Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48558 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO’ IN FATTO
Con ordinanza del 17 luglio 2023, la Corte di appello di L’Aquila ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 5 novembre 2019 al 10 dicembre 2020.
Dall’ordinanza emerge che NOME COGNOME COGNOME tratta in arresto, insieme al convivente NOME COGNOME, il 5 novembre 2017 perché nella abitazione che condivideva con COGNOME furono rinvenuti 300 grammi di cocaina già in parte suddivisa in dosi e strumenti atti al confezionamento (due bilancini di precisione e ritagli di cellophane). L’arresto fu convalidato, e la COGNOME fu sottoposta alla misur cautelare degli arresti domiciliari. A differenza di COGNOME (ritenuto responsabile de reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed € 30.000,00 di multa) la COGNOME è stata assolta dall’imputazione a lei ascritta. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 10 dicembre 2020 (irrevocabile il 12 marzo 2021) ha ritenuto, infatti, che la condotta della donna si fosse esaurita in una «mera connivenza non punibile» atteso che ella non aveva contribuito all’attività di spaccio realizzata dal compagno pur essendo consapevole «della presenza della droga all’interno dell’abitazione e della destinazione al mantenimento della famiglia dei relativi proventi».
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessata ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che la sentenza di assoluzione dà atto che la COGNOME era consapevole dell’attività illecita del convivente, il quale non usava accorgimento alcuno per occultare la sostanza stupefacente e deteneva nella comune abitazione quantitativi non modici di sostanza insieme al materiale necessario al confezionamento. La Corte territoriale osserva che i proventi dello spaccio erano destinati al sostentamento della famiglia e anche questa circostanza era certamente nota alla COGNOME, la quale tenne dunque un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto.
Contro l’ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di NOME COGNOME che ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizi di motivazione. La difesa osserva che l’ordinanza impugnata ha dato per certa la conoscenza da parte della COGNOME dell’illecita attività realizzata dal compagno solo perché questa attività era compiuta nella casa di comune abitazione senza che di tale consapevolezza vi fosse prova certa. Osserva che la COGNOME ha sempre sostenuto di non sapere nulla delle attività criminose compiute da COGNOME; che il giudizio di merito non ha fornito prova certa
del contrario e l’ordinanza impugnata ha ritenuto tale consapevolezza sulla base di una motivazione apodittica.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. In subordine, ne ha chiesto i rigetto. Con memoria del 5 ottobre 2023, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, «la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire i verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, COGNOME, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, COGNOME, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, COGNOME, Rv. 223688). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le situazioni sopra indicate possono sussistere alternativamente. Per ritenere la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, dunque, è sufficiente che ne sia integrata anche una soia.
Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto che la COGNOME fosse a conoscenza della attività di spaccio svolta dal compagno.
A sostegno di tali conclusioni ha sottolineato:
che la sostanza stupefacente fu rinvenuta, in parte, nella sala da pranzo della comune abitazione, in una credenza aperta; in parte, in un pacchetto di sigarette appoggiato sul tavolo del soggiorno; in parte, in un vano portaoggetti di un lettino prendisole, in giardino;
che la quantità complessiva era tale da consentire di confezionare fino a 763 dosi singole;
che in cucina furono rinvenuti un bilancino di precisione (un altro, non funzionante, era in soggiorno) e una busta con numerosi ritagli circolari.
Secondo l’ordinanza impugnata, la situazione descritta conduce a ritenere che NOME non usasse alcun accorgimento per occultare alla compagna la propria attività e ciò trova conferma nella constatazione che egli ha dichiarato di aver destinato i proventi dello spaccio al sostentamento della famiglia. La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che la COGNOME abbia tollerato l’attività compagno senza impedirla e, agendo in tal modo, abbia tenuto una condotta idonea a rafforzare la volontà criminosa di COGNOME. Poiché non intendeva perseguire tale effetto, la ricorrente è stata assolta dall’accusa di aver c:oncorso nel delitto cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, e tuttavia, in concreto, la condotta connivente f gravemente colposa perché idonea a conseguire un tale effetto.
La motivazione è congrua e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità in quanto attribuisce carattere colposo a una condotta accondiscendente rispetto all’azione del reo, «caratterizzata da inerzia, a fronte di una possibilità di agire altrimenti, rispetto alla perpetrazione di un reato cui assista o di cui si sia a conoscenza». Ed invero, un tale atteggiamento, oltre a creare quella apparenza di reità sulla quale si fonda la condizione ostativa alla riparazione, è espressione di indifferenza rispetto alla lesione di beni giuridi protetti e comporta la violazione di regole di condivisione sociale. Si tratta dunque, di una condotta gravemente colposa perché inottemperante ai doveri di solidarietà sociale sanciti nell’art. 2 della Costituzione (così, in motivazione, Sez n. 35999 del 14/06/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 32344 del 2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese sostenute per questo grado di giudizio dall’amministrazione resistente che si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquida in complessivi euro mille.
Cosi deciso il 14 novembre 2023