Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40331 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40331 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul NOMErso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del NOMErso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 12 dicembre 2023, ha rigettato la richiesta avanzata dall’odierno NOMErrente COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 314 (:ad. proc. diretta alla riparazione dell’ingiusta detenzione, subita in regime di custodia tautelare in c a cui il medesimo è stato sottoposto dal 13/3/2015 – data di esecuzione dell ordii’ anza cautel del GIP presso il Tribunale di Palermo- fino al 9 maggio 2018, per i reati di onicidio, te omicidio e detenzione e porto illegali di armi, dai quali è stato assolto con la formula “pe aver commesso il fatto”, con sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d Pak rmo in data 9 maggio 2018, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello, e divenuta irrevocabile l 30 novembre 2021.
La Corte territoriale ha premesso che l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo in data 12 marzo 2015 era stata integralmente confermata dal Tribumile del riesame di Palermo con ordinanza del 1 aprile 2015, e che il NOMErso per cassazione avve so la suddett ordinanza era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 luglio 2015.
Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistere una condot gravemente colposa dell’indagato, in considerazione dei seguenti elementi:
l’astio tra le due famiglie dei presunti aggressori e delle vittime, generatu dalla “f di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la presenza del motociclo intestato a COGNOME NOME, ma nella disponibilità i: i tutti i all’interno del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile cc i la spa
la mancata risposta a numerose telefonate ricevute sull’apparecchio di COGNOME NOME, nell’intervallo, compreso tra le ore 10:59 e le ore 11:09, coincidente con l’orano dell’agg (dall’acquisizione dei tabulati telefonici veniva rilevata la mancata risposta ad undici tele ricevute nel periodo tra le 10,54 e le 11,09 ) ;
l’assenza di un alibi;
il movente delletrappresaglia conseguente ad una lite intercorsa, nello sti:sso giorno, la moglie di COGNOME NOME NOME un’altra donna legata da rapporti di parentela con le vittime;
i risultati dei prelievi eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona di NOME ore 13.20 dello stesso giorno dell’agguato, che rilevavano la presenza di una particel caratteristica (cd.tNOMEmponente) dell’avvenuta esplosione di un corpo d’armi da fuoco s entrambe le mani di NOME NOME, oltre ad un corteo di particelle non care teristiche, comunque ritenute significative di residui di polvere da sparo.
Avverso tale provvedimento, propone NOMErso per cassazione, a mez COGNOME del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limi strettame necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. Att., cod. proc. Pen.
Il NOMErrente sottolinea che la stessa Corte d’appello di Palermo, con tre dis inte ordin ormai irrevocabili, ha NOMEnosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzior e nei c di altri tre fratelli, a cui erano stati contestati gli stessi reati;
eccepisce l’illogicità del riferimento al movente del delitto, costituito dai contrast famiglia delle vittime, non ravvisandosi in ciò una condotta gravemente colposa ascrivibile cautelato, tanto più che i contrasti riguardavano altri componenti della sua I amiglia e direttamente lo stesso COGNOME NOMENOME il quale non aveva neppure presenziato allí i lite, avven nello stesso giorno dell’agguato, tra la propria moglie ed altra donna legata da rapport parentela con le vittime;
deduce che l’ordinanza sarebbe viziata da travisamento in relazione al a ritenuta presenz di COGNOME NOME NOME prossimità dei luoghi dove si erano verificati i fatti, ricavata TARGA_VEICOLO passaggio di una motocicletta nella disponibilità dei fratelli COGNOME, essendo stato pera tro accertato, sentenza di assoluzione, che quel giorno la stesso veicolo era condotto dei 1 .. atelli NOME NOME NOMENOME
contesta il dato costituito dal rinvenimento di tracce di polvere da sparo, sia pe potenzialmente NOMEnducibili anche alla partecipazione, la sera prima, ad uno speti acolo di fuo pirotecnici e sia perché nella sentenza di assoluzione era stato ritenuto che la pre;enza di qu particelle non fosse sufficiente ad individuare chi effettivamente avesse compii. to la cond omicidiaria;
censura, per illogicità, l’argomento relativo alla mancanza di un alibi, e cusì pure i aver risposto ad una serie di telefonate nell’arco di tempo coincidente con ‘azicie omicidia non potendosi desumere da tali circostanze un rimprovero di colpa grave.
Il P.G. presso questa Corte Suprema, in data 27 maggio 2024, ha raSsegr ato ex art.611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del pro NOMErso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi sopra illustrati sono fondati.
E’ opportuno premettere, con estrema sintesi, l’indicazione delle linee portanti d disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittim tà.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzion stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa gr deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valut mion – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quel) seguito ne processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solc se sia stat presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’aut rità )rocedente, l
falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/20 dep. 2014, Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostltivo ,31Ia insorgen del diritto azionata ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la n alutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza d comportamento del NOMErrente che abbia contribuito a configurare, pur nel ‘erro -e dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illecit ogg ?tto d’indagi (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 Clel 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 2789).
Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilinabili nel delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa r i dibatti (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autíanorrio e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condo rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di Iggi ) regolamenti fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, ? incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Va infatti certamente ribadita l’autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazi essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni diffe – enti; diverso è l’oggetto dell’accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparaz la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell’ 31 di là di ogni ragionevole dubbio).
Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente I giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cogn ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come Jimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l’accertamento stoNOME deg elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale Che il giudice de riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle prove esami dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio iEnche se non ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di cogn zione e della riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME; n. 43 13/12/1995, dep. 1996, Samataro; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. ?.76859-01).
Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può ceitam ,E nte consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’at criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contigdità (.ez. 4 n. 45 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abb a intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali coi r volti in traffici
illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione nella loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e )1Ia quali collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di cmcausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell’01/07/2014, Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 21/11/2018, COGNOME NOME, Rv. 274498).
A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alli incolpa purche essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondan – ento del titolo cautelare erroneamente emesso dall’A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, de. 20 2, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle “frequentazoni ambigue”).
Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessai io che emerg una concausalità rispetto all’adozione del provvedimento applicativo della custod a cautelare.
Infatti, la condotta di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizic ne ost NOMEnoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un appreZzabiLa collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautElare (sez. 4 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680).
Alla luce dei predetti criteri, devono quindi essere esaminate le censura sollevate NOMErrente che appaiono fondate.
Effettivamente, la Corte d’appello si è limitata a ripercorrere la vicenda ca utelare, dedicare all’esame della vicenda processuale la stessa attenzione.
Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seg allorquando verifichi l’esistenza di una condotta dell’istante idonea ad atteggiarsi c comportamento ostativo all’insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raf tra il provvedimento cautelare e l’esito processuale di merito è possibile ricavare element valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almend netti loro sto nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. Cauta lomia giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che iò implichi il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto a sindacat giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi pro t atori in ordine a un determinato fatto stoNOME, la cui NOMEstruzione resta quella operata dai giudici cognizione.
La Corte d’appello di Palermo non si è confrontata con le statuizioni contenute nelle sentenz assolutorie, con riferimento alle stesse circostanze ritenute ostative alla rip razio le.
In particolare, in ordine alla conflittualità tra le famiglie degli imputati del e vi risulta precisato quale sia stato l’atteggiamento gravemente colposo, specif camnte riferibil COGNOME NOME, anche alla luce dell’affermazione, contenuta a pagina 29 ‘iena sentenza assolutoria, secondo cui i motivi di risentimento erano riferibili piuttosto al nOcleo familiar vittime.
Con riferimento alla riscontrata presenza del motociclo intestato a COGNOME NOME NOME all’int del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile con la sprato la, la se assolutoria ha attestato come unico dato certo, l’intestazione e la detenzione de mezzo, anche nel giorno dell’agguato, in capo a COGNOME NOMENOME nessun elemento si ricava in or line alla coe disponibilità del mezzo da parte di COGNOME NOMENOME sicchè non è dato comprehderE il fondamento logico-giuridico del profilo di colpa connesso all’ipotizzato impiego del mezzo da parte dei si
In ordine all’assenza di alibi, si è già detto che, in astratto, possono asume .e rilievo, quali : condizioni concorrenti ad ostacolare la riparazione per ingiusta detenzion , l’a ibi falso cautelato avrebbe potuto spiegare; tali connotazioni non sono invece r vvisdbili nella s mancanza di alibi che, evidentemente, di per sé, non equivale a condotta ccilposE .
Lo stesso rilievo vale in ordine al fatto che, in concomitanza del delitto,, NOME abbia risposto ad alcune chiamate effettuate sul suo cellulare, non essendo NOME o perché in c debba ravvisarsi macroscopica negligenza.
L’elemento della presenza di tracce di polvere da sparo sulla person3 di larra NOME avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’accertamento contem.i ‘ to nella sentenza assolutoria, secondo la quale non è stata raggiunta la prova della identità degli sp3ratori (pag 15); il giudice della riparazione, avrebbe dovuto tener conto della suddétta circostanza, eventualmente spiegare come la contaminazione con residui di polvere da sparo assumesse, nella particolare vicenda, valenza di condotta colposa sinergica all’adozione del govvediment restrittivo.
3.1 In sintesi, la Corte distrettuale, nell’ordinanza di rigetto, ha sostanzialmeilte evide che, al momento di adozione della misura, il quadro indiziario a caNOME dell’allor3 indagato alquanto grave, data la concordanza di una serie di elementi che conducevano univocamente ai fratelli COGNOME.
Al riguardo, la denuncia di una errata applicazione dell’art. 314 cod. proc. )en. coglie segno.
L’ordinanza impugnata si discosta dalla corretta interpretazione della d sciplina che è sta chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimament essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (gravo o lieve) d stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella ed mantenimento della limitazione della libertà personale.
Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell’errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la pròpria attenzio quadro cautelare come NOMEstruito dal GIP, anziché tener conto – come avrebbe dovuto – anche della NOMEstruzione della vicenda come acquisita all’esito del giudizio assolutQrio.
i Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal cOmpc tamento dello stesso COGNOME NOME quale emergente dalla NOMEstruzione della vicenda valide :a dal giudizi assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione.
Ed invece, ha proceduto ad una interpretazione non corretta della giuriSprucenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la còndccta dell’ista ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi ri5alire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende sì riferirsi alla necess tà che detto giu non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha comi: iuto il giu dell’assoluzione (pena l’automatica NOMErrenza del diritto all’indennizzo), ma non alla possi di una valutazione ex ante circoscritta all’orizzonte del giudice della cautela al moment adozione dell’ordinanza restrittiva,
Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle S , ?zioni Unite, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio afficliito al per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnova1:3 verifica legittimità del provvedimento cautelare.
Basti considerare la seguente affermazione dell’ordinanza in esame, ern: lematica della sequenza argomentativa da questa esibita dopo l’elencazione degli elementi valorizzati dal GIP: “E, però, tali elementi – si ribadisce – ben hanno potuto condurre, legittimamen all’emanazione dell’ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di COGNOME NOME
In ciò si ravvisa l’incompletezza della impostazione che ha condotto a valuti ire la colpo del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senzii verificare l’accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l’insussist ?nza o l’aves ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo.
3.2 Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazion a del dive comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver fornito il COGNOME un alibi, nel cors dell’interrogatorio al AVV_NOTAIO.
Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall inda dato e qua risultante dagli atti di indagine sottoposti al giudice della cautela; laddove si sarebbe d valutare il NOMErrere di una reticenza o di un mendacio .
Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere ‘anni.] lato con rinvi alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio accedei à la even NOMErrenza delle condizioni ostative al NOMEnoscimento dell’indennizzo definendo pieliminarment quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quind valuter comportamento dell’istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo.
Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese d questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appullo di Palermo, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimit Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore COGNOME Il Pr COGNOME ente