Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 616 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SANTA MARINA SALINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Messina con ordinanza assunta in data 7 Ottobre 2021 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierna ricorrente COGNOME NOME in relazione ad un periodo di esecuzione pena, risultato indebito, laddove la ricorrente aveva dato esecuzione nei termini prescritti all’ordine di demolizione del manufatto abusivo cui era subordiNOME il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
Il giudice distrettuale, pure riconoscendo che la domanda riparativa rientrava nello spettro di applicazione del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto si era trattato di pena sofferta in eccedenza in ragione di un ordine di esecuzione illegittimo (ipotesi espressamente prevista dalla pronuncia additiva RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale 310/96), nondimeno escludeva la riparazione in quanto era mancata l’esecuzione di una pena sostanzialmente detentiva, per essere stata eseguita in carcere o in detenzione domiciliare, laddove la ricorrente era stata sottoposta, per analogo periodo di pena ingiusta, alla misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova quale modalità esecutiva di una pena detentiva che non poteva essere ad essa equiparata per gli effetti di cui all’art.314 cod.proc.pen., non avendo essa natura propriamente detentiva o custodiale, e le cui prescrizioni esecutive non erano in grado di modificarne la sostanza.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME denunciando violazione di legge laddove, partendo da una disamina normativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova, valutando le prescrizioni in concreto assegnate alla misura RAGIONE_SOCIALE‘affidamento applicata alla ricorrente e richiamando giurisprudenza di legittimità che riconosceva la suddetta equiparazione, assumeva la assoluta corrispondenza tra sanzione espiata tramite l’affidamento in prova e la sanzione detentiva.
Si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE tramite l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di confronto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità
Invero la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con valutazione assolutamente condivisibile, ha escluso che sia indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale trattandosi di misura alternativa non implicante privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (sez.4, n.39766 del 23/05/2019, COGNOME, Rv.277559, conf. sez.4, n.35705 del 20/06/2018, COGNOME, Rv.273425) e ciò lo ha fatto all’esito di iter motivazionale articolato che pure ha pure esamiNOME e contraddetto, con argomentare del tutto coerente con la lettera e la funzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto riparativo, gli spunti offerti alla riflessione da un isolato precedente contrario (sez.3, n.43550 del 8/07/2016, COGNOME, Rv.267928), iter motivazionale con il quale la difesa RAGIONE_SOCIALEa omette assolutamente di confrontarsi.
Invero la difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si è limitata ad affermare Vequiparabilità RAGIONE_SOCIALEa misura alternativa alla detenzione, costituita dall’affidamento in prova, con le restrizioni connesse alla misura custodiale senza considerare che l’art.314 cod.proc.pen. àncora la riparazione ad una situazione di afflittività determinata dalla assoluta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che può essere riconosciuta esclusivamente alle misure cautelari detentive e che il periodo durante il quale l’imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato neppure tra le conseguenze afflittive “indirette” RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca “ah origine” il presupposto giuridico per l’esistenza stessa del diritto alla riparazione (sez.4, n.32233 del 20/06/2018, COGNOME, Rv.273430; sez.3, n.55787 del 27/11/2017, COGNOME, Rv.271808).
2.1 Tale approdo risulta poi del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, infatti, tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza e la cui operatività ricorre solo in caso di violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 (cfr. sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328) nei quali si fa espresso riferimento alla
privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà (nello stesso senso sez.4, 20.6.2018 COGNOME Rv.273425; sez.4, 20.6.2018, COGNOME cit.).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata alle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.616 cod.proc.pen., nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE le cui argomentazioni sono risultate fondate e pertinenti: spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.10.2022