Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48553 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48553 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 giugno 2021,, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subsita.
1.1. Come emerge dagli atti, il 10 marzo 2016 fu eseguito un decreto di fermo ex art. 384 cod. proc. pen. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di COGNOME, ritenuto gravemente indiziato del delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, cod. pen., 132 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203). All’esito dell’udienza di cui all’art. 391 cod. proc. pen. (nella quale COGNOME rese dichiarazioni) il G.i.p. del Tribunale di Locri, funzionalmente competente, respinse la richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misure cautelari. Pertanto, il 13 marzo 2016 NOME fu messo in libertà. In data 10 aprile 2016, su richiesta della Procura distrettuale, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria dispose gli arresti domiciliari. L’ordinanza cautelare fu impugnata di fronte al Tribunale per il riesame e confermata con ordinanza del 2 maggio 2016. Secondo l’ipotesi accusatoria, NOME COGNOME aveva abusivamente esercitato attività finanziaria, insieme al padre NOME, al fratello NOME, alla madre, NOME COGNOME, e al nonno materno NOME COGNOME, sfruttando la capacità intimidatoria derivante dal fatto che NOME COGNOME era affiliato alla ‘ndrangheta. Il 27 marzo 2017 NOME COGNOME fu rinviato a giudizio, oltre che per il reato sopra indicato, anche per quello di cui all’art. 416 cod. pen. La misura degli arresti domiciliari fu sostituita il 17 aprile 2018 con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Con sentenza del 13 dicembre 2018, divenuta irrevocabile, Il Tribunale di Locri ha assolto NOME COGNOME, «per non aver commesso il fatto», dall’imputazione per la quale era stata disposta la misura cautelare; lo ha assolto, inoltre, «perché il fatto non sussiste» dal reato di cui all’art. 416 cod. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata rileva che la misura cautelare è stata applicata in presenza di un grave quadro indiziario e lo illustra richiamando il contenuto dell’ordinanza cautelare. Se ne desume che tale quadro indiziario era costituito in particolare:
dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (che ha dichiarato di aver ricevuto prestiti usurari da NOME COGNOME, il quale si rendeva
disponibile a cambiare assegni postdatati trattenendo una percentuale che era di regola del 6%, ma poteva arrivare anche al 10 0 /0);
dall’esito delle intercettazioni eseguite sull’utenza in uso a NOME COGNOME (che più di una volta chiese al figlio di portargli determinati assegni o passare in banca o in posta per versarli);
dall’esito delle intercettazioni audio-video relative ai colloqui intercorsi in carcere tra NOME COGNOME, il figlio NOME e altri familiari, «nelle quali s affrontavano discorsi inerenti la riscossione di somme di denaro o la consegna degli assegni postdatati».
L’ordinanza impugnata ricorda che, secondo il Tribunale del riesame chiamato a valutare la posizione dell’odierno ricorrente, dal tenore delle conversazioni intercettate emergeva che NOME COGNOME collaborava «all’attività di esercizio abusivo dell’attività finanziaria predisposta dal padre adoperandosi nell’erogazione e riscossione dei crediti anche in ottemperanza a precise indicazioni del padre». Sulla base di questi elementi, la Corte di appello ha sostenuto che NOME COGNOME tenne un comportamento gravemente colposo e tale comportamento ebbe un ruolo sinergico rispetto all’adozione e al mantenimento della misura restrittiva perché era idoneo ad essere interpretato come indizio di complicità. L’ordinanza impugnata riferisce (pag. 3 della motivazione) che l’assoluzione è stata fondata sulla natura istantanea del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria «che si consuma con la concessione e l’erogazione di ciascun finanziamento, sicché non è configurabile il concorso da parte di soggetto che intervenga esclusivamente nella fase del recupero del credito».
Contro l’ordinanza in esame, il difensore di NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso, articolato in cinque motivi, che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti sussistenti il dolo o la colpa grave ostativi all’indennizzo. Osserva che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte che siano state escluse o ritenute non provate dalla sentenza di assoluzione e la motivazione fornita dalla Corte territoriale è carente sul punto. La difesa sottolinea che nella sentenza di assoluzione è stata esclusa la partecipazione di NOME COGNOME al reato associativo e dunque, per escludere il diritto all’equo indennizzo, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire perché le conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata, cui il ricorrente non era
presente in prima persona, sarebbero significative del suo coinvolgimento nell’abusivo esercizio del credito realizzato dal padre e da altri familiari. In sintesi, la difesa lamenta che l’ordinanza impugnata abbia compiuto una disamina degli indizi sulla base dei quali NOME COGNOME è stato sottoposto a privazione della libertà personale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di assoluzione e attribuendo rilievo a elementi indiziari (come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME o le conversazioni nelle quali NOME COGNOME si riferiva al figlio parlando con terze persone) che sono stati ritenuti privi di valore ai fini dell’affermazione della penale responsabilità. Sostiene, quindi, che la Corte territoriale non avrebbe esattamente individuato quali condotte, accertate o non negate nel giudizio di cognizione, dovrebbero essere considerate dolose o gravemente colpose e, come tali, ostative al sorgere del diritto alla riparazione.
3.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di condotte gravemente colpose con le quali il ricorrente avrebbe dato causa alla privazione della libertà personale. Osserva che la Corte territoriale ha basato la propria decisione su un quadro indiziario costituito da conversazioni il cui protagonista era NOME COGNOME e non ha tenuto conto che, nell’interrogatorio reso al G.i.p. di Locri nell’udienza per la convalida del fermo, NOME COGNOME fornì argomenti a discolpa, idonei a neutralizzare gli elementi posti a base del decreto di fermo e così plausibili che quel provvedimento non fu convalidato e la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico ministero fu respinta.
3.3. Col terzo motivo, che riprende il primo, la difesa deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e sottolinea che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Locri non ha accertato che NOME COGNOME si sia relazionato con i debitori del padre.
3.4. Col quarto motivo, che declina sotto diverso profilo le osservazioni già formulate nei motivi precedenti, il ricorrente deduce vizi di motivazione. Osserva che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nel procedimento per riparazione non si deve verificare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l’applicazione della misura, ma se l’imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La difesa si duole che la Corte territoriale abbia basato la propria decisione sul quadro indiziario che ha legittimato l’applicazione della
misura senza indicare quali comportamenti, accertati o non esclusi dal giudice della cognizione, possano essere addebitati a titolo di dolo o colpa grave a NOME COGNOME e senza spiegare perché quei comportamenti ebbero efficacia sinergica nell’applicazione della misura. Sottolinea che la sentenza di assoluzione ha ritenuto insussistente il vincolo associativo e ha ritenuto basata su un «mero sospetto» l’accusa di esercizio abusivo del credito. Sottolinea che l’ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. di Reggio Calabria e, quando ciò avvenne, COGNOME aveva reso dichiarazioni al G.i.p, di Locri nell’udienza di convalida del fermo, ma del contenuto di tali dichiarazioni l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto.
3.5. Anche col quinto e ultimo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione. Sottolinea che l’ordinanza impugnata ha fondato il rigetto della richiesta sulla rappresentazione dei fatti contenuti in un’ordinanza del Tribunale del riesame (della quale riporta un ampio stralcio), ma ha ignorato il contenuto della sentenza di assoluzione che, a pag. 588, afferma: quanto al reato di cui all’art. 416 cod. pen., «di non poter riconoscere la sussistenza di vincoli associativi o di una struttura organizzativa finalisticamente idonea a realizzarne gli obiettivi»; quanto al reato di cui all’art. 132 cl.lgs. n. 385/93, che, per quanto riguarda la posizione di NOME COGNOME, non è stata provata «né una sinergica attività di erogazione abusiva del credito né, tanto meno, la qualità di autore materiale di finanziamenti».
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l’Avvocatura generale dello Stato con memoria del 24 settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito specificati.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o
quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata muove dalla enunciazione degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini. Richiama, infatti, il contenuto dei provvedimenti cautelari, ma non spiega se le condotte descritte, in particolare quelle direttamente ascrivibili a NOME COGNOME, siano state o meno confermate dalla sentenza di assoluzione né le analizza al fine di valutarne la natura dolosa o gravemente colposa.
Si deve ricordare allora che il principio per cui vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non confligge affatto con l’altro principio, costantemente affermato anch’esso, secondo il quale nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
Ed invero, poiché i due giudizi sono autonomi, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali, ma, anche se tale valutazione deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare quanto emerso all’esito del giudizio. Pertanto, può tenere conto del quadro indiziario complessivamente emerso nel processo (pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità), ma non può considerare rilevanti per escludere il diritto alla riparazione condotte dolose o gravemente colpose che il giudizio di cognizione abbia escluso o ritenuto non provate (Sez. 4, n. 46469 del
14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Il giudice della riparazione deve dare conto nella motivazione del provvedimento col quale respinge o accoglie l’istanza dell’interessato di aver compiuto tali valutazioni, non solo indicando le condotte ascritte in fase cautelare alla persona indagata, ma anche spiegando quali tra queste condotte siano state accertate o non smentite nel corso del giudizio di merito. Deve spiegare, inoltre, perché queste condotte abbiano carattere doloso o gravemente c:olposo e perché siano state rilevanti nell’applicazione della misura cautelare. La motivazione dell’ordinanza impugnata è carente sul punto perché illustra il quadro indiziario facendo ampio riferimento alla posizione di NOME COGNOME senza soffermarsi sulle condotte tenute dal figlio NOME (odierno ricorrente) e non spiega quali tra i comportamenti specificamente ascritti a NOME COGNOME siano stati confermati all’esito del giudizio di cognizione. La motivazione dell’ordinanza impugnata fa riferimento a somme modeste («un centinaio di euro», «qualcosa da arrangiare» per NOMENOME NOME NOME COGNOME chiedeva a terzi di consegnare al figlio. Riporta, inoltre, conversazioni nella quali t lo stesso NOME COGNOME, < chiedeva al figlio NOME di portargli un assegno o di andare in banca a versarne uno. Attribuisce, dunque, al ricorrente condotte che, in sé considerate (e in assenza di ulteriori chiarimenti che l'ordinanza non fornisce), non si appalesano come gravemente imprudenti o contrarie a leggi, regolamenti o norme disciplinari e tali da costituire una prevedibile ragione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e dell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M. GLYPH
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Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo GLYPH ngalla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il PresidAehte