Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48549 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48549 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2023 la Corte di appello di Ancona ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale (custodia cautelare in carcere dal 2 marzo al 28 aprile 2006; arresti domiciliari dal 29 aprile al 29 maggio 2006).
La misura cautelare fu disposta essendo stati ritenuti sussistenti a carico di COGNOME gravi indizi di colpevolezza in relazione ai seguenti reati, commessi in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: artt. 112 n. 1, 605, 61 n. 2 cod. pen. (capo B dell’imputazione); artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo C dell’imputazione); artt. 110, 112 n. 1, 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. (capo E dell’imputazione).
COGNOME era inoltre accusato – rispettivamente ai capi A) e ID) – del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 393 cod. pen. e di quello di cui agli artt. 110, 11 n. 1), 582 , 585 cod. pen. che non consentono l’applicazione di misure cautelari.
Secondo l’ipotesi accusatoria, poiché voleva farsi restituire da NOME COGNOME la somma di € 4.000,00 portata da un assegno che questi aveva indebitamente incassato, tramite NOME COGNOME, COGNOME incaricò NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME di recuperare il credito. Pertanto, il 14 luglio 2005, NOME, COGNOME e COGNOME si recarono da COGNOME; lo costrinsero a salire su un’auto e a seguirli, così privandolo della libertà personale; usarono violenza e minaccia per sottrargli le chiavi della macchina e se ne impossessarono; lo picchiarono, provocandogli una contusione temporo mandibolare e un ematoma al padiglione auricolare (prognosi di giorni 7); dopo aver ottenuto i 4.000 euro richiesti da COGNOME, pretesero da COGNOME altri 6.000 euro come prezzo per riavere indietro l’auto che gli avevano sottratto.
All’esito del dibattimento, con sentenza del 7 marzo 2022 (divenuta irrevocabile nei suoi confronti il 22 luglio 2022), NOME COGNOME è stato assolto dal reato di sequestro di persona contestato al capo B) per insussistenza del fatto (da questo reato anche gli altri imputati sono stati assolti, come reso evidente dalla formula utilizzata). COGNOME è stato assolto, inoltre, «per non aver commesso il fatto», dall’imputazione di tentata estorsione formulata al capo E) (dalla quale sono stati assolti anche NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma non NOME COGNOME). Quanto alla rapina di cui al capo C), il Tribunale di Fermo l’ha ritenuta «assorbita» per tutti gli imputati (dunque anche per COGNOME) nell’esercizio arbitrario di cui al capo A) e questo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. I giudici della cognizione hanno ritenuto che COGNOME avesse
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concorso nel reato di lesioni contestato al capo D); hanno ritenuto che questo reato non fosse assorbito nell’esercizio arbitrario di cui al capo A) e che tra i due delitti vi fosse concorso; hanno preso atto che, come l’esercizio arbitario delle proprie ragioni, anche il reato di lesioni era estinto per prescrizione.
Secondo la Corte di appello ulteriori profili di colpa a carico di COGNOME sarebbero ravvisabili nel comportamento processuale tenuto dopo l’esecuzione della misura, atteso che l’indagato sostenne «di non conoscere o di conoscere solo superficialmente» i coindagati o alcuni di loro e, solo quando le indagini dimostrarono che COGNOME aveva consegnato la somma contante che doveva a COGNOME proprio a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ammise di averla incassata.
Contro l’ordinanza del 9 giugno 2023 NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il
ricorrente deduce, con unico articolato motivo, vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione.
Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe attribuito a COGNOME il ruolo di mandante e istigatore dei reati di cui ai capi B) ed E) che è stato escluso invece nel giudizio di merito. Il difensore sostiene, inoltre, che attribuendo rilievo al fatto che la condotta di cui al capo C) non è stata esclusa, ma ritenuta assorbita nella contestazione di cui al capo A) che è stato dichiarato estinto per prescrizione, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, atteso che il reato di cui all’art. 393 cod. pen. non consente l’applicazione di misure cautelari. La difesa osserva che, all’esito del giudizio di merito, il sequestro dì persona di cui al capo B) è stato ritenuto non sussistente per tutti gli imputati ed è stato escluso il concorso di COGNOME nell’estorsione contestata al capo E). Secondo il difensore, questo dimostrerebbe che COGNOME non fu istigatore delle condotte dei coimputati che erano «interessati per proprio conto al pagamento di altro assegno (apparso sprovvisto di fondi)». In sintesi, la difesa sostiene che, nel decidere sulla domanda di riparazione, la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a valutare il compendio indiziario raccolto nella fase di indagine, mentre ha riprodotto passaggi della sentenza del Tribunale «senza raffronto con la parte motiva del provvedimento cautelare»; raffronto che sarebbe stato necessario «per capire se vi erano le condizioni di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.» e, quindi, se la misura cautelare poteva essere applicata.
Quanto al comportamento tenuto da COGNOME nella fase successiva all’esecuzione della misura cautelare, la difesa sottolinea che, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, le legittime scelte difensive dell’imputato non possono essere ostative al riconoscimento dell’equo indennizzo.
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l’Avvocatura dello Stato con memoria del 23 settembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il
giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza
n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
– che, «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
Così tracciate le coordinate ermeneutiche del giudizio di riparazione, la censura secondo la quale la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento soltanto al contenuto della sentenza di merito senza raffrontarlo col contenuto del provvedimento cautelare non può ritenersi fondata. Neppure può ritenersi fondata l’affermazione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe attribuito a COGNOME il ruolo di mandante e istigatore dei reati di cui ai capi B) ed E) che è stato escluso invece nel giudizio di merito.
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il contenuto dell’imputazione – che è stata integralmente trascritta nel provvedimento impugnato – rende evidente che il quadro indiziario ritenuto sussistente a carico di COGNOME si fondava sull’assunto che egli avesse incaricato i coindagati (poi coimputati) di riscuotere per lui da NOME COGNOME un credito
di 4.000 euro così concorrendo, quanto meno ai sensi dell’art. .116 cod. pen., nei reati di rapina, estorsione e sequestro di persona che gli stessi commisero quali autori materiali.
Come l’ordinanza impugnata ha chiarito, all’esito del giudizio di cognizione:
il sequestro di persona contestato al capo B) è stato ritenuto non sussistente;
è stato escluso che COGNOME avesse concorso all’estorsione di cui al capo E);
si è ritenuto che la violenta sottrazione delle chiavi contestata al capo C) non integrasse una rapina, ma fosse parte della condotta minacciosa e violenta finalizzata alla riscossione del credito.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata non attribuisce a COGNOME il ruolo di mandante e istigatore dei reati di cui ai capi B) ed E), che è stato escluso nel giudizio di merito. Osserva invece che, secondo i giudici della cognizione, COGNOME aveva incaricato i coimputati di riscuotere un credito di 4.000 euro che vantava nei confronti di COGNOME e questo incarico comprendeva l’uso di violenza o minaccia. Sottolinea, infatti, che il reato di cui all’art. 393 cod. pen. è stato ritenuto sussistente (ancorché estinto per prescrizione) e che, secondo il Tribunale di Fermo, COGNOME aveva concorso nel reato di lesioni (estinto anch’esso per precrizione).
La Corte di appello ha escluso il diritto alla riparazione sottolineando che, per recuperare il proprio credito, NOME rivolse a «soggetti terzi pregiudicati» e tale comportamento, gravemente colposo’ ebbe diretta rilevanza causale nell’applicazione della misura cautelare. Ha dunque attribuito rilievo, ai fini della sussistenza della colpa ostativa, a una condotta che il giudizio di cognizione non ha affatto escluso, tanto da aver ritenuto il concorso di NOME nelle lesioni materialmente provocate da NOME e COGNOME.
Non rileva in contrario, come il ricorrente vorrebbe sostenere, che quei fatti siano stati ritenuti integrare reati (art. 393 e art. 582 cod. pen.) per i quali nessuna misura cautelare avrebbe potuto essere applicata. Le condotte in esame, infatti, furono valutate dal giudice della cautela quali indizi del concorso nella estorsione (delitto che, in concreto, poteva concorrere con i reati di cui gli artt. 393 e 582 cod. pen.) e i giudici della cognizione non hanno escluso che una estorsione sia stata commessa; hanno escluso soltanto che NOME vi abbia concorso perché lo hanno assolto da questa imputazione «per non aver commesso il fatto».
Nel ritenere che la condotta sopra indicata fosse caratterizzata da grave imprudenza e sia perciò ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, l’ordinanza impugnata ha sviluppato un ragionamento congruo, non
contraddittorio né illogico e immune dalle censure che gli vengono addebitate. Ed invero, non è contraddittorio né illogico affermare che sia gravemente imprudente la scelta di avvalersi, per la riscossione di un credito, di soggetti pregiudicati.
Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta’ consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Va ricordato in proposito che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen. e, pertanto, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ogni condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
L’ordinanza impugnata, riferisce peraltro (pag. 10) di un ulteriore comportamento colposo che il ricorrente non ha contestato. Riferisce, infatti, che, dopo l’arresto di NOME COGNOME, COGNOME contattò NOME COGNOME cercando di convincerlo a ritirare la deu ) ncia che aveva sporto ed è evidente che tale imprudente comportamento poteva essere interpretato come indizio del concorso di COGNOME nei reati ascritti ad COGNOME.
Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso non merita accoglimento sicché non è necessario approfondire l’ulteriore argomento, speso dalla difesa, secondo il quale dopo le modifiche introdotte all’art. 314 cod. proc. pen. dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, le scelte difensive legittimamente adottate dall’imputato non potrebbero avere più alcun rilievo nell’escludere il diritto all’equo indennizzo.
È opportuno, tuttavia, ricordare che l’interpretazione della norma novellata non può essere quella – radicale – che la difesa propone. È stato affermato, infatti, che «anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente
rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio delle facoltà difensive» (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., I2v. 283453) e che «il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).
Per quanto esposto, il ricorso non merita accoglimento. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ministero resistente, che liquida in euro mille.
Cosi deciso il 25 ottobre 2023