Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7240 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7240 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere sofferta dal 28/03/2014 sino alla data del 28/10/2019, misura poi dichiarata inefficace dal Tribunale del riesame -con decorrenza dal 09/12/2018 per scadenza dei termini massimi (dopo 2.041 giorni di detenzione), in relazione a un’imputazione per i reati di om icidio volontario in concorso e di porto e detenzione in luogo pubblico di arma comune da sparo; misura già applicata nei confronti del COGNOME e di NOME COGNOME (quali mandanti), di NOME COGNOME (quale intermediario), nonché di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali esecutori RAGIONE_SOCIALE‘omicidio di NOME COGNOME, imputazione in riferimento alla quale solo questi due ultimi erano stati condannati; mentre l’odierno ricorrente era stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto, dopo due annullamenti
con rinvio pronunciati da parte di questa Corte, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di appello di Milano del 19/02/2021, divenuta definitiva il 1°/07/2021 a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dal Procuratore generale.
In punto di fatto, la Corte d’appello quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen. -ha premesso che l’iniziale ipotesi accusatoria aveva individuato il COGNOME e NOME COGNOME (moglie RAGIONE_SOCIALEa vittima), con la quale il ricorrente aveva avuto una relazione extraconiugale, quali mandanti RAGIONE_SOCIALE‘omicidio del COGNOME, identificando il movente nel sentimento di rancore provato dall’istante a seguito del pestaggio precedentemente subìto da parte dei figli RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME; ha esposto che, al termin e RAGIONE_SOCIALE‘iter processuale, la Corte d’assise di appello aveva rilevato che il quadro accusatorio era inidoneo a giungere all’affermazione di responsabilità, ritenendo non attendibili e comunque non riscontrate le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME, valutando come erronea l’interpretazione di alcune intercettazioni ambientali, valorizzando inoltre il mancato accertamento del movente del delitto e l’irrilevanza degli esiti dei tabulati telefonici.
La Corte adita per l’istanza di riparazione, in adesione alle osservazioni formulate dal Procuratore generale, ha operato una distinzione tra due periodi di carcerazione subìti dall’istante, assumendo come spartiacque la data di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, come individuata, nel 09/12/2018, dal Tribunale del riesame, assumendo che il periodo di detenzione successivo a tale momento dovesse considerarsi del tutto sine titulo .
Viceversa, per il periodo precedente, ha rilevato la sussistenza di comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente ostativi rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo; riferendosi alle ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, tra cui NOME ( rectius , NOME) COGNOME, indicato in atti come appartenente a un clan mafioso; nonché con lo stesso NOME COGNOME, con il quale il COGNOME aveva avuto rapporti di lunga frequentazione e che era stato sottoposto a indagini per i reati di RAGIONE_SOCIALE a delinquere e per reati fiscali, cui lo stesso COGNOME non era estraneo, essendo cognato del principale collaboratore e prestanome del COGNOME ed essendo delegato a operare sui conti correnti RAGIONE_SOCIALEa moglie di quest’ultimo, già sottoposti a sequestro; ambiguità di frequentazioni che emergeva anche dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni rese dal figlio RAGIONE_SOCIALEa vittima (NOME COGNOME).
Ha altresì valutato la condotta processuale tenuta dal ricorrente, avendo lo stesso negato la relazione extraconiugale con NOME COGNOME, fornendo altresì risposte generiche e prive di riscontro in ordine al contenuto dei tre contatti telefonici avuti con il COGNOME nella mattina RAGIONE_SOCIALE‘omicidio a partire da pochi minuti
dopo il delitto commesso; rilevando, altresì, che il COGNOME -nei due interrogatori resi nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini -aveva evocato la sussistenza di piste alternative senza però fornire elementi utili in tal senso.
La Corte ha, quindi, ritenuto di rigettare la domanda per il periodo antecedente alla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, riconoscendo l’indennizzo per il solo periodo compreso tra il 09/12/2018 e il 28/10/2019, adottando come base di calco lo il criterio aritmetico, moltiplicando la somma di € 235,82 per i 323 giorni di detenzione patita dopo la scadenza dei termini massimi, giungendo a una liquidazione di € 76.169,86; ha altresì rigettato la richiesta di indennizzo formulata dal ricorrente in ordine a ulteriori voci di danno.
Ha rilevato che alcuni dei pregiudizi allegati dall’istante, con riferimento al danno morale, si collocavano tutti all’interno del periodo per il quale non era stato riconosciuto il diritto all’indennizzo, mentre in ordine al danno relativo all’ambito lavorativo ha ritenuto tale pregiudizio come ristorato sulla base RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo medesimo in riferimento ai suddetti parametri aritmetici; ha, altresì, ritenuto non riconoscibile l’indennizzo in riferimento al lamentato titolo di danno biologico, argomentando come non risultassero pregiudizi alla salute causalmente connessi allo stato di detenzione.
Ha poi rigettato la domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, non essendovi soccombenza atteso che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo era avvenuta in conformità con le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato .
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.
Premesso un ampio excursus sull’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, dalla fase cautelare sino a quella del giudizio, caratterizzata da due annullamenti con rinvio disposti da questa Corte, la difesa ha articolato un primo e complesso motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -l’erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen., per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l’elemento ostativo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e il difetto di motivazione sul punto; nonché, in subordine, l’omessa motivazione in ordine all’eventuale carattere lieve RAGIONE_SOCIALEa colpa e all’omesso riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione per l’applicazione di misure non custodiali.
In ordine al primo profilo di valorizzazione -in senso ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo RAGIONE_SOCIALEa condotta extraprocessuale del ricorrente, ovvero i rapporti tra il COGNOME e NOME COGNOME, ha evidenziato come i due soggetti si conoscessero sin d all’infanzia e avessero risalenti rapporti di frequentazione;
evidenziando come il COGNOME non risultasse mai essere stato condannato per RAGIONE_SOCIALE mafiosa, trattandosi comunque di elementi mai presi in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; ha esposto che la circostanza in base alla quale il COGNOME sapesse che il COGNOME e il COGNOME (cognato del ricorrente) fossero stati indagati per attività illecite era stata smentita nei vari gradi di giudizio; ha quindi dedotto un’erronea applicazione, da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dei principi dettati in materia di rilevanza RAGIONE_SOCIALEe c.d. frequentazioni ambigue anche con specifico riferimento al necessario dato RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘illiceità RAGIONE_SOCIALEe attività poste in essere dal COGNOME nonché da soggetti estranei al procedimento, assumendo il complessivo carattere apparente e illogico RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
In ordine alla seconda condotta extraprocessuale valorizzata dalla Corte, relativa alle considerazioni inerenti all’aggressione subìta dal COGNOME da parte dei figli del COGNOME (avvenuta nell’agosto del 2010 in Sicilia), evidenziava come il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avesse richiamato alcune dichiarazioni rese da NOME COGNOME, figlio RAGIONE_SOCIALEa vittima, mai valutate come elementi a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato e attinenti a circostanza (ovvero il fatto che il COGNOME fosse un ‘doppiogiochista’) non influente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘arresto del ricorrente.
In relazione al terzo profilo di condotta extraprocessuale valorizzato dalla Corte, ovvero il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali tra il COGNOME e il fratello NOME, ha assunto come il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non avesse indicato quali conversazioni fossero state determinanti al fine di contestare al NOME il comportamento doloso o gravemente colposo, precisando come le conversazioni in questione si riferissero all’omicidio di NOME COGNOME e quindi a un evento differente e come non esistessero intercettazioni a carico del COGNOME relative all’omicidio ascritto.
In relazione al quarto profilo valorizzato dalla Corte territoriale e relativo alla condotta processuale tenuta dal ricorrente, in riferimento alla negazione RAGIONE_SOCIALEa relazione con NOME COGNOME e al pestaggio subìto dai figli RAGIONE_SOCIALEa vittima, ha dedotto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione aveva sostanzialmente travisato le risultanze documentali; esponendo come il COGNOME non avesse negato la sussistenza di una breve relazione con la COGNOME nell’anno 2013 (quindi, dopo l’omicidio) e, nel non negare il pestaggio avvenuto nel 2010, ne avesse smentito la rilevanza, argomentando che il contenuto degli interrogatori si palesava come corretto e non falso o reticente; evidenziando che era stato lo stesso COGNOME, nell’agosto del 2010, a segnalare alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine l’agg ressione subìta da parte dei figli del COGNOME; evidenziando, altresì, che la sussistenza del movente passionale era comunque stata esclusa sin dalla prima sentenza di merito, che aveva assolto la COGNOME per non aver commesso il fatto.
In ordine alla mancata spiegazione dei tre contatti telefonici avuti con NOME COGNOME il giorno RAGIONE_SOCIALE‘omicidio, ha esposto come la sentenza assolutoria avesse precisato che i due soggetti avevano contatti telefonici frequenti, di modo che le telefonate intervenute il 14/11/2011 non destavano alcun elemento di allarme; ulteriormente, in ordine all’elemento rappresentato dall’avere indicato piste alternative senza fornire chiarimenti utili, ha evidenziato che le risultanze processuali avevano invece disvelato un corretto contributo dato alle indagini, essendo emerso che la stessa Guardia di Finanza aveva segnalato alla Procura di Monza la sussistenza di possibili diversi scenari in ordine all’ambiente in cui era maturato il delitto e richiamando il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione in ordine a tale specifico aspetto; ha, infine, evidenziato come il primigenio provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e quelli successivi fossero viziati, per avere posto alla propria base le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME, già dichiarate inutilizzabili nella prima sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte e in assenza RAGIONE_SOCIALEe quali il provvedimento restrittivo si sarebbe presentato originariamente privo di giustificazione.
Esponeva, ulteriormente, che altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano, nel giudicare sull’istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione presentata dal COGNOME, aveva ritenuto caratterizzata solo da colpa lieve la sua condotta, riconoscendogli un risto ro pari ad € 241.000,00, decisione sulla quale nulla era stato argomentato da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. -il difetto di motivazione in ordine alla mancata liquidazione degli onorari professionali.
Ha dedotto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe errato nel non riconoscere il diritto alla liquidazione del compenso, atteso il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con logico assorbimento del secondo.
Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riparazione in riferimento al solo periodo di detenzione sofferto dopo la data di scadenza del termine massimo di restrizione (come accertata dal Tribunale del riesame), rigettando invece la domanda in ordine al periodo antecedente, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ravvisata colpa grave del ricorrente, determinata da condotte extraprocessuali nonché dal comportamento tenuto nel corso del procedimento.
In via pregiudiziale, deve essere richiamato il principio -già enunciato da questa Corte -in base al quale nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che è una procedura attinente a interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, il ricorso fissa gli elementi individuanti l’azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza RAGIONE_SOCIALE‘altra parte, né al giudice, d’ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l’attore abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi , quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689).
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia ‘sostanziale’ regolamentata dal comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza dei motivi di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.
Ne consegue, sotto tale profilo, che non possono essere prese in considerazione le argomentazioni, contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti a una dedotta ingiustizia di carattere ‘formale’, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma secondo, cod.proc.pen., derivante dalla mancanza originaria RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità dettate dall’art.273 cod.proc.pen., in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione, in sede cautelare, di dichiarazioni (rese da NOME COGNOME) poi dichiarate inutilizzabili nel corso del giudizio; ricordando, peraltro, che -ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia c.d. formale è necessario che la stessa sia stata accertata con una decisione irrevocabile (dante luogo al giudicato cautelare) che non può provenire dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione (Sez. 4, n. 28599 del 16/04/2009, COGNOME, Rv. 244686).
4. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento -da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 05/07/2022, n.28012, COGNOME, Rv. 283411; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, Rv. 263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074).
In particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione; il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa
l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., RV. 271739; Sez.4, n. 27397 del 10/06/2010, Grillo, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di proscioglimento.
Mentre, in relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; difatti, il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664).
Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione è fondato; ravvisandosi, in relazione ai profili evidenziati dalla difesa e agli specifici passaggi motivazionali censurati, elementi omissivi sul piano RAGIONE_SOCIALEa motivazione ovvero di palese illogicità RAGIONE_SOCIALEa medesima; dovendosi ritenere, in riferimento alle risultanze processuali evidenziate dalla parte ricorrente, che la Corte territoriale abbia omesso di confrontarsi adeguatamente con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenze assolutoria, letta anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento con rinvio emessa da Sez.5, n.13817 del 24/02/2020.
6.1 Deve quindi evidenziarsi che, in ordine ai comportamenti extraprocessuali ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, la Corte territoriale ha posto l’accento sulle frequentazioni e i contatti del NOME con soggetti coinvolti in traffici illeciti, quali NOME ( rectius , NOME) COGNOME,
coimputato nel medesimo reato e successivamente assolto, soggetto deduttivamente appartenente all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE e con il quale il ricorrente avrebbe avuto in corso anche affari di carattere illecito.
Ulteriormente, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha sottolineato -sempre sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE”ambiguità RAGIONE_SOCIALEe relazioni del COGNOME‘ (pag.5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata) -anche il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il coimputato COGNOME con il fratello; in cui questi si era riferito al COGNOME come soggetto potenzialmente in grado di favorire la sua scarcerazione e di orientare l’andamento RAGIONE_SOCIALEe indagini; nonché fatto riferimento alle sommarie informazioni rese da uno dei figli del COGNOME, il quale aveva esposto che il COGNOME, dopo il citato episodio RAGIONE_SOCIALE‘aggressione, aveva chiesto protezione tanto ai Carabinieri quanto a, non meglio specificati ‘personaggi RAGIONE_SOCIALE‘ambiente’.
6.2 A proposito di tali argomentazioni, contenenti un un’univoca valorizzazione -ai fini RAGIONE_SOCIALEa ravvisabilità del presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave –RAGIONE_SOCIALEe c.d. frequentazioni ambigue del ricorrente, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata qu ella in base alla quale la frequentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante nel procedimento di riparazione, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, la necessaria concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (Sez.4, n.850 del 28/09/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez.4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez.4, n.8914 del 18/12/2014, dep.2015, Dieni, Rv. 262436).
6.3 Difatti, dall’esame RAGIONE_SOCIALEe pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486 – 01); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840).
6.4 Nel caso in esame, i passaggi motivazionali in cui -ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di riparazione -la Corte di appello ha valorizzato le suddette frequentazioni non hanno fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, non essendo state adeguatamente esplicitate le ragioni per le quali le frequentazioni indicate dovessero ritenersi come aventi valenza concausale nel determinare la detenzione.
Le argomentazioni in precedenza richiamate, che rivelano piuttosto un’imprudenza in ordine ai soggetti frequentati e all’assunto coinvolgimento in affari di carattere illecito, sono -innanzi tutto -generiche dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa collocazione temporale RAGIONE_SOCIALEe condotte in rapporto alle imputazioni originariamente ascritte; e, in particolare, le stesse, non danno adeguatamente conto del, pur necessario, aggancio RAGIONE_SOCIALEa condotta del soggetto al quale l’imprudenza sia ascrivibile ai delitti che hanno giustificato la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale; non essendo, infatti, di immediata evidenza l’incidenza causale di tali comportamenti sull’evento «detenzione» specificamente riferibile all’evento consumato il 14/11/2021.
A ciò dovendosi aggiungere che la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe c.d. frequentazioni ambigue postula la sussistenza dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti oltre al dato di non essere assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 46410 del 01/12/2021, M., Rv. 282557, in motivazione; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475), elemento -di carattere soggettivo -sulla quale lo scarno tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata appare caratterizzato da un’omissione argomentativa.
6.5 D’altra parte, la motivazione del provvedimento gravato si rappresenta -ulteriormente -come caratterizzata da palese illogicità in ordine agli altri due elementi di fatto sottolineati dalla Corte, ovvero le conversazioni intercettate tra il COGNOME e il fratello e le sommarie informazioni rese da NOME COGNOME; le quali attengono a circostanze genericamente attinenti al modus operandi RAGIONE_SOCIALE‘imputato (definito come depistatore ovvero elemento in contatto con ambienti criminali) senza in alcun modo evidenziare le necessarie condizioni di concausalità con la detenzione applicata.
E ciò, anche pregiudizialmente rispetto alle argomentazioni difensive che, sul punto, hanno sottolineato che le predette intercettazioni ambientali -come desumibile dalla sentenza pronunciata da questa Corte nel primo giudizio di annullamento (Sez.1, n.6294 del 15/11/2018, dep.2019) -si riferissero a captazioni disposte nel diverso giudizio avente a oggetto l’omicidio di NOME COGNOME, episodio non coinvolgente il NOME e del tutto distinto da quello per cui è stata applicata la detenzione cautelare.
6.6 In sostanza, la Corte territoriale ha omesso, specificamente, proprio il confronto con il contenuto del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, non chiarendo in quale modo le suddette frequentazioni -non specificate sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa datazione e RAGIONE_SOCIALEa frequenza – ovvero le predette condotte si siano poste come concausali rispetto alla detenzione subìta; ma, di fatto, omettendo anche il raffronto -pure da ritenere necessario -con le argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione.
Essendosi la Corte, di fatto, limitata -sotto tale profilo -a prendere spunto dalle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame che, in ordine al giudizio attinente alle esigenze cautelari, ha valutato negativamente la personalità del COGNOME in relazione ai predetti elementi di fatto.
7. Il motivo di ricorso è fondato anche in relazione al punto con il quale è stata censurata l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto quale ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, la condo tta processuale tenuta dall’imputato; in particolare, su tale aspetto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha attribuito rilevanza al dato RAGIONE_SOCIALEa ‘ostinata negazione’ da parte del NOME RAGIONE_SOCIALEa relazione extraconiugale con la NOME e in ordine all’aggressione subìt a dai figli del COGNOME, condotta ritenuta come riconducibile alla sua volontà di occultare un possibile movente del delitto, nonché al carattere generico RAGIONE_SOCIALEe risposte fornite dall’imputato in ordine ai tre contatti telefonici intercorsi con il COGNOME nella mattina RAGIONE_SOCIALE‘omicidio e in orari prossimi ad esso; sottolineando, altresì, che il COGNOME avrebbe suggerito, nel corso del procedimento, ipotesi alternative in ordine alle ragioni del delitto ma senza fornire contributi o chiarimenti effettivamente utili.
7.1 Sotto tale profilo va ricordato che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa avvenuta modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (a propria volta coerente con il punto n.24 del ‘considerando’ RAGIONE_SOCIALEa dire ttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016), il solo mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282581 – 01); mentre, di contro, non integra ipotesi di dichiarazione mendace o menzognera RAGIONE_SOCIALE‘indagato, ostativa al riconoscimento del beneficio perché sintomatica di colpa grave, la mera negazione, in sede di interrogatorio,
RAGIONE_SOCIALEa veridicità degli elementi di accusa o l’affermazione di estraneità agli addebiti, costituendo esse espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, F., Rv. 285806).
D’altra parte, questa Corte ha anche affermato il principio in base al quale è necessaria una adeguata valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta endoprocedimentale tenuta dall’imputato, qualora lo stesso abbia offerto una spiegazione in ordine alle circostanze poste alla base RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta e alle conseguenti ragioni attinenti al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (Sez.4, n.21308 del 26/04/2022, Fascia, n.m.).
7.2 Tanto premesso, deve ritenersi che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale su tale specifico punto siano, da un lato, contrastanti con le risultanze processuali e, dall’altro, complessivamente illogiche.
Specificamente, in riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa e riguardante il contenuto degli interrogatori resi dal ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.294 cod.proc.pen. e, successivamente, di fronte al pubblico ministero, non risulta che il COGNOME abbia effettivamente negato la sussistenza di una relazione con la COGNOME, ma che -al fine di contrastare, sul piano RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva, l’originaria ipotesi accusatoria fondata sul movente passionale -la abbia collocata temporalmente in epoca succe ssiva all’omicidio (ovvero nell’anno 2013); dovendosi anche sottolineare, in riferimento all’onere di raffronto con la sentenza di assoluzione, che la presenza del predetto movente era stata esclusa sin dalla pronuncia di merito che, in primo grado, aveva assolto la COGNOME.
7.3 Di conseguenza, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata appare di fatto -del tutto carente la specificazione in ordine, oltre che all’effettivo carattere mendace o reticente RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’imputato, anche in riferimento alla effettiva valenza concausale RAGIONE_SOCIALEe medesime dichiarazioni rispetto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa detenzione; con considerazioni estensibili anche alla negazione del rapporto tra la relazione e l’aggressione subìta dai figli del COGNOME, in riferimento alla quale la difesa ha comunque documentato come tale episodio (secondo quanto emergente dalle risultanze processuali) fosse stato già reso noto alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine, nell’immediatezza, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME.
Derivandone, sulla base del complessivo quadro probatorio evidenziato dalle sentenze di merito (ivi comprese quelle che avevano pronunciato la condanna del COGNOME), che la Corte territoriale non ha adeguatamente chiarito quale sia stata l’effettiva condott a caratterizzata da mendacio e reticenza e la sua effettiva efficienza concausale rispetto alla detenzione.
D’altra parte, in riferimento a ulteriore e sintetica notazione contenuta nell’ordinanza impugnata, non può darsi alcun rilievo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave -proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEe modifiche all’art.314 cod.pen. introdotte per
effetto del d.lgs. n.188 del 2021 -alla scelta RAGIONE_SOCIALE‘imputato di non rendere nuovamente l’interrogatorio nelle successive fasi processuali.
7.4 Mentre la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, ulteriormente, appare omissiva in ordine al dato rappresentato dall’avere l’imputato fornito alternative ipotesi di ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘evento.
Non avendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nello stringato passaggio motivazionale inerente a tale profilo, chiarito se e in quali punti le dichiarazioni del COGNOME potessero ritenersi effettivamente tali da fornire una ricostruzione mendace del quadro probatorio e, quindi, a caratterizzarsi come concausali rispetto all’evento RAGIONE_SOCIALEa detenzione; ciò anche in relazione alle argomentazioni difensive, corroborate dalla documentazione depositata, in base alle quali la condotta di eventuale depistaggio tenuta dal COGNOME, in sede di interrogatori, non era stata posta alla base RAGIONE_SOCIALE‘applicazione o del mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Deve invece ritenersi infondata la deduzione difensiva, spiegata al termine RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione del primo motivo, attinente al mancato ristoro (anche in relazione alla parte di domanda parzialmente accolta) in ordine ai periodi nei quali, dopo la dichiarazione di perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, il ricorrente era stato sottoposto a misure non custodiali.
A tale proposito, pur ravvisandosi la denunciata omissione motivazionale RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, le argomentazioni sono comunque infondate in punto di diritto; atteso che la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen. non giustifica una lettura RAGIONE_SOCIALEa norma idonea a equiparare l’illegittima applicazione di misure custodiali con quella di misure non detentive, non esistendo per queste ultime una disposizione analoga a quella contenuta nell’art.284, comma quinto, cod.proc.pen., che equipara lo stato di sottoposizione agli arresti domiciliari a quello di custodia in carcere (cfr. Sez. 4, n. 32233 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273430; Sez. 3, n. 55787 del 14/11/2017, COGNOME, Rv. 271808).
Mentre le considerazioni inerenti alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEe suddette argomentazioni difensive hanno carattere assorbente in ordine alla valutazione riferita, in sede di ricorso, alla pronuncia resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda di riparazione formulata dal coimputato COGNOME.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe predette argomentazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché provveda a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda sulla base dei predetti principi e con particolare riferimento alla eventuale valenza sinergica degli elementi attinenti alla condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dal ricorrente rispetto alla detenzione subìta.
Al giudice del rinvio -con logico assorbimento del secondo motivo di ricorso -va rimessa la complessiva regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, anche in riferimento al presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così è deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME