Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
NOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza emessa in data 8 febbra 2024, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione prese nell’interesse di COGNOME NOME in ordine ad un procedimento penale, nel gli era stato contestato il reato lesioni a danno del suocero NOME NOME di tentato omicidio a danno della suocera COGNOME NOME, quest’ultimo derubricato in reato di lesioni colpose, procedimento conclusosi con sente di non doversi procedere per mancanza di querela. Al NOME NOME è st liquidata la complessiva somma di €.21.695,22 per il periodo di detenzione carcere e arresti domiciliari sofferto nel periodo intercorso tra il 22 f 2011 e il 29 luglio 2011
2.Ricorre per Cassazione il Mínistero dell’Economia RAGIONE_SOCIALE Finanze. Co unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all’ art cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva considerato come del tutto pac l’esistenza di condotte oggettivamente ostative alla concessione d riparazione poste in essere dal richiedente, quali le percosse del Bali confronti del suocero, ed aveva ampiamente dato atto che, in siffatto conte l’atmosfera familiare era molto tesa. Del tutto contraddittoriamente, giudici di merito avevano concluso per la sussistenza del diritto alla ripar Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, deve invcec considerarsi ostativa al diritto alla riparazione la condotta che sia id ingenerare l’apparenza di una necessità di intervento della autorità giudiz con conseguente erroneità della pronuncia impugnata.
NOME NOME si è costituito in giudizio.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, trat di ipotesi di cd ” ingiustizia formale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità or consolidato, la riparazione per ingiusta detenzione può essere richiesta nella ipo derubricazione del reato in una fattispecie più lieve che non avrebbe conse l’adozione di una misura cautelare (cd ingiustizia formale Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 273089 COGNOME 01; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 261408 – 01.) In questo caso, deve essere verificata la ricorrenza di un comportamento ostativo all’insorgenz
diritto azionato. Esso opera, infatti, anche in relazione alle misure disposte i RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. In pr le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, nell’affermare detto principio, ch “tale operatività non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa la condizione stessa, nei casi in cui l’accertamento dell’ insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione” (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’COGNOME, Rv. 247663). In questi casi, infatti, il giudice della avrebbe dovuto rilevare, in base agli elementi a propria disposizione, che la natu reato contestato non avrebbe consentito l’applicazione della misura cautelare.
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha argomentato in ordin insussistenza di condotte ostative rilevando che, nonostante l’ammissione, da part NOME, di aver aggredito il suocero, il clima familiare caratterizzato da fort escludeva la configurabílità della colpa grave. Sul punto, il ricorso del Ministero siffatta valutazione, sottolineando come gli elementi indicati nella pronuncia impu fossero, invece, idonei ad ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenz condizioni talí da far luogo alla cautela ( coabìtazione tra i protagonisti della accesa conflittualità, ammissione di aver colpito il suocero).
Secondo il costante indirìzzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.3455 Rv.222263) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che process tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta i estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, anco presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configur come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effe Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colpos comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell’id qu plerumque accidit, “sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di do intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva prevedibile, anche se non voluto, l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Orbene, COGNOME la Corte territoriale non chiarisce per quali ragioni la cond pacificamente ammessa dal COGNOME, ossia quella di aver colpito il suocero, non av avuto alcun valore ostativo e sarebbe stata inidonea ad ingenerare, in capo alla a procedente, la falsa apparenza della necessità di intervento in sede caut trattandosi di comportamento aggressivo di carattere violento. Al riguardo, non ap sufficiente il richiamo alla preesistente denuncia contro il suocero per esser
minacciato con un fucile: detta circostanza svela, come detto, un clima conflittual non vale di per sé ed escludere che comportamenti aggressivi possano esse considerati astrattamente idonei ad ingenerare la falsa apparenza della necessità cautela. Né certamente vale ad escludere la condotta ostativa la mera negazione d addebiti da parte del COGNOME. Sussiste, quindi, il vizio motivazionale denunci Ministero ricorrente.
3.Ciò posto, è comunque decisivo considerare che la Corte territoriale ha omesso accertare se, alla luce del principio fissato dalle SU COGNOME, l’applicazione misura cautelare è stata disposta dall’Autorità giudiziaría procedente sulla ba medesimi elementi posti al successivo vaglio processuale e diversamente valutati processo di merito come idonei a configurare una mera ipotesi di reato colposo che avrebbe consentito l’emissione della misura, ovvero se la derubricazione del contestato nella ipotesi più lieve è stata operata in base alla acquisizione di prove nel corso del giudizio. Solo in tale ultima ipotesi dovrà ulteriormente verificata la sussistenza di eventuali condotte ostative al riconoscimento del ben
Consegue a quanto esposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà procedere nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello Roma cui rimette altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti di questo gi di leg itti mità.