Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7302 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7302 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23.6.202, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda con la quale COGNOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita a seguito di fermo di indiziato di delitto emesso dalla RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui ai capi 1), 5) e 6) della contestazione ovvero per il reato di associazione ex art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309, aggravato ex art. 416 bis 1 cod.pen., per un tentativo di importazione dall’estero e commercio di una ingente quantità di cocaina nonché per un’ipotesi di cessione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nei confronti di soggetti non identificati.
In particolare /con ordinanza del 31.1.2029 il Gip del Tribunale di Vibo Valentia rigettava la richiesta di convalida del fermo e, dichiaratosi funzionalmente incompetente in relazione alla richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, applicava provvisoriamente nei confronti dell’indagato la misura custodiale inframuraria in relazione al solo capo 6) della provvisoria imputazione. In sede di rinnovazione ex art. 27 cod.proc.pen., con ordinanza del 18.02.2019 /il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava la misura cautelare custodiale in carcere nei confronti del COGNOME in relazione al solo reato di cui al capo 6).
Il Tribunale del riesame con provvedimento del 7.3.2019, annullava l’ordinanza custodiale, limitatamente alla contestata circostanza aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacente, confermandola nel resto.
In data 27.7.2029 il Gip di RAGIONE_SOCIALE dichiarava la perdita di efficacia della misura in atto per decorrenza del termine massimo di fase ed applicava nei confronti di questi, in sostituzione della misura custodiale, il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla P.G. ed il divieto di dimora.
Quanto al merito, in data 14.10.2021 il Tribunale di Vibo Valentia in composizione collegiale, assolveva il COGNOME dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste, pronuncia divenuta irrevocabile in data 2.3.2022.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 Cod. proc. pen., con riferimento alla ricorrenza di un comportamento gravemente colposo dell’istante ostativo al riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione.
Rileva che la motivazione adottata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE nel rigettare la domanda si fonda sulla presunta sussistenza di una condotta “contigua” da parte del ricorrente che avrebbe ingenerato un’apparenza di colpevolezza dando causa alla misura restrittiva.
Si sostiene che difett4 un adeguato supporto motivazionale rispetto alla oggettiva idoneità della condotta del ricorrente ad essere interpretata come indizio di complicità, tale da poter essere posta in correlazione con il provvedimento restrittivo.
Al)riguardo si rilevano i seguenti dati: nelle conversazioni citate non vi era alcun riferimento a stupefacenti; gli acquirenti erano rimasti ignoti, non furono mai registrati versamenti di denaro per l’acquisto della sostanza, non si conoscevano le modalità ed il canale attraverso cui il presunto narcotico sarebbe dovuto giungere da Milano in Calabria; non furono mai registrate conversazioni tra il ricorrente ed i presunti acquirenti; nessun collaboratore di giustizia ha mai citato il ricorrente.
Ed inoltre, con riguardo alla consapevolezza del COGNOME dell’attività del NOME (soggetto a quel tempo monitorato e già condannato in via definitiva nell’ambito del procedimento Black Money), si osserva che la condanna menzionata riguarda fatti risalenti al 2006. Peraltro la Corte d’appello ha omesso di confrontarsi con le giustificazioni rese dal NOME in sede di interrogatorio.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Ministero resistente ha depositato memoria scritta con cui ha insistito per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla. violazione di regole,’ da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità
va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale. Tale ultimo giudice, infatti, deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell’altro spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME e altri, Rv. 203638; conf. tra le altre, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010,Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739).
Ebbene, l’ordinanza impugnata, con un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati, ha posto in rilievo una serie di elementi a carico del ricorrente integranti la colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. La figura del COGNOME si inserisce all’interno di un ampio quadro di indagine che ha tratteggiato l’attività di un sodalizio criminale con addentellati all’estero che si articolava tra Calabria, Puglia e Lombardia e che aveva ad oggetto l’importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti da immettere nel mercato nazionale. In
particolare, secondo la prospettazione accusatoria, lo stesso avrebbe avuto il ruolo di intermediario tra NOME NOME, coindagato per il traffico di droga e di caratura criminale nota all’istante nonché già condannato in via definitiva nell’ambito del processo c.d. “Black money” per reati legati al traffico di stupefacenti / e potenziali acquirenti ai quali questi avrebbe ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina.
L’ordinanza impugnata ha in tal senso puntualmente ricostruito il compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, messaggi ed incontri che delineano una fitta rete di contatti tali da ingenerare l’ipotesi dell’intermediazione svolta dal COGNOME ed in particolare un sms inviato da questi al NOME con cui il COGNOME gli confermava il contatto con i soggetti interessati.
Nel delineare la condotta posta in essere dall’odierno ricorrente, il giudice della riparazione si è altresì confrontato con gli esiti del giudizio assolutorio. Ed invero, come riportato nell’ordinanza impugnata (pg. 7), é lo stesso giudice del merito ad acclarare che il vero oggetto delle conversazioni intercorse con il NOME, con particolare riferimento alla telefonata del 13.1.2018, é riconducibile alla vendita di sostanza stupefacente, ritenendo per converso risibili le altre spiegazioni fornite.
Pertanto correttamente nell’iter logico motivatorio seguito dalla Corte di merito detti elementi, seppure ritenuti non idonei ad integrare il reato contestato, sono stati autonomamente valutati del giudice della riparazione, sia nella loro componente oggettiva sia in ordine alla consapevolezza da parte dell’istante dell’altrui attività criminale, come integranti un’ipotesi di colpa grave ostativa alla richiesta di indennizzo, essendo stata ritenuta un’ipotesi di contiguità che ha ingenerato nell’autorità giudiziaria un’apparenza di colpevolezza così dando causa all’applicazione della misura.
Il giudice della riparazione si é così posto nel solco della giurisprudenza di questa Cori di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l’istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l’intervento dell’autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2026
i