME; evidenziando che, nel corso di una telefonata effettuata dal ricorrente con il COGNOME, lo COGNOME fosse subentrato nella discussione proferendo la frase ‘sapendo chi siamo noi ti sei permesso di non finire il cantiere’; ha pure evidenziato come il ricorrente intrattenesse rapporti con soggetti legati alla ‘nd rangheta, avendo contatti con NOME COGNOME (figlio del capocosca NOME COGNOME), essendo stata intercettata una telefonata in cui i due si confrontavano su un procedimento penale in cui entrambi erano coinvolti.
Ha quindi ritenuto che il complesso dei predetti elementi deponesse per l’individuazione di un profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. -la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 314 cod.proc.pen. e la mancanza e illogicità della motivazione, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l’elemento ostativo della colpa grave.
Premesso un riassunto dello svolgimento del giudizio di merito, ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, con specifico riferimento alla necessaria sussistenza di comportamenti aventi valenza eziologica con il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Ha esposto che il dato, valorizzato dalla Corte, in base al quale il ricorrente si fosse ‘ingerito’ nell’amministrazione dell’impresa di titolarità del fratello era meramente assertivo ed anzi escluso dalla sentenza assolutoria, in cui era emerso che il rapporto contrattuale con il COGNOME era da ricondurre al solo NOME COGNOME; non avendo il giudice della riparazione tenuto conto di quanto esposto nella stessa sentenza assolutoria, ove era stato rilevato che non vi fossero elementi da cui dedurre ch e l’odierno ricorrente fosse a conoscenza della minaccia effettuata dal fratello.
Ha dedotto, in relazione all’episodio della telefonata in cui si era inserito lo COGNOME, che le affermazioni della Corte dovevano ritenersi generiche, non esponendo in che modo il ricorrente avrebbe potuto impedire un’iniziativa estemporanea del cognato; sottolineando che la minaccia formulata dallo stesso COGNOME non rientrava tra quelle indicate nel capo di imputazione e finalizzate a ottenere la pretesa illecita; ha pure esposto che i rapporti di frequentazione con soggetti legati alla ‘ndrangheta non e rano stati collocati nel necessario rapporto di sinergia con l’applicazione o con il mantenimento delle misure cautelari.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento -da parte dell’istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283411 – 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, COGNOME, Rv. 263197 – 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074 01).
Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952
01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458 – 01).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 – 01, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., Rv. 271739 – 01; Sez.4, 10/06/2010, n.27397, COGNOME, Rv. 247867 – 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal
richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione -ovvero al mantenimento della stessa – con rapporto di causa ad effe tto (Sez.U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOMEAmbrosio, Rv. 247664 – 01).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il giudice della riparazione si sia confrontato in modo adeguato con il complesso dei predetti principi.
In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato il dato pregiudiziale in base al quale il ricorrente si fosse, di fatto, intromesso nella gestione dell’impresa amministrata dal fratello e, specificamente, nei rapporti con NOME COGNOME il quale, sulla base degli atti, aveva ricevuto un incarico relativo allo svolgimento di lavori di ristrutturazione di tre villette di proprietà della società di NOME COGNOME, che lo stesso COGNOME si era rifiutato di proseguire non avendo ricevuto il compenso pattuito.
Sul punto, con argomentazione rimasta priva di effettiva contestazione nell’ambito del ricorso, la Corte ha sottolineato che sulla base della stessa sentenza assolutoria -era emerso che NOME COGNOME fosse, anzi, l’effettivo gestore dell’impresa di tito larità del fratello.
D’altra parte, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, il giudice della riparazione ha valorizzato la circostanza costituita dai plurimi contatti tra il ricorrente e il COGNOME, finalizzati a convincerlo a ottemperare alla richiesta di riprendere il lavoro anche senza retribuzione.
Specificamente, in relazione a tale ordine di episodi, deve ritenersi congrua la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla valenza della telefonata nel corso della quale si era inserito il cognato NOME COGNOME, che aveva proferito la frase suddetta, dal tono univocamente minaccioso.
Ulteriormente, in ciò confrontandosi direttamente con il contenuto della pronuncia assolutoria, il giudice della riparazione ha evidenziato la non veridicità di quanto riferito da NOME COGNOME in sede di interrogatorio reso di fronte al pubblico ministero, nel quale il tenore della conversazione era stato negato (e tanto sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME, il quale aveva invece confermato di avere pronunciato la frase suddetta).
A tale proposito va ricordato che, anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il solo mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio , ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al
silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282581 – 01); mentre, di contro, non integra ipotesi di dichiarazione mendace o menzognera dell’indagato, ostativa al riconoscimento del beneficio perché sintomatica di colpa grave, la mera negazione, in sede di interrogatorio, della veridicità degli elementi di accusa o l’affermazione di estraneità agli addebiti, costituendo esse espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, F., Rv. 285806 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come il ricorrente abbia tenuto una condotta obiettivamente mendace, avente valenza sicuramente sinergica rispetto al mantenimento dello stato di detenzione.
Deve quindi considerarsi coerente con i principi predetti la conclusione della Corte territoriale, in base alla quale la valutazione complessiva della condotta procedimentale ed endoprocedimentale tenuta dal ricorrente si sia connotata in termini di colpa grave e idonea a indurre, secondo una valutazione compiuta ex ante , l’apparenza di un concorso nelle fattispecie contestate nonché tale da concorrere al successivo mantenimento della misura.
Considerazioni che appaiono quindi assorbenti rispetto alla valutazione delle argomentazioni della Corte territoriale in punto di frequentazioni ambigue riconducibili al ricorrente e, in ordine alle quali, non è effettivamente stata chiarita la valenza sinergica rispetto alla detenzione subìta.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME