Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49519 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorsa proposto da:
CONSAGRA NOME NOME a LICATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicatagli dal 15 giugno 2010 al 31 marzo 2011 e degli arresti domiciliari da tale data al 13 giugno 2011 per il reato di cui all’art. 73, comm 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990.
In relazione a tale addebito il COGNOME era assolto con sentenza del 10 marzo 2018 7 divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2018.
In ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda criminosa, inerente ad una vasta operazione volta alla repressione dei reati di cui all’art. 73 d.P.R., coinvolgente sessantatré soggetti’ compreso il COGNOME, il G.I.P., riteneva sussistere a carico di quest’ultimo gravi indizi di colpevolezza solo per alcuni reati per i quali era stata avanzata la richiesta, e, nello specifico, in relazione ai reati, secondo l’enucleazione data nell’ordinanza cautelare, di cui ai capi A) limitatamente ai fatti commessi nell’anno 2007, D), F), H), I), S), U), Dc) limitatamente alla sottrazione di energia elettrica, e De).
Il G.I.P. premetteva quanto segue:
i CC di Licata, in seguito al rinvenimento presso il domicilio di COGNOME NOME di armi detenute clandestinamente, avevano avviato servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nel corso dei quali avevano notato, in varie occasioni, il COGNOME NOME insieme a COGNOME NOME , a bordo di una vettura provenire dall’agro dove era sita l’abitazione di COGNOME NOME;
poiché il COGNOME era stato arrestato per i delitti di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, era attivato un servizio di intercettazione ambientale a bordo RAGIONE_SOCIALE‘auto di sua proprietà, ma in uso al COGNOME;
il COGNOME, uno dei principali indagati, forniva elementi per dare una chiave di lettura dei dialoghi intercettati, relativi al COGNOME e a COGNOME NOME, sostenendo di avere svolto per i due nell’anno 2006 e fino al 2008 attività illecite, ritenute tuttavia effettivamente comprovate solo per l’anno 2007;
il COGNOME e il COGNOME erano stati lambiti da intercettazioni prima facie apparentemente generiche e neutre, ma alla luce RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME, i dialoghi erano reinterpretati nel senso del loro coinvolgimento nelle attività illecite.
Evidenziava il G.I.P. che, a livello indiziario, a carico del COGNOME rilevavano gli esiti di attività tecnica svolta nell’ambito di altro procedimento penale, in particolar relativamente ai colloqui in carcere tra i fratelli NOME, NOME e NOME.
All’esito del giudizio ordinario di primo grado, il Tribunale di Agrigento perveniva per tutti gli altri coimputati, tra i quali il COGNOME, pure in relazione ad un reato cui, previa riqualificazione nell’ipotesi di cui al quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 d.P.R. n
309 del 1990, era intervenuta la prescrizione, ad un giudizio assolutorio per tutte le imputazioni, rimarcando che l’attività investigativa si era basata prevalentemente sulle intercettazioni finalizzate ad individuare i responsabili di una pluralità di ipote di reato, non sempre omogenee tra loro, “collegate per l’identica ambientazione rappresentata dal contesto criminale proprio del territorio di Licata”.
Il Tribunale sottolineava che l’attività di indagine era scaturita a seguito RAGIONE_SOCIALE‘apposizione di microspie ambientali dapprima nell’auto del COGNOME e in seguito in un’altra vettura a lui in uso, ma di proprietà del COGNOME; dava atto altresì che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale, i testi di P.G. avevano riferito in ordine all’identi zione dei dialoganti, rilevando quanto segue: ” sebbene gli elementi raccolti durante l’attività svolta dagli investigatori – basata sul metodo RAGIONE_SOCIALE‘ascolto RAGIONE_SOCIALEe con versazioni – siano stati numerosi e talvolta anche dettagliati, essi non sono stati sufficienti ad elidere ogni ragionevole dubbio in ordine alla pna responsabilità degli imputati perché essi non sono stati seguiti, cronologicamente, da quell’attività di riscontro finalizzata ad accertare che la condotta di cui si ascoltava poi, effettivamente e realmente, posta in essere da coloro che la declamavano “.
Orbene, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto che l’esito assolutorio era stato determiNOME dalla mancata produzione in dibattimento da parte del P.M., per ragioni non note, del seguente materiale probatorio che invece era stato portato al vaglio del G.I.P. in sede cautelare: a) le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del COGNOME, originario coimputato, ritenute dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela di rilevante pregnanza, al fine di fornire una chiave di lettura dei dialoghi intercettati, il quale era stato citat sentenza solo come soggetto giudicato separatamente, e senza che neppure risultasse avanzata la richiesta RAGIONE_SOCIALEa sua audizione come imputato di reato connesso; b) la mancata produzione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni a supporto RAGIONE_SOCIALE‘accusa per alcune specifiche imputazioni, come ad esempio quella di cui al capo A).
L’ordinanza custodiale si basava sulle numerose conversazioni intercettate – prevalentemente nella vettura in uso al COGNOME, ma di proprietà del COGNOME – e sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal COGNOME, accreditatosi come uomo di fiducia del COGNOME. Lo stretto rapporto di frequentazione tra il COGNOME e il COGNOME era dimostrato dall’utilizzazione da parte del primo RAGIONE_SOCIALE‘auto di proprietà di quest’ultimo (dato evidenziato anche in sentenza) e dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni esaminate al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento restrittivo, lette nell’ottica riferita dal COGNOME RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una concorsuale attività illecita nel settore degli stupefacenti.
Tale condotta, pertanto, era ritenuta altamente imprudente ed eziologicamente idonea a fare sorgere la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità degli ipotizzati reati.
Il rapporto di stretta frequentazione con il COGNOME e il tenore ambiguo RAGIONE_SOCIALEe conversazioni non avevano trovato una seria ed evidente smentita da parte del COGNOME, non essendo stato neppure dedotto o allegato dall’istante nella richiesta in esame (risultando agli atti soltanto un verbale di interrogatorio reso il 18 giugno 2010 innanzi al G.I.P. del Tribunale di Monza, nel corso del quale lo stesso dichiarava genericamente di essere estraneo ai fatti).
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che la Corte di appello non ha considerato le risultanze dibattimentali, ove erano stati sentiti testimoni, quasi tutti appartenenti alla P.G., la sentenza assolutoria dalla quale risultava accertato che il provvedimento cautelare era stato emesso e mantenuto in mancanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen..
Il Tribunale assolveva il ricorrente per alcuni capi di imputazione perché il fatto non sussiste e per i capi d), m), bf), bg), bh) per non aver commesso il fatto. Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte di appello, nei confronti del COGNOME non era stato disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni del COGNOME, in quanto non riscontrate. Il COGNOME non aveva rapporti coi due COGNOME e di questo avrebbe dovuto tener conto di quelle dichiarazioni.
La Corte di appello ha ritenuto che il COGNOME non avesse smentito le dichiarazioni del COGNOME e che questo silenzio dovesse ritenersi alla stregua di un comportamento colpevole. Al contrario, il COGNOME era stato interrogato dal P.M. presso il carcere di Agrigento e, in detta sede, aveva respinto ogni accusa e chiarito la sua posizione per ogni capo di imputazione.
Inoltre, le dichiarazioni del ricorrente o il suo comportamento al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto non si ponevano in rapporto di causalità con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
2.1. Con memoria del 10 novembre 2023, la difesa del RAGIONE_SOCIALE reitera la richiesta di accoglimento del ricorso.
Si evidenzia la sussistenza di plurimi elementi indicativi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto all’indennizzo:
Il COGNOME era stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste per alcuni capi di imputazione, mentre per i capi D), M), BF), BG), BH) era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Il Tribunale del riesame aveva disatteso le dichiarazioni del COGNOME, avendo annullato l’ordinanza custodiale in ordine ai reati di cui ai capi D], F], H], I] M] ed U
Sul punto si era formato il giudicato cautelare. Nel ritenere inattendibili le dichiarazioni del COGNOME, i giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela avevano rappresentato quanto segue: dichiarazioni rese dal coindagato possono acquisire efficacia rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione di una misura cautelare soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino puntualmente riscontrate da dati che confermino le modalità oggettive del fatto descritto, e da elementi individualizzanti soggettivamente indirizzati, capaci, cioè di assumere idoneità dimostrativa in relazione all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALEa misura […n
C) Il COGNOME era stato interrogato in data 14 dicembre 2010. La Corte di appello ha ritenuto che il COGNOME non avesse smentito le dichiarazioni del COGNOME e che tale silenzio dovesse essere considerato come un comportamento colpevole.
Con memoria difensiva del 27 settembre 2022, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in qualità di difensore del RAGIONE_SOCIALE, chiede il rigetto del ricorso.
Si sottolinea che nell’ordinanza impugnata, con approfondita motivazione, erano state illustrate le condotte addebitabili al COGNOME sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa extra processuale quali le frequentazioni ambigue e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale, che però non avevano formato oggetto di specifica contestazione da parte del predetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘i
quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637)
Poiché la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Sez. U, n. 51779 de
28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
Il giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza d condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
In definitiva, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto au tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare) sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati da giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, laddove t le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.
2. La colpa grave può essere caratterizzata da una condotta extraprocessuale gravemente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assol tamente necessitate).
La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell’ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv, 238782). L’unica condizione è che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv, 238782).
t Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizz può essere rappresentato dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv, 258425).
Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà, sicché è necessario l’accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa li bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse – f si po, fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). (
In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquer, si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare se si sia consapevoli RAGIONE_SOCIALE‘attività delittuosa di altri e non dimeno, pur non concorrendo in quell’attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell’attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628).
3. Nel caso di specie, il provvedimento impugNOME, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità menzionati, avendo individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente, poste all’attenzione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l’assoluzione: condotte che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giustificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all’adozione ed al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Come sopra meglio specificato nell’esposizione in fatto, la Corte territoriale ha basato il giudizio di colpa grave a carico del COGNOME sui seguenti elementi: a) lo stretto rapporto di frequentazione tra il COGNOME ed il COGNOME, confermato dall’utilizzazione da parte del primo RAGIONE_SOCIALE‘auto di proprietà di quest’ultimo, in base al quale era stata avvalorata la ricostruzione dei fatti operata dal COGNOME, che lo vedeva come uomo di fiducia del COGNOME; b) il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni esaminate al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento restrittivo – lette nell’ottica riferita dal COGNOME RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una comune e concorsuale attività illecita nel settore degli stupefacenti – idoneo a far sorgere la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità degli ipotizzati
reati. Si è altresì evidenziato che, nell’ambito del giudizio, l’esito assolutorio era sta condizioNOME dalla mancata produzione di molteplici elementi di indagine, sui quali si era basata l’ordinanza custodiale. Gli elementi indiziari riportati nell’ordinanza custodiale, pertanto, non trovavano specifico disconoscimento nelle risultanze dibattimentali.
Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti alla frequentazione o alla contiguità col COGNOME e l’ambiguità del tenore RAGIONE_SOCIALEe conversazione captate – aspetti tutti non smentiti nel corso del procedimento di merito – bensì il solo dato RAGIONE_SOCIALEa ritenuta inattendibilità del COGNOME, che, però, la Corte territoriale non ha considerato ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpa grave del COGNOME.
Il ricorrente, pertanto, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugNOME e con la precisa individuazione di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l’indennizzo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente che vanno liquidate in euro mille.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ho GLYPH ;i Zi nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenu e dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.