Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43989 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 43989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si é chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Potenza ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell’art. 314, cod. proc. pen., nell’interesse di COGNOME NOME, di riconoscimento di un indennizzo per la riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di concorso in turbata libertà degli incanti e estorsione, reati dai quali era stato assolto già in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha rigettato l’istanza, dando preliminarmente conto degli elementi valorizzati nell’ordinanza di custodia cautelare, sostanzialmente rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie delle persone offese (COGNOME e COGNOME), non confermate in dibattimento, a mente delle quali l’interessato avrebbe tenuto atteggiamenti prevaricatori per impedir loro di partecipare alla gara per la gestione della “Villa dei Principi” d Ginosa, consentendo al coimputato NOME di aggiudicarsi la gara al prezzo minimo. I dichiaranti, a dibattimento, pur avendo confermato gli incontri con il COGNOME e il NOME, avevano però negato di esser stati costretti a ritirarsi dalla gara o di aver ricevuto minacce. Operata, dunque, una premessa sui principi di matrice giurisprudenziale in materia, i giudici della riparazione hanno ritenuto che, nell’occorso, le dichiarazioni rese a dibattimento dal COGNOME e dal COGNOME fossero state compiacenti e che, all’atto dell’adozione della misura, le originarie dichiarazioni accusatorie giustificassero l’adozione del titolo, avendo il COGNOME incontrato insieme al NOME, diretto interessato alla gara, i due possibili concorrenti con modalità intese a condizionarne la libera scelta, irrilevante essendo la successiva assoluzione, evenienza questa fisiologicamente collegata alle diverse regole di giudizio applicabili ai due distnti piani dell riparazione e della cognizione. Ha, quindi, rigettato l’istanza e condanNOME il COGNOME alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che ha liquidato in euro 4.647,15, oltre spese generali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento ai presupposti giuridici dell’istituto azioNOME e vizio motivazionale con riferimento alle ragioni poste a fondamento del diniego del beneficio: i giudici della riparazione hanno ritenuto le dichiarazioni rese a dibattimento
dai testi d’accusa compiacenti, senza neppure esplicitare il ragionamento posto a base di detta conclusione, né spiegare l’incidenza causale della condotta dell’istante rispetto alla ritrattazione dei testimoni.
La Corte avrebbe inoltre pretermesso ogni considerazioe circa le ragioni dell’intervenuta assoluzione, atteso che il Tribunale aveva assolto il COGNOME non ritenendo alcun comportamento del medesimo sul portato dichiarativo dei predetti, avendo costoro semplicemente specificato la condotta tenuta dall’imputato nell’incontro. Non si era, dunque, trattato di ritrattazione, bensì di deposizione atta a chiarire il senso di una verbalizzazione riassuntiva connotata da valutazioni soggettive, laddove il riferito dei predetti dava conto di un atteggiamento del tutto passivo dell’istante che non aveva minimamente condizioNOME la loro scelta di non partecipare all’incanto per la gestione di un bene già sottoposto a sequestro giudiziario.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio motivazionale quanto alla condanna alle spese, rilevando la sussistenza dei presupposti per una loro compensazione, stante l’esistenza di opposti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni poste a fondamento della decisione, contestandone in ogni caso la quantificazione, non avendo i giudici dato conto delle voci liquidate, tra le quali sarebbero certamente insussistenti quella della discussione e della decisione, alla quale la parte resistente non aveva partecipato.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per il GLYPH rigetto del ricorso.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
2. Il primo motivo è fondato.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello
seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, ribadendosi – con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue – che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).
Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia sta espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Sotto altro, connesso profilo, va poi ribadita l’autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l’oggetto dell’accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio). Tuttavia, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul
criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stes fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859).
Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice d riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell’01/07/2014, Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, va rilevato come la Corte potentina, contrariamente a quanto affermato in premessa nel provvedimento censurato, non abbia tenuto conto dei suindicati principi.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa, non ha indicato le ragioni dell’assoluzione, né richiamato il giudizio del Tribunale sul comportamento processuale delle fonti d’accusa, non essendo stato chiarito in che termini il riferito in dibattimento dei dichiaranti si discostasse da quanto dagli stessi affermato nella fase delle indagini preliminari e neppure in che termini il giudice dell’assoluzione aveva valutato tale apporto dichiarativo. Ne discende l’impossibilità, per questa Corte di legittimità, di verificare la coerenza della decisione con il principio di autonomia tra il giudizio riparatorio e quello penale, nei termini sopra precisati, nel senso cioè che pur essendo svolti su piani diversi e a diversi fini, resta sempre precluso al primo giudice di ritenere provato un fatto storico smentito dal secondo.
Peraltro, anche a voler ritenere un implicito giudizio negativo sul riferito testimoniale (ciò che, si ribadisce, resterebbe assegNOME a una mera congettura), i giudici della riparazione non hanno svolto alcun ragionamento sul ritenuto (ancora una volta implicitamente) condizionamento che tale condotta avrebbe esercitato sulla restrizione della libertà patita dal soggetto istante. I giudici dell riparazione, in altri termini, hanno valorizzato come comportamento ostativo
sinergico alla adozione della misura una condotta (che, si ribadisce, non risulta provata nella sua storicità, in mancanza di alcun cenno alla decisione del giudice penale), consistita nell’aver egli agito a sostegno delle illecite ragioni del NOME, del quale i giudici della riparazione neppure hanno chiarito quali siano state le sorti nel processo al quale inerisce la vicenda cautelare del COGNOME.
Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, poiché l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza per nuovo giudizio, da svolgersi in maniera coerente ai richiamati principi di diritto, rimesse al giudice ad quem anche le questioni inerenti alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Potenza, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.
Deciso il 26 ottobre 2023.
GLYPH
Il Presidente
Il Consigliere estensore