Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40482 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40482 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma degli arresti domiciliari, dal 7/11/2013 al 8/07/2014 in applicazione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli in relazione al delitto previsto dagli artt.110-323 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n.203 avendo il COGNOME, quale direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e COGNOME NOME quali beneficiari posto in essere alcuni atti illegittimi con i quali: si prorogava (con atto del 27 febbraio 2006) alla ditta RAGIONE_SOCIALE il servizio di pulizie dei Presidi Ospedalieri e strutture territoriali dell’RAGIONE_SOCIALE per ulteriori tre anni; si affidava (aprile 2006) alla predetta ditta il serv di pulizia presso un centro di riabilitazione; si avviava in data 4/11/2008 i procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di recesso unilaterale nell’ambito del primo contratto per la comunicata sussistenza di cause interdittive ex art. 4 D.L.vo 490/94 dopo sei mesi da detta comunicazione prefettizia e concludendo detto procedimento solo in data 3/03/2009. Con ciò procurando intenzionalmente alla ditta «RAGIONE_SOCIALE i correlati vantaggi patrimoniali e con l’aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare l’organizzazione camorristica denominata clan RAGIONE_SOCIALE alla quale apparteneva COGNOME NOME. In RAGIONE_SOCIALE, fino al 3 marzo 2009.
1.1. Il provvedimento di conferma dell’ordinanza genetica era stato annullato con rinvio, con sentenza della Corte di Cassazione n.28156 del 17/06/2014, per mancata risposta alla deduzione difensiva in ordine al mancato rilascio delle copie delle captazioni; il successivo provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per intervenuta revoca della misura cautelare, era stato annullato senza rinvio con sentenza della Corte di Cassazione n.31897 del 14 aprile 2016, in quanto la dichiarata inammissibilità de plano non poteva definirsi originaria persistendo in materia cautelare l’interesse dell’indagato all’impugnazione, pur se rimesso in libertà, in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli articoli 273 e 280 codice di procedura penale in quanto tale accertamento può costituire il presupposto per il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente; il successivo provvedimento di inammissibilità del Tribunale del riesame di Napoli era stato, infine, annullato senza rinvio con sentenza della Corte di Cassazione n.20300 del 22/03/2017 con la seguente motivazione: «Deve rilevarsi che la misura era stata applicata per il reato di cui agli artt. 323 cod. pen. e 7 legge 203 del 1991. D
seguito si è svolto il giudizio nei confronti del COGNOME, nel corso del quale predetto è stata contestata l’imputazione sostitutiva di cui agli artt. 319, 319 bis cod. pen. e 7 legge 203 del 1991. Sulla base delle informazioni trasmesse, il giudizio risulta essere stato definito in primo grado con sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta estinzione del reato dovuta a prescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991. La prevalenza della decisione di merito comporta che non possa in sede cautelare rimettersi in discussione l’esclusione dell’aggravante a suo tempo contestata. Ciò significa che, nella cornice giuridica originaria, in conseguenza dell’esclusione dell’aggravante, la misura non avrebbe potuto applicarsi per difetto delle condizioni di cui all’art. 280 cod. pen. Posto che in questa fase deve formularsi una valutazione afferente al quadro cautelare, in linea con l’interesse prospettato dal ricorrente, deve ritenersi che quanto osservato valga di per sé a soddisfare detto interesse, agli effetti della legittimazione invocata impregiudicato ogni ulteriore profilo specificamente afferente alla proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione, compreso quello concernente l’insorgenza degli elementi che avevano giustificato la modifica dell’imputazione nel corso del giudizio».
1.2. Il giudizio di merito, nelle more, si era concluso con sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere n.1426 del 17/03/2017, divenuta irrevocabile il 30/10/2017 con cui il giudice aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato in quanto, sebbene la contestazione fosse stata modificata dal Pubblico ministero in corruzione ai sensi degli artt. 319,319 bis cod. pen., in ogni caso l’esclusione dell’aggravante speciale prevista dall’art. 7 legge n.203/1991 aveva determinato la prescrizione del reato.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) in relazione all’applicazione dell’art. 314, comma 1, cod proc. pen. per quanto riguarda l’insussistenza dei presupposti di ingiustizia sostanziale. La difesa sottolinea come il fatto storico analizzato dal giudice della cautela attenesse esclusivamente alla illegittimità degli atti amministrativi posti alla base del presunto abu d’ufficio, avendo escluso il giudice della cautela dazioni di denaro; d’altro canto, il giudice di primo grado, nella sentenza di prescrizione, non aveva ricostruito l’illegittimità dell’atto del 27 febbraio 2006 rappresentando che, mutata la contestazione, fosse del tutto ultronea l’analisi della legittimità dell’atto. Ne motivazione, il tribunale aveva ricostruito un contrasto interpretativo circa la liceità del cosiddetto «rinnovo espresso» senza escluderlo in modo categorico e,
anzi, aderendo all’orientamento più restrittivo che aveva invece concluso per la piena legittimità dell’atto, superando peraltro il tema con l’impossibilità d addivenire a una netta posizione giuridica. La difesa evidenzia, dunque, che il giudice della riparazione ha violato la legge, laddove ha ritenuto che l’interpretazione della legittimità dell’atto amministrativo fosse rilevante sia ex art. 323 cod. pen. che ai fini dell’art. 319 cod. pen..Inoltre, il quadro formato nella fase cautelare era diverso rispetto a quello a disposizione dei giudici dopo il 29 aprile 2015, allorché erano intervenute le dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME, che non potevano dunque giustificare la correttezza della valutazione operata dal giudice della cautela. Il giudice della cognizione penale ha, dunque, concluso per l’impossibilità di dimostrare l’illegittimità del rinnovo espresso e, difetto di prova di dazioni, ha assolto il COGNOME dalla mutata accusa di corruzione senza esaminare l’illegittimità amministrativa dei due atti contestati, così sconfessando l’impostazione del giudice della cautela. Se ne desume, secondo la difesa, che nel giudizio di cognizione non sono stati accertati gli elementi di fatto e di diritto ai quali si fa riferimento nell’ordinanza impugnata. Nella sentenza di prescrizione il fatto storico inizialmente addebitato al COGNOME non può, dunque, ritenersi provato;
b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. e dell’art.314, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all’insussistenza delle condizioni di ingiustizia sostanziale per violazione dei presupposti di cui all’art. 280 cod proc. pen. Considerato che la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza cautelare pochi giorni dopo l’emissione della sentenza assolutoria a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n.203/91, sulla scorta dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, per difetto dei requisiti previsti art. 280 cod. proc. pen., la Corte territoriale avrebbe dovu innanzitutto esaminare il dato dirimente e insuperabile per cui il reato, contestato al 27 febbraio 2006, fosse già prescritto alla data in cui stata applicata la misura cautelare; in ogni caso, il giudice della riparazione non avrebbe potuto valutare la condotta ostativa in quanto il giudizio cautelare si è concluso con l’annullamento senza rinvio per violazione dell’art. 280 cod. proc. pen. sulla base della intervenuta pronuncia di prescrizione previa esclusione dell’aggravante per motivi di diritto. In particolare, il giudice della cognizione escluso l’aggravante partendo dall’argomentazione giuridica secondo la quale si tratta di aggravante soggettiva, ritenendo non provato che il COGNOME conoscesse il ruolo rivestito dal NOME in seno all’organizzazione criminosa nel momento in cui era stato adottato l’atto. La puntuale motivazione della sentenza di cognizione si è basata, dunque, su fatti noti al giudice della cautela, che invece aveva seguito l’orientamento interpretativo secondo il quale l’aggravante in
esame dovesse considerarsi di natura oggettiva. L’esclusione dell’aggravante si è, dunque, basata su valutazioni tecnico-giuridiche piuttosto che su prove acquisite nel corso del dibattimento; inoltre, si contesta l’affermazione del giudice della riparazione secondo la quale l’annullamento senza rinvio sarebbe stato determinato, dopo l’assoluzione, dal fatto che al giudice della cautela fosse preclusa qualsiasi valutazione circa la sussistenza di gravità indiziaria in relazione all’aggravante, laddove la Corte di legittimità si è limitata a constatare l prevalenza della decisione di merito, tale da comportare l’impossibilità di mettere in discussione l’esclusione dell’aggravante in sede cautelare;
violazione di legge ed erronea motivazione in ordine all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. relativamente alla presunta condotta colposa del ricorrente. Il giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la condotta ostativa affermando che il COGNOME avesse deliberato consapevolmente di favorire la RAGIONE_SOCIALE camorristica egemone sul territorio al quale il COGNOME era collegato, avendo inteso favorire la camorra mediante l’abusiva proroga dell’appalto. Tale affermazione si pone in contrasto con il principio secondo il quale i profili di colpa ostativi riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione non sono valutabili laddove vi sia una pronuncia di annullamento della misura per difetto ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen. qualora, come nel caso di specie, gli elementi valutati dal giudice della cautela fossero uguali a quelli che hanno determinato l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Occorre prendere le mosse dalla pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione se la circostanza dell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi, di cui all’art. 314 comma 2, cod. proc.pen., di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod proc.pen. (Sez. U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
2.1. Il diritto alla riparazione viene, infatti, riconosciuto, in via princi nel comma 1 dell’art. 314 cod. proc.pen., con riferimento all’ipotesi di una custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (cosiddetta ingiustizia sostanziale) deriv non da elementi afferenti al momento della sua applicazione bensì dal semplice dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del diritto è esplicitamente subordinato alla condizione della inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto causativa o concausativa della custodia stessa.
2.3. Nel secondo comma dell’art.314, lo (di cui al primo comma) è dunque riconosciuto, indipendentemente dall’esito finale del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata, con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. (cosiddetta ingiustizi formale). Tale disposizione sembra contenere due limitazioni: una, inerente al titolo della privazione della libertà (circoscritto alle misure detentive), e l’al relativa alla esclusione della rilevanza della violazione delle regole in tema di esigenze cautelari. Ma su tale impianto normativo è più volte intervenuta (con richiamo alle fonti internazionali), nel senso di ampliare il campo di applicazione dell’istituto riparatorio, la Corte Costituzionale. Né va sottaciuta la pronuncia
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ulteriormente esteso l’ambito di operatività del diritto alla riparazione affermando che persiste l’interess all’impugnazione dell’ordinanza applicativa di una misura coercitiva, ai fini del giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, pur quando le censure contro il provvedimento, che nelle more sia stato revocato con la conseguente rimessione in libertà dell’interessato, non attengano alla mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod.proc.pen., bensì alla prospettata carenza di domanda cautelare (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi, Rv.242292).
2.5. La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, pur condividendo il principio (Sez. 4, n.6628 del 16/02/2009, Totaro, Rv. 242727) secondo il quale ragioni esegetiche e di razionalità dell’istituto militano a favore dell’operativ della condizione ostativa di cui all’art. 314, comma 1, ult. parte, cod. proc.pen. anche nelle ipotesi cosiddette di , ha tuttavia ritenuto presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento del diritto alla riparazione la sola pronuncia definitiva (di merito o cautelare, si vedano in proposito gli approdi giurisprudenziali di Sez. 4 nn. 10983/2007, 36907/2007, 8869/2007, 23896/2008) che abbia accertato l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, qualora l’illegittimità della misura cautela
fosse riconoscibile dal Giudice per le indagini preliminari nel momento in cui emise il provvedimento.
2.6. Occorre, poi, ricordare i reiterati interventi della Corte Costituzional ampliativi dei casi di applicazione dell’istituto, giustificati dal fondamen squisitamente solidaristico di esso. Il concetto è stato espresso con particolare evidenza nella sentenza 16 dicembre 1997, n. 446 della Consulta, nella quale si è precisato che «in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post, la legge, in considerazione della qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa».
2.7. È vero che l’ipotesi principale oggetto della norma è quella dell’accertamento, con valutazione ex ante, della insussistenza originaria delle condizioni ex artt. 273 e 280 cod. proc.pen. per l’adozione o il mantenimento della misura custodiale, ma tale norma ha trovato applicazione estensiva (le cui premesse si rinvengono già nella sentenza Sez. U n.20 del 12/10/1993, COGNOME) in numerose pronunce della Corte di legittimità, tra le quali meritano qui menzione Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, COGNOME, Rv. 257194 e Sez. 4, n.23896 del 9/04/2008, Greco, Rv. 240333, relative all’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di condizione di procedibilità, la cui necessità s stata accertata solo all’esito del giudizio di merito.
2.8. In altre pronunce, questa Sezione (Sez.4 n.13559 del 2/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv.253319; Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011, COGNOME, Rv.250474; Sez. 4, n.36907 del 5/06/2007, Rv. 237317) si è espressa in merito al riconoscimento del diritto all’indennizzo anche in caso di derubricazione, avvenuta in sede di merito per effetto di elementi emersi soltanto nell’istruzione dibattimentale, del reato contestato in altro per il quale non era consentita, in ragione della pena edittale, l’adozione di misura custodiale, ritenendo le Sezioni Unite che, in ipotesi analoghe, non vi fossero ragioni per differenziare la disciplina dell’ingiustizia sostanziale dalla cosiddetta ingiustizia formale desunta in concreto solo ex post a seguito dell’acquisizione di un materiale diverso e arricchito rispetto a quello conosciuto dal Giudice per le indagini preliminari.
Risulta, ora, imprescindibile, in ossequio ai principi espressi dalla più volt citata pronuncia a Sezioni Unite, una specifica verifica da parte del giudice della riparazione, tenuto ad accertare se l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura sia stata affermata (nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito) sulla base di decisivi elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione (o conservazione) ovvero sulla base dei medesimi elementi conosciuti dal giudice della cautela. Se, infatti, il Giudice per le indagi
preliminari fosse stato oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, nessuna efficienza causale nella sua determinazione potrebbe avere avuto la condotta dolosa o gravemente colposa dell’indagato (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038 – 01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, COGNOME, Rv. 258621 – 01; Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep.2012, COGNOME, Rv. 253319).
3.1. Corollario di tale puntualizzazione circa l’oggetto della presente verifica di legittimità, è l’inconferenza di quanto sostenuto nel ricorso in merito all valutazioni del giudice della cognizione afferenti la qualificazione giuridica de fatto, la valutazione di legittimità/illegittimità degli atti amministrativi po essere dal COGNOME, la prescrizione del reato alla data di emissione dell’ordinanza cautelare, la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante, la possibilità o meno per la Corte di Cassazione, adìta nel giudizio cautelare, di valutare la gravità indiziaria in relazione alla circostanza aggravante una volta intervenuta la sentenza di merito.
3.2. Tali argomentazioni esulano dal thema decidendi giacchè, una volta che il giudizio cautelare si era concluso con l’accertata insussistenza dei presupposti di applicabilità della misura cautelare per l’esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art.7 legge n.203/1991, compito del giudice della riparazione era quello di verificare se a tale esito si fosse giunti sulla base de medesimo compendio istruttorio a disposizione del giudice della cautela e, in caso negativo, se sussistesse o meno la condotta ostativa al diritto alla riparazione. Punto focale della questione, come si desume anche dal passo della sentenza di merito riportato a pag.3 nota 2 del ricorso, era dunque valutare in quale fase del procedimento fosse emerso che i provvedimenti amministrativi adottati dal COGNOME prescindessero dal rispetto dei doveri di correttezza e imparzialità in quanto finalizzati a soddisfare un interesse economico del pubblico ufficiale piuttosto che ad agevolare un clan camorristico.
3.3. Il primo motivo di ricorso, seppure non manifestamente infondato, laddove contesta l’assimilazione, a opera del giudice della riparazione, della sentenza di proscioglimento per prescrizione a una sentenza di accertamento della responsabilità dell’imputato, non può comunque trovare accoglimento in quanto censura un passo della motivazione non incidente sul dispositivo. Può dunque correggersi ai sensi dell’art.619 cod. proc. pen. il passaggio motivazionale in cui si ritiene accertata nel giudizio di cognizione penale la responsabilità dell’imputato sebbene si sia in presenza di una sentenza d’improcedibilità dell’azione penale per decorso del termine prescrizionale, ma si tratta di errore inidoneo a modificare l’esito del giudizio, atteso che il tema del legittimità/illegittimità dell’atto amministrativo o degli atti amministrativi ind
nel capo d’imputazione non ha costituito il perno della decisione di non evidenza dell’innocenza dell’imputato, né avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’art.314, comma 1, cod. proc. pen. Ai fini del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la sentenza dichiarativa della prescrizione, alla luce del tenore letterale dell’art.314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità neppure può, infatti, essere equiparata a una sentenza assolutoria nel merito.
Il provvedimento impugnato risulta, anche a fronte del secondo e del terzo motivo di ricorso, legittimo. Il giudice della riparazione, preso atto ch l’ordinanza cautelare era stata annullata per violazione dell’art. 280 cod. proc. pen., dunque che ci si trovava al cospetto di un caso di ingiustizia formale ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., ha svolto un ragionamento rispettoso del principio interpretativo espresso nella citata sentenza delle Sezioni Unite D’COGNOME, affrontando il tema dell’intervenuto mutamento degli elementi a disposizione del giudice della cautela rispetto a quelli che avevano portato all’esclusione dell’aggravante, idoneo a superare l’eccepita rilevanza della prescrizione del reato alla data di applicazione della misura.
4.1. In particolare, si legge nell’ordinanza impugnata, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza cautelare, in quanto conseguente all’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, si è fondato su prove acquisite nel corso del dibattimento. La Corte territoriale ha, dapprima, puntualmente esaminato il compendio investigativo a disposizione del giudice della cautela: il COGNOME, quale direttore generale della RAGIONE_SOCIALE, aveva illegittimamente prorogato un appalto per servizi di pulizia in favore dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante era tale COGNOME NOME e l’amministratore di fatto il di lui padre, COGNOME NOME; quest’ultimo era strettamente collegato alla RAGIONE_SOCIALE camorristica egemone sul territorio denominata «RAGIONE_SOCIALE»; la RAGIONE_SOCIALE era stata, poi, colpita da informativa antimafia interdittiva; l’istante, in sede interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari il 13 novembre 2013, aveva dichiarato di conoscere COGNOME NOME esclusivamente per ragioni istituzionali legate agli appalti della RAGIONE_SOCIALE precisando di non avere altri rapporti non di tipo lavorativo. Il giudice della riparazione ha, quindi, evidenziato che Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del dibattimento, aveva escluso la ricorrenza dell’aggravante in parola in quanto, pur essendo certa l’illegittimità del provvedimento amministrativo di proroga dell’appalto per il servizio di pulizia in favore della RAGIONE_SOCIALE e pur essendovi prova della finalizzazione di. tale operazione al solo interesse del NOME, non era stata raggiunta la prova certa in ordine alla conoscenza da parte del NOME del ruolo rivestito dal NOME in seno
all’organizzazione criminosa nel momento in cui era stato adottato l’atto, né vi era prova della sua volontà di contribuire a rafforzare il sodalizio criminoso, considerati i seguenti elementi: l’epoca risalente in cui il contratto era stat stipulato, la recente immissione in possesso del COGNOME, che poteva all’epoca ignorare i collegamenti del COGNOME noti agli altri funzionari della RAGIONE_SOCIALE, l’ini mediazione del COGNOME, nonché il personale interesse remunerativo che orientava la condotta del COGNOME. Quest’ultimo elemento, che lo stesso ricorrente collega alle dichiarazioni eteroaccusatorie del COGNOME del 29 aprile 2015 (pag.4 ricorso) era certamente ignoto al giudice della cautela ed è stato accertato nel corso del dibattimento, tanto da determinare il pubblico ministero a modificare l’imputazione di abuso di ufficio in corruzione.
4.2. Con particolare riguardo alla censura formulata nel secondo motivo di ricorso alla lett.b), la difesa sostiene che il giudice della cognizione sarebbe giunto a escludere il fine di agevolazione del clan camorristico, piuttosto che sulla base della disamina di un diverso compendio istruttorio, sposando un’interpretazione della norma diversa da quella del giudice della cautela, che aveva seguito un superato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità che riconosceva a tale circostanza aggravante natura oggettiva. Si osserva, in proposito, che, oltre a trascurare la chiara indicazione degli argomenti nuovi esaminati dal giudice della cognizione, l’argomento non è in ogni caso idoneo a dimostrare alcun vizio dell’ordinanza impugnata in quanto, ove la giurisprudenza di legittimità, all’epoca di applicazione della misura cautelare, non abbia consegnato approdi ermeneutici uniformi, il giudice della cautela può legittimamente seguire una plausibile opzione ermeneutica laddove il fatto contestato, coerentemente con il progressivo definirsi in itinere del giudizio di fatto e di diritto nelle diverse fasi processuali, sia stato infine diversamen qualificato. Diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l’imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare, senza per ciò solo legittimare, in caso di proscioglimento fondato sull’orientamento opposto, il riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 24006 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 284648 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3. A pag.7 dell’ordinanza impugnata è stato, altresì, descritto il rapporto, emergente direttamente dalle intercettazioni, tra il COGNOME e il COGNOME: si tratt di rapporti cordiali e costanti che prescindevano dai rapporti lavorativi in atto dal ruolo istituzionale rivestito dal COGNOME. La Corte territoriale ha richiamato passo della sentenza di prescrizione laddove si è sottolineato che tali cordiali rapporti con il NOME persisterono anche «in un periodo in cui sarebbe stato
raccomandabile, per un soggetto che ricopriva un ruolo istituzionale tanto rilevante, stargli lontano».
4.4. COGNOME COGNOME giudici COGNOME della COGNOME riparazione COGNOME hanno, COGNOME dunque, COGNOME valorizzato COGNOME tali argomentazioni per mostrare, da un lato, che l’esclusione della circostanza aggravante fosse giunta all’esito di un dibattimento in cui si erano acquisiti ulteriori elementi istruttori, e dall’altro, l’emersione di una condot extraprocessuale, afferente ai rapporti del COGNOME con il RAGIONE_SOCIALE, e processuale, inerente al mendacio reso all’interrogatorio del 13 novembre 2013, idonea a ingenerare nel giudice della cautela l’erronea convinzione della finalità delle condotte del COGNOME rilevante ai sensi dell’art.7 legge n.203/1991; in altre parole, l’emersione della condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso; segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2023