Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48552 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 25 febbraio al 16 giugno 2022.
Dall’ordinanza emerge che COGNOME fu tratto in arresto il 2:5 maggio 2023 perché trovato in possesso di un consistente quantitativo di marijuana (10.932,6 grammi di sostanza) custodito in una casa di campagna nella quale viveva stabilmente. L’arresto fu convalidato e COGNOME fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Si accertò poi che l’immobile era condotto in locazione da NOME COGNOME, insieme al quale COGNOME fu citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. COGNOME è stato assolto da questa accusa «per non aver commesso il fatto» con sentenza del Tribunale di Lecce del 16 giugno 2022, irrevocabile il 3 luglio 2022.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che: COGNOME godeva dell’ospitalità di COGNOME; ha ammesso di essere stato a conoscenza che nell’abitazione era custodito !:;tupefacente e materiale atto a confezionarlo; ha riferito che la sostanza sequestrata era il residuo di una coltivazione esistente nel terreno adiacente all’immobile e non era stata buttata via perché dalla stessa si poteva estrarre resina e preparare hashish.
Secondo la Corte territoriale dimorando da solo nell’immobile, COGNOME ne prese in custodia il contenuto (del quale era informato). Tenne dunque un comportamento gravemente colposo ostativo al riconoscimento del diritto.
Contro l’ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di COGNOME che ha dedotto, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire rilievo alle dichiarazioni con le quali COGNOME ammise di essere a conoscenza della presenza della sostanza stupefacente all’interno dell’immobile: in primo luogo, perché quelle dichiarazioni non ebbero efficacia causale nell’applicazione della misura e dimostravano al contrario una volontà collaborativa; in secondo luogo, perché COGNOME aveva ottenuto ospitalità da COGNOME per prendersi cura dei suoi
cani e non aveva l’obbligo giuridico di denunciare all’autorità ciò che sapeva quanto all’esistenza nell’abitazione di sostanza stupefacente.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall’Avvocatura dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, «la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, COGNOME, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, COGNOME, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, NOME, Rv. 223688),
Le situazioni sopra indicate possono sussistere alternativamente. Per ritenere la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, dunque, è sufficiente che ne sia integrata anche una sola.
Nel caso in esame la Corte di appello ha sottolineato che COGNOME era a conoscenza della detenzione di marijuana da parte di COGNOME e ne accettò l’ospitalità offrendosi così di custodire non solo i suoi cani, ma l’intero immobile e quanto esso conteneva. Ha ritenuto pertanto che, pur non intendendo perseguire tale effetto, COGNOME abbia tenuto una condotta obiettivamente idonea a rafforzare la volontà criminosa di COGNOME.
La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità in quanto attribuisce carattere colposo a una condotta
accondiscendente rispetto all’azione del reo, «caratterizzata da inerzia, a fronte di una possibilità di agire altrimenti, rispetto alla perpetrazione di un reato cui si assista o di cui si sia a conoscenza». Ed invero, un tale atteggiamento, oltre a creare quella apparenza di reità sulla quale si fonda la condizione ostativa alla riparazione, è espressione di indifferenza rispetto alla lesione di beni giuridici protetti e comporta la violazione di regole di condivisione sociale. Si tratta, dunque, di una condotta gravemente colposa perché inottemperante ai doveri di solidarietà sociale sanciti nell’art. 2 della Costituzione (così, in motivazione, Sez.4 n. 35999 del 14/06/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 32344 del 2023, COGNOME, non massimata).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti’ si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. li. , n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 28171:3)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del ministero resistente.
Cosi deciso il 25 ottobre 2023