Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46862 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46862 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 23 gennaio 2013 al 24 gennaio 2014 in stato di custodia cautelare in carcere; da tale ultima data fino al 6 luglio 2015 agli arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di estorsione continuata aggravata da metodo mafioso in danno di NOME NOME, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (artt. 81, 110 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 152/91, capo FF). Secondo la descrizione dei fatti di cui all’imputazione, NOME in concorso con NOME e i su indicati soggetti, con violenza e minaccia avrebbe costretto NOME COGNOME a cedere il 50 % di una sala giochi.
NOME era stato condannato con sentenza di primo grado dal Tribunale di Bologna e assolto in grado di appello con la .formula perché il fatto non sussiste; la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e la sentenza di assoluzione era passata in giudicato il 10 dicembre 2020.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta del ricorrente, consistita sia in comportamenti extraprocessuali tali da aver creato l’apparenza di coinvolgimento nel reato contestatogli, sia in comportamenti endoprocessuali, ovvero il silenzio dallo stesso serbato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia.
2. L’interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. Il difensore osserva, quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEa condotta extraprocessuale, che la Corte avrebbe offerto una lettura degli atti contrastante con quella del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione e avrebbe valorizzato comportamenti che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela non aveva preso in considerazione. La Corte aveva estrapolato pretestuosamente alcune conversazioni intercorse fra NOME e NOME, presunto autore RAGIONE_SOCIALE‘estorsione in danno di NOME e aveva valorizzato, altresì, la presenza di NOME, insieme a NOME COGNOME, 1’8 gennaio 2011 all’incontro fra NOME e NOME, ma non aveva tenuto conto che tale ultima circostanza era stata ritenuta dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria priva di rilevanza in quanto la cessione del 50 % RAGIONE_SOCIALEa sala giochi al Ferma era stata determinata non già da costrizione, ma da una libera scelta di NOME, tanto che l’accordo era stato
concluso prima RAGIONE_SOCIALE‘incontro del gennaio 2011. Tanto ciò è vero che la stessa Corte di Appello di Bologna, nell’accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME, aveva affermato non potersi considerare comportamento connotato da colpa grave l’avere accompagnato NOME presso NOME. La Corte aveva anche valorizzato una conversazione fra NOME e NOME avvenuta mesi dopo, cioè nell’agosto del 2011, che non si inseriva nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi delittuosa ascritta a NOME, ma riguardava altra vicenda, del tutto svincolata, tanto che non era stata neanche valutata dal Gip nella ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Quanto alla condotta processuale, il ricorrente osserva che per espressa dizione normativa, il silenzio in quanto espressione di un diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non può essere considerato condotta dolosa o gravemente colposa, così come specificato nella stessa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. .
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 3 agosto 2023 memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che si diranno.
Il motivo censura la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione in relazione alla colpa grave, ravvisata nella condotta extraprocessuale e endoprocessuale del ricorrente.
Sotto il secondo profilo GLYPH la Corte GLYPH territoriale, pur dando atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen ad opera del d.lgs n. 188/2021, ha ritenuto che il silenzio del ricorrente e l’omessa allegazione di spiegazioni alternative rispetto alle circostanze emerse nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini valesse ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo, tuttavia, la Corte è incorsa nella violazione di legge censurata nel ricorso. GLYPH A seguito RAGIONE_SOCIALE‘ entrata in vigore del d.lgs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 2021) l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell’ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: «L’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui
primo periodo.». Si tratta di normativa introdotta dal legislatore GLYPH al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al pcocesso nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva). In passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente colposa da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, avesse’ scelto di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, COGNOME, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, COGNOME, Rv. 259941). Per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa, il silenzio serbato dall’indagato ovvero dall’imputato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di difend tacendo, per effetto RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2022, Radu, non massimata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Espunta, dunque, dal percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale la parte con cui è stato conferito rilievo al silenzio serbato da COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, si tratta di verificare, attraverso la cd. prova resistenza, se l’ordinanza superi il vaglio di legittimità nella pane in cui sono state valorizzate le condotte extraprocessuale del ricorrente.
Sotto tale profilo si osserva che la Corte ha valorizzato essenzialmente tre elementi:
-alcune conversazioni, risalenti al periodo maggio-settembre 2010 e ai primi di gennaio 2011, intercorse fra NOME, presunto autore materiale RAGIONE_SOCIALEa estorsione, e NOME COGNOME nel quale il primo avrebbe rivelato la sua intenzione di estromettere NOME dalla gestione del locale;
-alcune conversazioni fra NOME e NOME nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali il primo avrebbe pressato la vittima affinché rientrasse nel debito;
l’incontro del giorno 8 gennaio 2022 fra Fennia e COGNOME, a cui avevano presenziato il ricorrente NOME, il quale era rimasto in disparte senza intrattenere alcun rapporto con la presunta persona offesa, e NOME COGNOME;
il contatto fra NOME e NOME, nel mese di agosto 2011, affinché questi intercedesse con alcune persone che erano intenzionate ad aiutare NOME a rientrare in possesso RAGIONE_SOCIALEa sala giochi.
4.1. Ciò premesso occorre ricordare che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fa RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME COGNOME, Rv. 276458). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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4.3. Nel caso di specie, il riferimento ai dialoghi intercorsi fra NOME ed soggetti, nei quali neppure si menziona la figura del ricorrente, non poss rilevare quale condotta colposa ascrivibile al ricorrente.
Il rilievo, dunque, può essere attribuito esclusivamente alla presenza NOME NOME‘incontro RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2022 fra NOME NOME e alle conversazi del successivo mese di agosto. Rispetto a tali condotte, tuttavia, la Corte riparazione non ha chiarito:
se e in che misura dette condotte siano state prese in esame dal giudice d cautela. COGNOME è, invero, il principio per cui può essere attribuita rilevan a condotte che abbiano avuto efficacia causale o concausale rispetto alla adozio RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare;
in che senso dette condotte possano avere creato l’apparenza del coinvolgimento di NOME NOME reato a lui contestato, tenuto conto che il giudice del merito a rilevato come la cessione del 50 % RAGIONE_SOCIALEa sala giochi da NOME a Fennia, precede a detto incontro, era stata dovuta ad una precisa scelta economica e non gi costrizione.
5.Si impone pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna che dovrà approfondire, con esclusivo riferimento alla condotta extraprocessuale, gli aspetti su indicati.
Al giudice del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti spese sostenute nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Bologna cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese d questo giudizio di legittimità.