Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48543 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48543 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME e NOME (padre e figlio), COGNOME con riferimento alla detenzione da costoro subita (rispettivamente dal 16 gennaio 2021 al 29 aprile 2021 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 30 aprile 2021 al 13 settembre 2021 in regime di arresti domiciliari il primo; dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 17 aprile 2021 al 24 settembre 2021 in regime di arresti domiciliari il secondo) in un procedimento penale, nel quale era stato contestato loro il reato di furto in concorso per essersi impossessati di un furgone di proprietà della ditta RAGIONE_SOCIALE.
Il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Verona del 19 gennaio 2022, irrevocabile il 22 aprile 2022, di assoluzione di entrambi ai sensi dell’art. 530 cpv. cod. proc. pen. per non avere commesso il fatto
La Corte della riparazione ha rigettato la domanda, rilevando che, a fronte di un compendio indiziario tale da far ritenere che i due ricorrenti fossero coinvolti nell’azione delittuosa (costituito dai percorsi dell’auto sulla quale viaggiavano e dai contatti telefonici da loro tenuti come documentati dai tabulati), gli stessi i sede di interrogatorio di garanzia e nel corso delle indagini non avevano offerto alcuna spiegazione alternativa plausibile rispetto alla ricostrizione operata dal giudice della cautela: la loro condotta processuale doveva, pertanto, ritenersi connotata da colpa grave, sinergica rispetto alla ingiusta privazione della libertà personale, essendo loro onere apportare contributi e riferire circostanze che avrebbero potuto indurre l’autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelar . e.
Gli interessati a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso con atto unico, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violaZione di legge ed in specie dell’art. 314 cod. proc. pen. e dell’art. 43 cod. pen. in relazione alla ritenu sussistenza della condizione osdella colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe ritenuto ostativa al riconoscimento della riparazione la condotta processuale dei ricorrenti che, pur non avvalendosi della facoltà di non rispondere in occasione COGNOME dell’interrogatorio di garanzia, avrebbero fornito dichiarazioni fuorvianti al Giudice per le Indagini Preliminari. Invero, COGNOME premesso che il Giudice del merito aveva ritenuto, anche sulla base delle dichiarazioni degli imputati, l’assenza di elementi probatori sufficienti alla affermazione della penale
responsabilità, il difensore osserva che la Corte avrebbe attribuito agli indagati mancanze circa l’assolvimento di oneri che non sono previsti dal codice di rito. In realtà ( gli NOME avevano scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere e avevano entrambi fornito la loro versione sugli spostamenti della loro auto, senza che tali dichiarazioni fossero state in alcun punto in contraddizione rispetto O n quelle degli altri soggetti coinvolti nella vicenda: illegittimo era, dunqu attribuire agli indagati l’onere di dover provare le loro dichiarazioni per sopperire alle lacune nelle indagini. Inoltre- prosegue il difensore- gli anomali movimenti dell’autovettura nella notte in cui era stato effettuato il furto non erano sta oggetto di specifica contestazione da parte del Gip, il quale non aveva mai rivolto agli indagati domande volte in modo mirato e specifico a dipanare i dubbi che il giudice stesso non era in grado di chiarire sulla base delle risultanze delle indagini.
Infine il difensore richiama il consolidato orientamento per cui è precluso al giudice della riparazione affermare circostanze che siano state escluse dall’accertamento nel merito, richiamando a tale fine la pronuncia assolutoria del Tribunale nella quale si era dato atto che non era stata ritenuta dimostrata la penale responsabilità dei ricorrenti, “non essendo possibile trarre elementi probatori dalle immagini di videosorveglianza della sede della veneta RAGIONE_SOCIALE, in uno al ragionevole dubbio che gli stessi abbiano svolto l’attività di staffetta
2.2. Con il secondo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore (4 lamenta che la Corte della riparazione COGNOME definito come illogici e anomali i movimenti dell’auto a bordo della quale viaggiavano gli allora indagati, senza tenere conto che gli NOME nello stesso contesto temporale non erano mai entrati in contatto con NOME COGNOME, riconosciuto come autore del delitto, essendo, in realtà la comune origine pugliese l’unico elemento di contatto fra quest’ultimo e i ricorrenti. Illogico, inoltre, sarebbe l’aver individuato la colpa grave ricorrenti nell’avere gli stessi fornito dichiarazioni, non già fuorvianti o ambigue ma solo non sufficientemente esaurienti rispetto alle ragioni degli spostamenti.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il Ministero resistente ha depositato memoria con l’Avvocatura generale dello Stato, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha, dapprima, richiamato gli elementi posti a base della ordinanza applicativa della misura cautelare, ed in partic:olare:
-il fatto che il furto fosse stato effettuato, nella notte del 22 ottobre 2019 a opera di almeno tre individui, uno dei quali individuato con certezza in NOME COGNOME;
il fatto che il furgone sottratto fosse transitato al varco autostradale Villamarzana-Rovigo sud alle ore 4.46 e che un minuto prima allo stesso casello fosse passata l’Opel Zafira in uso ai ricorrenti;
i movimenti della vettura nelle ore successive con anomali e inspiegabili ingressi e uscite dall’autostrada, una delle quali al casello di San Pietro Terme nei cui pressi era situata l’area di servizio ove il furgone sottratto era stato rinvenut il giorno successivo;
gli accertamenti sui tre numeri IMEI di apparati cellulari intestati a persone fittizie, presenti sul posto dell’azione delittuosa COGNOME e lungo tutto il percorso autostradale effettuato dalla Opel Zafira e sulle utenze in uso ai due NOME e alla persona che viaggiava con loro, da cui era emersa la contestuale presenza dei ricorrenti negli stessi luoghi in cui si trovavano gli apparati cellulari in agli autori del furto.
La Corte ha, quindi, sottolineato che, a fronte di tale compendio indiziario, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso dell’interrogatorio di garanzia avevano negato ogni addebito e, dopo aver confermato di essere gli utilizzatori delle utenze loro intestate, avevano affermato di essersi recati in quei giorni dalla Puglia al nord con un loro amico, per vendere prodotti tipici della loro zona: i due tuttavia, non erano stati in grado di ricordare di essere passati anche nella zona del veronese ove era stato commesso il furto e, soprattutto, non erano stati in grado di spiegare come gli accertati ripetuti movimenti in piena notte dell’auto a loro in uso, in entrata e in uscita dall’autostrada, potessero conciliarsi con l’asserita attività di vendita.
La Corte ha concluso che la condotta consistita nel non offrire né in sede di interrogatorio di garanzia, né nel corso delle indagini, spiegazione alcuna alle anomale manovre compiute, valesse ad integrare un comportamento gravemente colposo che aveva determinato l’apparenza di reato e concorso al mantenimento della misura cautelare.
Entrambi i motivi di ricorso, nel dolersi che la Corte della riparazione abbia valorizzato, quale condotta connotata da colpa grave, l’avere omesso i ricorrenti di fornire spiegazioni in ordine agli spostamenti da loro effettuati nella data di commissione del furto, sono fondati.
Il tema da affrontare è quello del diritto al silenzio e della sua incidenza ai fini del riconoscimento dell’equa riparazione.
E’ noto che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto a riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b’ d. Igs. n. 188 2021). Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all’esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).
Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento poteva assumere in termini di condotta gravemente imprudente e/o negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l’accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51034 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, COGNOME, Rv. 259941), per eFetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall’indagato o dall’imputato nel cors dell’interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il divieto di valorizzare l’esercizio del facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell’art. 314 cod. proc. pen., non- incontra alcunaìirnitazione, sitché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell’8/2/2022, Radu, non massimata).
La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314 cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta la dichiarazione menzognera. Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incida sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la
falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’ar 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).
Nella fattispecie oggetto del ricorso, la Corte, nel dare COGNOME rilievo alle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso dell’interrogatorio, COGNOME in quanto non esaurienti, non si è attenuta a detti principi in quanto ha valorizzato una condotta che in realtà è espressione dello stesso diritto al silenzio, attribuito con concessione della facoltà di non rispondere.
Invero COGNOME sulla base degli elementi richiamati, non COGNOME può dirsi che le dichiarazioni rese dai ricorrenti fossero anche oggettivamente false, posto che le indagini non erano riuscite a smentire la versione per cui i due fossero in trasferta lavorativa al nord. Il fatto che dette dichiarazioni fossero poco esaustive e non idonee a sciogliere i dubbi investigativi non ha rilievo ai fini della connotazione della condotta processuale come gravemente colposa: i particolari non rivelati dagli NOME, infatti, concernevano proprio la condotta di reato loro contestata e non già elementi solo a loro noti e idonei a privare di valore indiziante le loro condotte.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi al principio sopra enunciato e, dunque, verificare la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose dei ricorrenti, causali o concausali rispetto all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare, diverse dal contegno tenuto – nel -corso dell’interrogatorio, così come descritto.
La Corte di Appello dovrà regolamentare le spese tra le parti anche relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso il 18 ottobre 2023.