Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5029 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 giugno 2025 , la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da NOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 26 gennaio 2017 al 17 marzo 2017 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 18 marzo 2017 al 23 gennaio 2018 in regime di arresti domiciliari, per essere stato accusato dei reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. , quale appartenente alla cd RAGIONE_SOCIALE Piromalli, e all’art. 12 quinquies del d.l. n.306 del 1992. Il ricorrente ha dedotto di essere stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi del 21 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 luglio 2021.
Nel respingere l’istanza di riparazione la Corte territoriale , dato atto che, quanto al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. , l’ordinanza cautelare era stata annullata per difetto dei gravi indizi, riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla custodia cautelare quanto alle restanti imputazioni riguardanti i reati di cui all’art. 12 quinquies del d.l. n.306 del 1992 e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art.314 cod.proc.pen.
Il giudice della riparazione valorizzava, ai fini della esclusione dell’indennizzo, gli elementi indicativi di un agire gravemente imprudente del COGNOME, che aveva colposamente operato intestando fittiziamente alla moglie COGNOME NOME le società facenti capo a lui ed al cognato COGNOME NOME.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del NOME per due motivi. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al mantenimento della detenzione. La Corte territoriale aveva palesemente travisato quanto accertato nella sentenza assolutoria, facendo riferimento alla qualità del COGNOME NOME quale associato alla consorteria mafiosa, fatto invece escluso dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, che lo aveva assolto; ed aveva inoltre affermato che le società intestate fittiziamente alla RAGIONE_SOCIALE avrebbero illecitamente operato, mentre tale circostanza era stata ritenuta non provata dalla sentenza assolutoria. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. I reati contestati ai sensi dell’art. 12 qui nquies del d.l. n.306 del 1992 non dovevano infatti considerarsi contestati nella forma aggravata, stante l’intervenuta assoluzione per il reato di cui all’art. 416 bis, che escludeva quindi ogni collegamento ed agevolazione a consorterie mafiose, elemento espressamente escluso nella sentenza assolutoria, debitamente riportata. Conseguentemente, non era stato rispettato il termine di fase di cui all’art. 303 cod. proc. pen., essendo
trascorsi più di tre mesi dalla data di esecuzione della ordinanza di custodia cautelare e l’emissione del decreto di rinvio a giudizio.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di int ervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di ‘causa ed effetto’. E’ altresì consolidato il principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 , Rv. 247867 -01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 -01).
La Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa rilevando che il ricorrente, che aveva intestato fittiziamente alla moglie COGNOME NOME e a COGNOME NOME le quote delle società RAGIONE_SOCIALE facenti capo a lui ed al cognato COGNOME NOME, avrebbe ingenerato la falsa apparenza dell’illecito, dal momento che le predette società operavano illecitamente, conseguendo indebiti vantaggi fiscali. Sul punto, si contesta nel ricorso che non sarebbe stata accertata, nelle sentenze di merito, né l’ appartenenza del COGNOME NOME al sodalizio criminale, né sarebbero
state accertate le operazioni illecite compiute dalle società fittiziamente intestate al COGNOME NOME.
4. E’ pacifico il principio per cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 , Rv. 247867 -01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 -01). Orbene, l ‘ordinanza impugnata cita espressamente (pag.6) il passaggio della sentenza di assoluzione secondo cui, per stessa ammissione del NOME, le quote sociali delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano state fittiziamente intestate alla moglie COGNOME NOME al fine di ottenere vantaggi fiscali legati all ‘impre nditoria femminile. Non è dunque illogica, ma risulta anzi conforme ai principi la considerazione della Corte territoriale secondo cui una gestione del tutto irregolare e contra legem della attività imprenditoriale è condotta connotata da macroscopica violazione di leggi e, come tale, gravemente colposa. Questa Corte ha già considerato che costituisce condotta gravemente colposa l’avere agito nella consapevolezza delle illegalità delle operazioni compiute per il tramite delle società fittiziamente intestate, a prescindere alla contezza relativa all’operare in un contesto di criminalità organizzata (Sez.4., n.39518 del 20 novembre 2025, n.m). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudizio non si è basato su elementi esclusi dalla sentenza di assoluzione, ma su fatti accertati che, come detto, seppur insufficienti ai fini della condanna, sono stati ritenuti idonei a configurare la colpa grave ostativa in base ai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
5.Venendo al l’esame del secondo motivo, occorre valutare se l’originaria istanza ex art. 314 cod.proc.pen. consenta di individuare il titolo ed i presupposti della domanda ai sensi del comma 2 ( cd. ingiustizia formale). E’ stato infatti già chiarito da questa Corte di legittimità che ‘ il procedimento ex art. 314 cod.proc.pen. si connota come un procedimento civile che si innesta nel processo penale, pur attenendo ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e pur essendo regolato dal codice di rito penale. In base ai principi disciplinanti il processo civile, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare i fatti estintivi o modificativi. Il giudice ha poi il poteredovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su fatti non dedotti e allegati in giudizio dalle parti ‘ (così Sez. 4 – , n. 41215 de l 19/09/2024, Rv. 287257 -01, in motivazione, cfr. anche Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261; Sez. 4, n. 23630 del 02/04/2004, Rv. 229074).
Tanto chiarito, va rilevato che l’odierno ricorrente, nella originaria domanda, nulla ha dedotto in ordine al superamento del termine di fase relativamente alla custodia cautelare subita, deducendo quindi esclusivamente profili inerenti alla ingiustizia cd ‘ sostanziale’. Il ricorrente, dunque, non solo non ha esplicitato il titolo della domanda, ma non ha neppure compiutamente individuato gli elementi costitutivi della medesima, come era suo onere. Non può quindi esaminarsi la doglianza relativa al profilo di ingiustizia cd ‘ formale’, poiché mai dedotta nel presente giudizio.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME