Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8848 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8848 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinan za del 25/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 aprile 2025, e depositata il 3 giugno 2025, la Corte d ‘appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione al periodo di detenzione sofferto in regime di arresti domiciliari dal 13 dicembre 2019 al 4 marzo 2022 per i reati di tentata estorsione ed usura aggravata.
La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione osservando che dalle conversazioni intercettate nell’ambito del procedimento risultava come l’attuale ricorrente avesse reclamato dei soldi dalla persona offesa in concomitanza con il rapporto, certamente usurario, tra la persona offesa ed il fratello dell’istante, e che, anzi, l’attuale ricorrente avesse formulato le sue richieste di pagamento in occasione di un incontro organizzato con la vittima, nel quale egli aveva accompagnato il fratello.
Ha presentato ricorso p er cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOMECOGNOME con atto sottoscritto da ll’ AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, preceduto da una premessa sull’evoluzione delle vicende del procedimento e sul contenuto dell’ordinanza impugnata .
Con il motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 292, 192, e 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione.
Si deduce che erroneamente l’ordinanza impugnata ravvisa gli estremi della «colpa grave» a carico dell’attuale ricorrente, in quanto si fonda su una motivazione assertiva e fondata su congetture. Si premette che la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte d’appe llo di Palermo in riforma di quella di condanna resa in primo grado, aveva osservato come le conversazioni intercettate avessero valenza ‘neutra’ a carico dell’attuale ricorrente. Si rappresenta, poi, anche richiamando i rilievi formulati nell’atto di appe llo proposto in sede di cognizione, che: a) l’attuale ricorrente non ha mai ‘pressato’ la persona offesa con richieste di denaro; b) l’incontro nel quale l’attuale ricorrente chiese la restituzione di 10.000,00 euro alla persona offesa avvenne in modo del tutto casuale; c) l’attuale ricorren te ha accompagnato il fratello NOMENOME NOME condannato, agli incontri con la persona offesa una sola volta e restando in auto; d) l’incontro dell’attuale ricorrente con il cugino della persona offesa, nel quale si parlò del luogo in cui questa si era recato, fu occasionale, e l’attuale ricorrente rimase silente; e) dagli atti di indagine non risulta alcuna attività dell’attuale ricorrente diretta ad incontrare la persona offesa. Si evidenzia, poi, che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell’ipotesi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione di una loro diversa valutazione, rimane preclusa la possibilità del diniego alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto (si cita Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Il ricorso, in sintesi, denuncia che l’ordinanza impugnata ha illegittimamente ravvisato gli estremi della colpa grave sulla base degli stessi elementi che, posti a base dell’applicazione della misura cautelare, sono stati ritenuti inidonei a pervenire all ‘affermazione di responsabilità, perché costituiti da conversazioni e comportamenti ritenuti ‘neutri’ dalla sentenza di assoluzione.
Sottolinea, inoltre, che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nell’ipotesi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione di una loro diversa valutazione, rimane preclusa la possibilità del diniego alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664 01).
Occorre innanzitutto precisare che il principio enunciato dalle Sezioni Unite non è riferibile alla vicenda in esame.
3.1. Va premesso che costituisce consolidata acquisizione quella secondo cui l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione ha riguardo a due situazioni diverse, tra loro distinte, quella prevista dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla c.d. ‘ingiustizia sostanziale’, e quella prevista dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., relativo alla c.d. ‘ingiustizia formale’.
Precisamente, la situazione di ‘ingiustizia sostanziale’ ricorre quando l’imputato è stato «prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce rato o non è previsto dalla legge come reato».
La situazione di ‘ingiustizia formale’, invece, sussiste con riferimento «al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».
3.2. La giurisprudenza consolidata di legittimità è stabilmente orientata nel ritenere che la riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base di una diversa valutazione degli elementi a disposizione del giudice al momento dell’adozione della misura cautelare, poi ritenuti insufficienti per affermare la penale
responsabilità dell’imputato, non può essere in alcun modo negata soltanto nelle ipotesi di ‘ingiustizia formale’, ossia «quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».
In questo senso si pone l’indicazione delle Sezioni Unite, le quali infatti hanno precisato che la condizione ostativa dell’aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione, in considerazione del meccanismo causale che governa la precisata condizione ostativa (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664 01).
Ed infatti, quando sia stata accertata con decisione irrevocabile l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, un diverso apprezzamento dei medesimi elementi per negare il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione si porrebbe in contrasto con la precedente pronuncia irrevocabile sulla base dei medesimi dati, e per comportarne una rivalutazione in malam partem .
3.3. Diversa è la regola applicabile nelle ipotesi di ‘ingiustizia sostanziale’.
In queste ipotesi, infatti, non è stata accertata con decisione irrevocabile l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, ma, diversamente, quegli stessi elementi, ritenuti sufficienti a ravvisare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, e, perciò , a giustificare l’applicazione di una misura cautelare, sono stati considerati inidonei a fondare un giudizio di penale responsabilità, basato sulla regola della necessità di accertare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, a norma dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Relativamente a tali vicende, quindi, può essere legittimamente negato il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base dei medesimi elementi che hanno condotto all’applicazione di una misura cautelare e, però, sono stati ritenuti insuffici enti ai fini dell’affermazione di colpevolezza. In queste situazioni, infatti, per un verso, non è stata affermata l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, e, sotto altro profilo, quegli stessi elementi, se la loro ontologica sussistenza non è stata esclusa nel giudizio di merito, possono essere utilizzati per valutare se l’imputato (o indagato) abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, poiché il provvedimento coercitivo deve fondarsi sulla sussistenza di gravi indizi e non su un accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Tali, infatti, sono le indicazioni della giurisprudenza, la quale afferma che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, quando la sussistenza di gravità
indiziaria posta a fondamento della limitazione della libertà personale non sia stata esclusa in fase cautelare e non sia stato accertato, in via definitiva, che la misura risulti adottata in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., non rileva che l’assoluzione dell’imputato sia stata pronunciata all’es ito di giudizio abbreviato, sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura, posto che tale evenienza, correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, è del tutto fisiologica, e che, quindi, in tali ipotesi, il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il giudizio su fatti esclusi in sede di cognizione, restando libero di valutare i fatti medesimi, ove accertati o non negati (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, COGNOME, Rv. 287950 -01, e Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246 -01, ma anche Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. P_IVA –P_IVA).
3.4. Nella specie, la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è relativa ad una vicenda di ‘ingiustizia sostanziale’.
Invero, l’imputato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari ininterrottamente dal 13 dicembre 2019 al 4 marzo 2022, ed è stato rimesso in libertà solo per effetto della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Cort e d’appello di Palermo in data 4 marzo 2022 , poi divenuta irrevocabile, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado.
Inoltre, non risulta, né è stato allegato che la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo in data 4 marzo 2022 abbia affermato l’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura nei confronti dell’attuale ricorrente.
Di conseguenza, in linea di principio, nella specie, la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione potrebbe essere respinta sulla base di una diversa valutazione dei fatti, accertati o comunque non negati nel giudizio di merito, ma ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità.
Ciò posto, occorre valutare se i fatti posti a base dell’ordinanza cautelare, ed accertati o comunque non negati nel giudizio di merito, siano tali da far ritenere sussistente la condizione ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione dell’aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
4.1. I n considerazione delle condotte valorizzate nell’ordinanza impugnata, è da esaminare l’elaborazione giurisprudenziale sul tema delle condizioni necessarie perché una condotta non illecita, tenuta contestualmente a condotte illecite di un’altra persona , ed affiancata a queste ultime, possa integrare colpa grave ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione.
In proposito, è utile rilevare che, secondo un principio costantemente ribadito, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (cfr., tra le tante: Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 -01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 -02; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 -01).
4.2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto di negare la riparazione per l’ingiusta detenzione sulla base degli elementi ritenuti «sussistenti» anche nella sentenza di assoluzione della Corte d’appello di Palermo del 4 marzo 2022.
L’ordinanza impugnata rappresenta che: a) l’indagine ebbe inizio dalle dichiarazioni confidenziali della persona offesa, NOME COGNOME, la quale riferì di aver chiesto soldi in presto ai «NOME» e di aver pagato interessi usurari al tasso del 10 %, venendo pressato incessantemente al telefono e di persona dagli stessi; b) successivamente, la persona offesa, sentita a verbale, ha accusato solo NOME COGNOME, fratello dell’attuale ricorrente, ma non anche quest’ultimo, NOME COGNOME, per le richieste usurarie ricevute, pur affermando che il primo si recava talvolta agli appuntamenti in compagnia del secondo, il quale restava all’interno dell’automobile; c) secondo le dichiarazioni della persona offesa, in una sola occasione, nel dicembre 2018, l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, gli aveva chiesto del denaro, e precisamente la somma di 10.000,00 euro, allorché era insieme al fratello NOME, aveva detto che i soldi erano suoi e gliene aveva domandato la restituzione; d) la Corte d’appello ha escluso l a natura usuraria di tale richiesta, in quanto ha ritenuto la stessa relativa ad una somma sottratta da NOME COGNOME ad NOME COGNOME e da quest’ultimo reputata prestata dal fratello alla persona offesa; e) intercettazioni effettuate nel febbraio 2019 avevano consentito di accertare l’esistenza di incontri tra l’attuale ricorrente e la persona offesa, la quale, inoltre, in un incontro con NOME COGNOME, aveva detto a quest’ultimo di aver ottenuto una dilazione di un mese dall’attuale ricorrente; f) nel luglio 2019, i due NOME NOME avevano incontrato un parente della persona offesa al fine di avere notizie sul rientro di quest’ultima in Sicilia dal Nord Italia, senza pronunciare minacce o far riferimento a prestiti a condizioni usurarie; g)
sulla base di questi elementi, la corte d’appello di Palermo aveva condannato NOME COGNOME per i reati di usura e di tentata estorsione ed assolto NOME COGNOME dai medesimi reati.
L’ordinanza impugnata, a questo punto, osserva: «dalle risultanze processuali sopra sintetizzate emerge come le condotte dell’odierno ricorrente che reclamava dei soldi direttamente dal NOME di incerta derivazione si innestano, quanto meno sotto il profilo temporale, nell’ambito del parallelo rapporto -certamente usurario -intercorso tra lo stesso NOME e NOME, presentando le due vicende elementi di stretta ed opaca connessione, tanto che NOME aveva accompagnato il fratello NOME un incontro concordato con la vittima ed in tale occasione anch’egli aveva reclamato la restituzione per sé di una somma di denaro, ritenuta di origine lecita dalla sentenza assolutoria in quanto avulsa dal rapporto usurario intercorso esclusivamente con NOME».
E conclude che questi «contegni -pacificamente acclarati, come sottolineato dalla stessa sentenza assolutoria – sono tuttavia pur sempre indicativi di un modus operandi utile ai fini che qui rilevano», perché «si è realizzata, cioè, quella falsa apparenza della penale responsabilità dell’odierno ricorrente idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l’Autorità Giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria che hanno legittimato l’emissione dell’ordinanza cautelare, e che certamente escludono che il ricorrente possa considerarsi una mera ‘ vittima ‘ , avendo, quel fascio di condotte, sinergicamente concorso, insieme all’errore giudiziario, all’adozione della misura restrittiva».
4.3. Sulla base dei principi di diritto applicabili e degli elementi valorizzati, l’ordinanza impugnata risulta viziata .
Innanzitutto, le condotte di aver richiesto la restituzione della somma di 10.000,00 euro, e di essersi informato della reperibilità del debitore, siccome realizzate senza atteggiamenti violenti o intimidatori, ed in relazione ad un credito di natura non usuraria, escludono sia il venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, sia la tolleranza in ordine alla consumazione di un reato, sia il risultato dell’oggettivo rafforzamento della volontà criminosa del fratello.
Diverse conclusioni potrebbero essere raggiunte con riguardo alle condotte di accompagnamento del fratello per la riscossione dei crediti vantati dal medesimo.
In questo caso, la condotta tenuta dall’attuale ricorrente potrebbe essere ritenuta integrare una tolleranza in ordine alla consumazione di un reato da parte del fratello, o un oggettivo rafforzamento della volontà criminosa del medesimo.
Tuttavia, a questo fine, occorrerebbe la prova che l’attuale ricorrente, nel momento in cui accompagnava il fratello presso il debitore o per reperire il debitore, fosse a conoscenza dell’attività criminosa del fratello. L’ordinanza
impugnata, però, non fornisce alcun elemento per affermare che l’attuale ricorrente fosse in qualche modo a conoscenza dell’attività usuraria o comunque criminosa del fratello.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è lacunosa in ordine a tale decisivo profilo, necessario per poter affermare, con riguardo all’attuale ricorrente, la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione di aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
Alla fondatezza delle censure, nei limiti e per le ragioni sopra precisate, in particolare nel § 4.3, segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame delle risultanze utilizzabili.
Il Giudice del rinvio accerterà se sussiste la condizione ostativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione di aver concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, nel rispetto dei principi di diritto indicati nei §§ 3.3 e 4.1, ed evitando di incorrere nei vizi rilevati nel § 4.3.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 04/02/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME