Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5781 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5781 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in Argentina il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di NOME Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
letta la memoria, trasmessa il 24 dicembre 2025, dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/6/2025, la Corte d’appello di NOME, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte con sentenza n. 13358/2025, ha rigettato nuovamente l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NOME COGNOME, che aveva patito un periodo di custodia cautelare in carcere dal 7/10/2022 al 5/4/2023 per il reato di rapina aggravata da cui era stata assolto con formula “per non aver commesso il fatto”.
La Corte territoriale ha ritenuto di rigettare la domanda, ravvisando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, c.p.p..
In particolare, il giudice del rinvio, ha fondato la propria decisione sui seguenti elementi:
a) Il AVV_NOTAIO si trovava in compagnia di NOME COGNOME – successivamente tratto in arresto perché in possesso di una pistola con matricola abrasa – a bordo, in qualità di passeggero, di una moto di grossa cilindrata mentre percorreva INDIRIZZO con “fare sospetto”;
b) nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, reso in sede di convalida del fermo, COGNOME, pur negando l’addebito, aveva ammesso di aver fornito in passato le false generalità di NOME e non aveva spiegato il motivo per cui NOME COGNOME recasse con sé un’arma clandestina né il tipo e l’origine del rapporto con quest’ultimo;
la fuga a piedi RAGIONE_SOCIALE‘imputato insieme al COGNOME alla vista dei Carabinieri.
Il giudice del rinvio ha precisato che, al termine RAGIONE_SOCIALEa ricognizione personale, la persona offesa si era limitata ad indicare – sempre con una percentuale di incertezza – soggetto diverso dal COGNOME.
Avverso tale ordinanza, AVV_NOTAIO, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., in relazione al criterio RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, nonché mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
La difesa evidenzia che l’ordinanza di rigetto emessa nel giudizio di rinvio, appare connotata dai medesi errori in diritto del primo provvedimento, già oggetto di annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione. Si osserva che la Corte di Appello in sede di rinvio, aveva individuato il comportamento colposo del COGNOME, nelle modalità del fermo e nelle dichiarazioni rese dall’imputato in sede interrogatorio, ma la Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva già escluso che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, potesse essere valutato il tentativo di fuga, perché era avvenuto 44 giorni dopo il fatto reato, peraltro in una zona (Prati) assai lontana dal luogo in cui la persona offesa aveva subìto la rapina (Nomentano). La difesa sottolinea che i giudici del rinvio ripropongono nuovamente ed illogicamente la circostanza che il AVV_NOTAIO, in occasione del tentativo di fuga, si accompagnasse con un soggetto –NOME COGNOME – che recava con sé un’arma clandestina, ma in tale occasione COGNOME veniva arrestato per la sola detenzione RAGIONE_SOCIALE‘arma e non anche per la rapina. Inoltre, COGNOME non è stato mai indagato per il concorso nella detenzione di detta arma clandestina, che veniva rinvenuta celata nell’esclusiva disponibilità del COGNOME, ed era mero passeggero RAGIONE_SOCIALEo scooter che, contrariamente a quanto asserito, non era stato mai identificato con certezza come mezzo utilizzato nella rapina.
Secondo la difesa, la circostanza che l’odierno imputato non abbia spiegato i rapporti con il COGNOME non può essere posta in relazione alla rapina subita dal COGNOME, dal momento che non è mai stata richiesta la misura cautelare né il rinvio a giudizio per COGNOME per la rapina.
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IV-
Si sottolinea ancora che COGNOME, in sede di interrogatorio, aveva effettivamente ammesso che circa 20 anni prima aveva fornito false generalità, ma non risulta in alcun modo che, in occasione del fermo e RAGIONE_SOCIALEa successiva udienza di convalida, avesse ostacolato la sua identificazione.
La difesa evidenzia poi che, se pure non dirimente, è errata l’ordinanza nella parte cui afferma che, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ricognizione, di fronte a tre effigi fotografich ritraenti tre individui tra loro somiglianti, la persona offesa si sia limitata a indica con certezza una persona diversa dal COGNOME. Infatti, era stata effettuata una ricognizione di persona, svolta ai sensi degli artt. 213 e 214 c.p.p., con la presenza fisica del COGNOME e di altri tre soggetti, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME NOME escludeva con certezza che il COGNOME fosse il soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALEa rapina, mentre indicava un’altra persona con grado di certezza pari al 60/70%.
La difesa ha quindi chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata evidenziando, in subordine, che non era stata presa in considerazione neppure l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa cd. colpa lieve.
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in quanto tutte le condotte indicate come connotate da colpa grave sono avvenute in un momento successivo alla rapina.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria trasmessa il 24 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di NOME, in quanto fondata su condotte (la fuga, avvenuta 44 giorni dopo il reato di rapina, il supposto tentativo di ostacolare la propria identificazione dopo il fermo) di cui non era stata spiegata l’incidenza causale con l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente era quello di procedere ad una nuova valutazione al fine di verificare l’eventuale sussistenza di condotte gravemente colpose del COGNOME che avessero avuto incidenza causale con l’emissione del titolo cautelare.
Deve ricordarsi che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, nonché il potere di desumere – anche sulla base di elementi probatori prima trascurati – il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l’obbligo di conformarsi all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità
sulle questioni di diritto (Sez. 2, n. 40475 del 28/10/2025; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811 -01).
Il Giudice del rinvio non ha adempiuto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti carenti con la decisione di annullamento di questa Corte.
Questa Corte ha precisato che “il diritto all’indennizzo può essere escluso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto alla specifica misura custodiale subita dall’interessato”, con la conseguenza che la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘istante alla commissione di illeciti diversi da quelli che avevano determinato la misura custodiale impedisce di configurare il nesso eziologico fra condotta e evento pregiudizievole ( Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, COGNOME, Rv. 278645 – 01, conf., fra le tante, Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 28986 del 3/7/2025, COGNOME). Dunque, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità co specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare, non a differenti fattispecie.
Nel caso in esame, l’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME si fondava sostanzialmente sul positivo riconoscimento fotografico effettuato da NOME COGNOME (sia pure in termini di probabilità), sulla compatibilit RAGIONE_SOCIALE‘abbigliamento del COGNOME con quello indossato dal rapinatore, sulla visione RAGIONE_SOCIALEe immagini ritraenti i due individui a bordo RAGIONE_SOCIALEa moto nel giorno RAGIONE_SOCIALEa rapina, circostanza che aveva consentito di individuare l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa stessa moto (RAGIONE_SOCIALEa cui targa la vittima aveva indicato quattro RAGIONE_SOCIALEe cinque cifre, benché in ordine non del tutto corretto).
Nella sentenza di assoluzione, si legge poi che la persona offesa, in sede di ricognizione personale, non aveva avuto incertezze nell’escludere che NOME COGNOME fosse l’autore RAGIONE_SOCIALEa rapina (cfr. sentenza in atti).
La Corte di Appello nel provvedimento impugnato, quale comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, valorizza la circostanza che il COGNOME si trovasse in compagnia di NOME COGNOME su una moto di grossa cilindrata con “fare sospetto”, ma ancora una volta non spiega la rilevanza causale di detto comportamento con l’ordinanza impositiva RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, che richiama detta circostanza solo al fine di illustrare la genesi del fermo. Infatti, come evidenziato anche dalla difesa, NOME COGNOME non è stato mai indagato per il delitto di rapina né tantomeno il COGNOME è stato indagato per concorso nella detenzione
RAGIONE_SOCIALE‘arma clandestina. Dunque, non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che l’odierno ricorrente, in sede di convalida del fermo, non abbia chiarito i rapporti con Calligari né che avesse ammesso che circa venti anni prima aveva fornito false generalità (cfr. verbale di interrogatorio, allegato al ricorso).
Né tantomeno può assumere rilevanza il tentativo di fuga a piedi del COGNOME alla vista dei Carabinieri, in quanto già la Corte di Cassazione, in sede di annullamento, aveva chiarito che questa condotta si era verificata ben 44 giorni dopo il delitto di rapina e non si comprendeva l’effettiva incidenza causale con l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale.
In conclusione, come messo in luce dalla sentenza rescindente, tutte le condotte indicate si sono manifestate in periodo successivo alla rapina cui si riferisce il titolo cautelare, e che quindi tali fatti non possono essere presi i considerazione, in quanto insussistente il necessario nesso eziologico tra il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato e la sua privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà.
7. Va ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
8. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non s stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, COGNOME, Rv.268238).
9. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di
leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 35959 del 17/9/2025).
La Corte di Appello, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato come gravemente colposi gli stessi comportamenti del COGNOME che erano già stati indicati nell’ordinanza poi annullata dalla Corte di Cassazione, senza illustrare le ragioni per le quali dette condotte abbiano contribuito a dare causa allo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di NOME che provvederà ad un nuovo esame, colmando le lacune motivazionali già rilevate da questa Corte con la sentenza n. n. 13358/25.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di NOME in diversa composizione personale. Così è deciso, 09/01/2026