Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42210 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 marzo 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arrest domiciliari per il delitto di cui agli artt. 56, 110 cod. pen.; 73 e 80 D.P.R. ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale era stato assolto dal Tribunale di Palmi, con sentenza passata in giudicato.
1.1. Per la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza nei suoi confronti dell’ipotesi delittuosa di illecita importazione di sostanze stupefacenti dal Costarica, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite da una complessa attività di indagine riguardante un ingente traffico transnazionale di droga operante tra il Costarica, gli Stati Unite e l’Italia, come il COGNOME, pe come emerso dagli esiti delle disposte operazioni di intercettazione, avesse ricoperto un ruolo di primario rilievo nella vicenda, in particolar modo agendo nell’interesse di NOME COGNOME – posto al vertice di un sodalizio criminoso dedito a tali illeciti traffici, operante nel territorio di Gioia Tauro – cui aveva garanti poter acquisire dai broker navali tutte le informazioni e i contatti necessari a consentire lo scarico e lo sdoganamento presso il porto di Gioia Tauro di un container contenente l’illecito carico di droga.
Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come l’indicata condotta dell’istante, non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, fosse espressiva di una colpa grava ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio, per come, in particolare, evincibile: dalla frequenza dei rapporti avuti con il COGNOME, sovente seguiti da colloqui intercorsi tra quest’ultimo ed il fornitore sudamericano; dal prodigarsi del COGNOME per dare parvenza di liceità alla svolta attività di importazione; dall’utilizzo di frasi sintomatiche del riferimento a non chiari traffici – come raccomandazione fatta al COGNOME di non far approdare il carico al porto di Livorno, per i maggiori rischi che ne sarebbero scaturiti -; dalla circostanza che spesso venivano organizzati degli incontri de visu tra il COGNOME e il COGNOME, come quello realizzato subito dopo l’intervenuto arresto di COGNOME COGNOME, altro soggetto posto pure al vertice dell’organizzazione criminosa.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo,
erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., travisamento del fatto assolutorio e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando l’insussistenza di una sua condotta gravemente colposa, incidente nell’adozione della sofferta misura restrittiva.
Il giudice della riparazione avrebbe effettuato un macroscopico travisamento dei fatti, soprattutto in ordine all’interpretazione della natura e della frequenz dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e il NOME, avendo erroneamente omesso di considerare quanto, invece, accertato dal giudice di merito nella sentenza di assoluzione, per cui il COGNOME avrebbe fornito al coimputato una mera attività di ausilio tecnico, unicamente finalizzata ad agevolarlo nel disbrigo di complesse questioni burocratiche, senza avere consapevolezza dei fini illeciti realmente perseguiti da parte del COGNOME.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugNOME, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell’art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).
Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell’art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare
subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi de suddetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato h tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità
giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della Itbertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419-01).
3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 3238:3 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l’impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente.
Alla stregua di quanto chiarito dalla Corte di appello, infatti, risult giudizialmente accertato come il COGNOME avesse svolto un ruolo di assoluto rilievo agendo quale soggetto operante nell’interesse del COGNOME, da lui coadiuvato nell’opera di acquisizione presso i broker navali di tutte le informazioni e i contatti necessari a garantire lo scarico e lo sdoganamento presso il porto di Gioia Tauro di un container contenente la droga proveniente dal Costarica.
Per come congruamente esplicato dal giudice della riparazione, con motivazione esente da ogni evidenziata illogicità, la condotta dell’istante, non smentita nella sua storicità dal giudice di merito, si è posta in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, tenuto conto: della frequenza dei rapporti avuti con il COGNOME, spesso seguiti da colloqui con il fornitore sudamericano; dal prodigarsi del CaiDarrotta per dare parvenza di liceità
alla svolta attività di importazione; dall’utilizzo di frasi sintomatiche riferimento a non chiari traffici – come la raccomandazione fatta al COGNOME di non far approdare il carico al porto di Livorno, per i maggiori rischi che ne sarebbero scaturiti -; dalla circostanza che sovente il COGNOME e il COGNOME avessero organizzato incontri di persona, come quello, particolarmente significativo, avuto subito dopo l’arresto del COGNOME.
La Corte di appello ha, quindi, congruamente qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.
Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugNOME si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al GLYPH riconoscimento dell’indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.
La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l’esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento impugNOME.
In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente