Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8085 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONTE SAN MARTINO il 19/10/1953
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza dell’Il luglio 2024, ha riget l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME quale era stato sottoposto, con ordinanza del 28 giugno 2010 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, alla misura cautelare della custodia in carcere in qua nella qualità di dirigente Trenitalia responsabile della sezione manutenzione, gravemente indiziato di essersi associato con più persone al fine di commette delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione in relazion appalti e affidamenti dei lavori di manutenzione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in particolare favorendo la FD costruzioni dei fratelli COGNOME NOME. La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arr domiciliari il 26 luglio 2010, poi definitivamente revocata il 15 ottobre 2010, in cui veniva applicata una misura non custodiale. Il COGNOME era stato poi as dal Tribunale di Napoli con sentenza del 19 giugno 2017, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale rigettava l’istanza di riparazione ritenendo che il ric avesse tenuto un comportamento idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grav ostativa all’accoglimento della richiesta, consistente nell’aver intrat rapporti poco trasparenti con gli imprenditori COGNOME, emergenti dal tenore del intercettazioni telefoniche citate nell’ordinanza impugnata. La Corte sottolin altresì il mendacio del COGNOME nell’interrogatorio reso al PM il 24 luglio svoltosi dietro richiesta dell’imputato che si era avvalso in un primo mome della facoltà di non rispondere. In particolare, il COGNOME avrebbe men sostenendo che il progetto relativo al pastificio era partito nel novembre 2 poichè dalle intercettazioni emergeva invece che sin dall’ottobre 2009 il figli COGNOME e uno dei fratelli COGNOME parlavano del pastificio. Da ciò poteva dedu che il COGNOME aveva falsamente posticipato la collocazione temporale d progetto imprenditoriale per evitare ogni collegamento con la propria posizione Trenitalia, posto che egli si era dimesso nel novembre 2009.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fid lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., e lett. e), cod. proc. p motivazione era illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze processu provvedimento impugnato aveva riportato alcuni stralci della sentenza assolutori senza considerarne il contenuto complessivo. Il Tribunale di Napoli, nell’assolv il COGNOME, aveva testualmente sottolineato le gravi carenze investigative palese insufficienza degli esiti delle intercettazioni telefoniche. Il investigativo, evidenziato nelle sentenze assolutorie, era stato po fondamento della richiesta di riparazione, ma la Corte territoriale aveva basa
proprio provvedimento su profili di colpa emergenti proprio dalle risultan investigative considerate gravemente carenti. Ciò, pertanto, rendeva illogico t l’impianto motivazionale della decisione del giudice della riparazione. Anche giudizio sui profili di colpa era viziato da manifesta illogicità. Non era considerato che le risultanze delle intercettazioni erano state giudicate del irrilevanti rispetto agli addebiti contestati e che le predette intercettazi avevano mai riguardato il COGNOME, ma il figlio di quest’ultimo o soggetti di ( il computato COGNOME Giovanni e la madre). Si trattava, dunque, di condotte c non erano state poste in essere dall’imputato, e pertanto non poteva ess rilevata, nei suoi confronti, alcuna colpa grave. Quanto al rilevato comportamen colposo in sede processuale, la Corte napoletana era incorsa in un gra travisamento delle circostanze, posto che la costituzione della società del f Leonardo COGNOME risale, come da atto costitutivo, al novembre 2009, e dimissioni da Trenitalia sono datate 31 dicembre 2009 ( anziché, come sostenuto nell’ordinanza impugnata, novembre 2009). Non era pertanto sorretta da alcun argomento la tesi secondo cui il COGNOME avrebbe mentito collocando ne novembre 2009 il progetto relativo alla costituzione della società del figlio a di allontanare da sé i sospetti di un collegamento tra le funzioni rivest Trenitalia e il finanziamento della società da parte degli imprenditori COGNOME posto che fino al 31 dicembre 2009 il COGNOME era rimasto in servizio pres Trenitalia. Inoltre, il supposto mendacio comunque non avrebbe avuto riliev alcuno nella determinazione cautelare, non essendo direttamente ricollegato quadro indiziario relativo ai reati contestati.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per i rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pe ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata i condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macros negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norm disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ra di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozion mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale rigua il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e p esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita del libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter
motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presuppost abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la f apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzio con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Nel caso di specie il giudice della riparazione ha valorizzato le risultanze intercettazioni telefoniche che, se sono state ritenute irrilevanti r all’accertamento della colpevolezza riguardo ai reati contestati, sono state correttamente valutate ai fini di evidenziare condotte integranti comportamen gravemente colposi, definiti dalla stessa sentenza assolutoria quali cond rivelatrici di “uno scenario dai contorni a dir poco equivoci”. E’ invero consolid principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiu detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esc al GLYPH fine GLYPH di GLYPH decidere GLYPH sulla GLYPH sussistenza GLYPH del GLYPH diritto GLYPH alla GLYPH riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, GLYPH Rv. 247867 GLYPH 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 – 01).
Va allora rammentato che oggetto della contestazione di cui al capo C) dell imputazione era la dazione di utilità da parte degli imprenditori COGNOME, titolari società RAGIONE_SOCIALE, consistenti anche nella corresponsione, in favore del ricorrente e dei famliari, di un finanziamento per favorire la costituzione di un pastificio artigi iniziativa imprenditoriale intrapresa dal COGNOME con il figlio NOME. C sottolineato nel provvedimento impugnato, nella conversazione intercorsa il 1 ottobre 2009 tra il figlio dell’imputato, NOME COGNOME e l’imprenditore NOME COGNOME emerge chiaramente che il NOME comunica al COGNOME le perplessità del padre ( l’odierno ricorrente) nel rendere ufficiale il progetto imprenditoria particolare, alla domanda del COGNOME se” il pastificio parte”, il giovane rispond essersi confrontato con il padre ( stavo a dire con papà) osservando che ” l’unico problema potrebbe essere … se fanno controlli incrociati viene fuori … il discorso del.. ci si può trovare “cazzi tuoi e di lui”; a tali considerazioni l’imprenditore risponde “non la faccio come FD .. intesto a mia moglie tutte le proprietà”. Come rilevato dalla Corte partenopea con GLYPH argomentazioni non illogiche, detta conversazione rivela la preoccupazione dell’odierno ricorrente riguardo alla pubblicità dell’operazione partecipazione della FD al progetto imprenditoriale facente capo alla famigl COGNOME, in quanto, con ” controlli incrociati” si sarebbero potuti dsivelare pregressi riconducibili a lui e ai De Luca. E, sottolinea il provvedimento impugna l’imprenditore, condividendo la prudenza del COGNOME, propone di schermare l paternità dell’investimento (” intesto a mia moglie tutte le proprietà”). Non si tratta,
dunque, come dedotto dal ricorrente, di una mera conversazione tra terzi dalla qua non potrebbe emergere l’accertamento di condotte gravemente colpose: le argomentazioni della ordinanza impugnata, al contrario, ben evidenziano come l’atteggiamento prudente e timoroso in ordine alla rivelazione della provenien dell’investimento, palesemente volto a celare che fossero scoperti pregressi rappo (“cazzi tuoi e di lui”), integra certamente elemento idoneo a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della commissione dell’illecito. Peraltro, la Corte manca di sottolineare come l’equivocità della relazione tra i COGNOME e il ricorr mentre quest’ultimo era Dirigente Trenitalia fosse stata riscontrata dal contenut altra conversazione intercettata tra uno dei fratelli COGNOME e la madre che, critic la scelta dei figli di voler investire denaro nel pastificio della famiglia C affermava che l’odierno ricorrente ” già lo aveva avuto mano mano, mano mano già Io aveva avuto”.
Si tratta dunque di argomentazioni rispettose dei consolidati principi sopra ricor essendo stato adeguatamente evidenziato come, pur in mancanza di prova certa circa la materiale realizzazione dei reati, la condotta sopra descritta GLYPH aveva comunque potuto ingenerare, nella autorità procedente, la falsa apparenza de coinvolgimento del COGNOME negli illeciti contestati.
In ordine alla valutazione del comportamento processuale del ricorrente va invec osservato che, alla luce delle precisazioni di cui al ricorso ( collocazione temp delle dimissioni del COGNOME da Trenitalia, risalenti al 31 dicembre 2009) non s ravvisabili gli estremi del mandaci° rilevato dalla Corte territoriale.
La sussistenza della condotta extraprocessuale integrante colpa grave ostati conduce comunque al rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del Ministe resistente, liquidate come dal dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu nonché alla rifusione delle spese sostenute dall’Avvocatura resistente in que giudizio di legittimità che liquida in euro mille.