Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 976 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 976 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALAZZO SAN GERVASIO il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza assunta in data 16 aprile 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per la ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente COGNOME NOME, in relazione alla detenzione custodiale, dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, da questi sofferta in relazione ad ipotesi di concorso in tentativo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, reato dal quale veniva definitivamente assolto con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Potenza, con la formula “per non avere commesso il fatto”, divenuta irrevocabile in data 18/09/2024.
GLYPH La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha rilevato che ricorreva la condizione impeditiva alla riparazione costituita dalla colpa grave del ricorrente, il quale aveva concorso sinergicamente all’adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela creando un’apparenza di complicità con coloro che avevano poi tentato di attuare il proposito criminoso. Dal compendio intercettivo erano emersi i collegamenti tra il ricorrente (225 i noti pregiudicati COGNOME e COGNOME che, in data 30/01/2020, aveva accompagnato, nel luogo (Palomonte) in cui doveva essere realizzato l’intento criminoso, con piena consapevolezza di quelle che erano le intenzioni dei complici, partecipando ad alcune attività preparatorie del reato (ispezione dei luoghi) e fornendo la propria disponibilità per il prosieguo RAGIONE_SOCIALE‘azione. Tali condotte, prodromiche al compimento di un fatto reato, poi in concreto posto in essere da terzi, unitamente alla opacità di frequentazioni malavitose, in una prospettiva di realizzare imprese criminali in concorso, erano poste in collegamento causale con l’adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela. Ulteriore profilo di colpa, che aveva contribuito al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia, era rappresentato dal mendacio in sede di interrogatorio di garanzia, nel corso del quale il COGNOME aveva escluso di avere avuto ulteriori contatti e frequentazioni con i suddetti pregiudicati mentre, dall’esame RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, risultava avere intrattenuto una conversazione con il COGNOME un mese prima RAGIONE_SOCIALE‘arresto, nella quale il ricorrente invitava l’interlocutore ad un incontro con un terzo soggetto,anch’esso pregiudicato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, COGNOME NOME deducendo, con un primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa allo stesso
riconosciuti, evidenziando come fosse del tutto mancata una analisi RAGIONE_SOCIALEe specifiche condotte, caratterizzate da inescusabile negligenza da attribuire al COGNOME, che avessero concorso a dare causa alla detenzione, atteso che il materiale indiziario posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa cautela era del tutto assente a prescindere dall’incontro con i due correi che era intervenuto oltre un mese prima la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa azione criminosa, atteso che il COGNOME non aveva inteso dare seguito ad alcuna iniziativa, mentre il mendacio, di modestissimo rilievo (trattandosi di un unico ulteriore contatto con il COGNOME) risultava del tutto privo di rilievo causale nel mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia agli arresti domiciliari.
3.1. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge RAGIONE_SOCIALEa statuizione con Qa quale venivano liquidati i compensi al RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che nella liquidazione era compresa la voce RAGIONE_SOCIALEa discussione finale, che non era avvenuta né in forma cartolare, né in presenza, né la parte pubblica aveva presentato memorie o difese conclusionali ovvero provveduto ad altre forme di attività defensionale che potesse essere ricondotta alla voce contestata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’esistenza del dolo (Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L’art.314 comma uno cod.proc.pen. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del
già menzionato primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, realizzi, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034; n. 13360 del 28/02/2025, COGNOME, Rv. 287903 – 01).
‘E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv.264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.4, n.21575 del 29/01/2014, COGNOME, Rv.259213) e più in generale che lei frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, n.9212 del 13/11/2013, COGNOME Rv. 259082; sez.3, n.39199 del 1/7/2014, COGNOME, 260397; sez.4, n.27458 del 5/02/2019, NOME, Rv.276459). ‘E stato in particolare affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4 -n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01; n. 850 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282565 01, fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione).
Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente in quanto ha esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni con gli
autori RAGIONE_SOCIALE‘atto intimidatorio a fini estorsivi era idoneo a determinare una apparenza di complicità e di adesione del COGNOME al proposito criminoso in ragione del contenuto dei colloqui intercettati. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condizione impeditiva di cui all’art.314 comma 1, ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALEa condotta extraprocessuale tenuta dal COGNOME nel contesto investigativo che ha originato l’adozione del provvedimento restrittivo, considerando in particolare la portata gravemente iintizIgitt.é costituita dalla disponibilità fornita agli altri indagati, di cui conosceva la caratura criminale e le specifiche finalità criminose, nell’accompagnarli nella località in cui avrebbe dovuto essere consumata la condotta estorsiva (successivamente realizzata nel luogo convenuto), a valutare le caratteristiche dei luoghi e la fattibilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa, finendo poi mostrare interesse alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e alla realizzazione dei passaggi successivi.
3.1 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche criminali degli altri indagati è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso del COGNOME nei delitti ascritti, del tutto correttamente i giudici di appello la hanno riconosciuta rilevante quale ipotesi di colpa grave, in termini di condotta idonea a essere percepita come in grado di rafforzare il proposito delinquenziale del reo e di contribuire all’azione criminosa nel suo complesso, dovendosi pertanto escludere in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole.
3.2. Del tutto pertinente è altresì il richiamo operato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione alle frequentazioni ambigue e malavitose, laddove la disponibilità offerta ad operare in ausilio di un gruppo di persone, di cui il COGNOME conosceva la personalità trasgressiva e l’abitudine a commettere gravi delitti contro il patrimonio, integra una condotta gravemente imprudente e improntata a inescusabile leggerezza, a fronte di un contesto ambientale che chiaramente preludeva al compimento di gravi atti predatori in concorso.
3.2.1. In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il t CLIAt3. 2-comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto GLYPH O’Vr5 -01Si in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486.01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 COGNOME Pasquale, Rv.274498). Al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento
tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01 Luglio 2014, COGNOME, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3 Giugno 2010, COGNOME, Rv. 2480740).
Orbene, a fronte di argomentazioni del tutto logiche sviluppate dal giudice distrettuale nell’individuare plurimi profili di colpa grave in capo al COGNOME, tali da precludergli la tutela riparatoria in ipotesi di detenzione ingiusta, i motivi articolati risultano in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione e, conseguentemente vanno dichiarati inammissibili.
4.1 A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa del ricorrente secondo cui violerebbe la regola di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela riparatoria la circostanza che al COGNOME siano contestate, come addebito colposo, le medesime condotte già valutate dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione per escludere la sua responsabilità e che comunque gli elementi indiziari valutati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela risultavano del tutto insufficienti per la adozione del provvedimento privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante ma non deve essere avulsa dall’esame dei fatti accertati nel corso del giudizio assolutorio atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a un accertamento sulla ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, senza considerare che i fatti posti all’esame del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi.
4.2. La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il comportamento preclusivo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione (lo afferma la sentenza D’Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l’imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, può giustificare l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4, n.34438 del 2/07/2019,
COGNOME NOME, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione si fondino sull’ermeneusi, come nella specie, RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
Fondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha disposto la liquidazione degli onorari del RAGIONE_SOCIALE resistente, nella misura di complessivi euro 2.552,00, per le prestazioni professionali riferite alla fase decisionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4, comma 5, lett.d,del D.M. 55/2014.
Assume il ricorrente che la difesa del RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dal deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria di costituzione, non abbia svolto ulteriore difese e, in particolare ha rappresentato, mediante la allegazione dei verbali di udienza, come nessuna rappresentanza tecnica RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato sia intervenuta alle udienze nelle quali si è articolato il procedimento riparatorio, né sia stata compiuta alcuna difesa o attività tecnica tra quelle indicate dalla norma sopra richiamata per la fase decisionale.
5.1. Il principio fondamentale che ispira la disciplina sulla misura dei compensi è che gli stessi devono essere commisurati all’attività difensiva effettivamente prestata, tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche, RAGIONE_SOCIALE‘urgenza e del pregio RAGIONE_SOCIALEa stessa (art.4, comma 1, DM n.55/2014), di talchè la distinzione degli onorari secondo le fasi processuali in cui si esplica l’attività del difensore assolve appunto alla funzione di fornire una remunerazione proporzionata e commisurata all’impegno e all’opera del professionista nel corso RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
5.2. Alla stregua degli elementi evidenziati dalla parte ricorrente, come risultanti dagli atti del procedimento, non solo risulta omessa una difesa del ministero resistente nella fase decisoria (conclusioni scritte, orali o memorie difensive, ovvero una RAGIONE_SOCIALEe ulteriori attività ad esse equipollenti secondo l’art.4 del D.M. n.44/2014), ma è del tutto mancata la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica RAGIONE_SOCIALEa parte resistente nel corso RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, a parte il deposito di una comparsa di costituzione, così da doversi escludere il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte di vedersi corrispondere gli onorari per la fase decisoria, in assenza di qualsiasi prestazione, sia pure successiva alla decisione, di cui sussista contezza al giudizio.
5.3. La sentenza deve pertanto essere annullata con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 2.552,00 in favore de RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, quale compenso per la fase decisionale, annullamento che può essere disposto senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.620, comma 1 lett.1 cod. proc. pen., non ravvisandosi l’evenienza di una diversa determinazione da parte del giudice distrettuale. Il compenso va pertanto rideterminato nella residua misura di euro 1.489,00, oltre a spese generali del 15%, Iva e CAP come per legge. Il ricorso deve essere per il resto dichiarato inammissibile.
5.4. le spese del presente giudizio di legittimità possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.552,00 per la fase decisionale, rideterminando le spese dovute dal COGNOME in euro 1.489,00, oltre a spese generali del 15%, ed Iva e Cassa come per legge. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Spese di questo giudizio di legittimità compensate tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.