Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7492 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
in proc. COGNOME NOME nata a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dr.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari i il 3-10 ottobre 2024 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’in/eresse di NOME COGNOME, la quale è stata ristretta in custodia cautelare, prima,,z in carcere (dall’8 giugno 2020 al 12 ottobre 2020) e, poi, agli arresti domiciliari (dal 12 ottobre 2020 al 2 novembre 2020), in relazione alle accuse di concorso in detenzione di un fucile mitragliatore e di altre cinque armi da guerra ; al fine di vendicare l’omicidio del padre (violazione degli artt. 416 bis.1 cod. pen. e 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 2 ottobre 1967, n. 895), accusa da cui è stata assolta, con la formula “per non avere commesso il fatto”, con sentenza del 10 ottobre 2021, irrevocabile il 4 marzo 2022, del Tribunale di Trani, dopo che già il Tribunale per il riesame di Bari l il 2 novembre 2020, decidendo a seguito di rinvio dalla RAGIONE_SOCIALE.C., aveva annullato l’ordinanza cautelare e ordinato l’immediata liberazione RAGIONE_SOCIALE‘imputa, se non detenuta per altra causa, per la ritenuta insussistenza del quadro indiziario.
Ha liquidato, quindi, alla donna la complessiva somma di 40. ,000,00 euro.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, tramite Avvocatura erariale, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il primo).
2.1. Con il primo motivo censura violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e motivazione carente, insufficiente e manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla insussistenza nel comportamento RAGIONE_SOCIALEa donna del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Ferma l’autonomia valutativa del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, richiamati i principi, puntualizzati dalla S.C., che governano la materia de qua, si osserva che il quadro probatorio è stato giudicato insufficiente e non già mancante dai giudici che hanno pronunziato l’assoluzione e che le circostanze di fatto valorizzate dal G.i.p. erano tali da giustificare pienamente, in quel momento, l’applicazione di misura cautelare. L’ipotesi investigativa che si stesse programmando di vendicare l’uccisione di NOME COGNOME, ucciso il 25 luglio 2019, padre di NOME COGNOME, la quale si poneva, secondo gli inquirenti, quale ispiratrice RAGIONE_SOCIALE‘azione, persino proponendo di agire da esecutrice materiale, era emersa dal contenuto di alcune intercettazioni, che l’Amministrazione ricorrente richiama, mentre il Tribunale che ha assolto la donna ha ritenuto che, pur essendo a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa detenzione da parte di altri di armi, ciò non dimostrerebbe il concorso nel reato. Da qui – si stima – discende la correttezza del provvedimento cautelare genetico.
Sottolinea, inoltre, il RAGIONE_SOCIALE che la donna nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogator garanzia i il 15 giugno 2020 1 si è avvalsa RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere.
Il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sarebbe illogico sia nella misur cui assume che il GRAGIONE_SOCIALEp. aveva già a disposizione tutti gli elementi per esclud coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa donna, essendo lo stesso il compendio probatorio utilizzat dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e da quello del merito, sia quando afferma che l’int omicidiario non venne realizzato per l’intervento RAGIONE_SOCIALEe Forze di polizia.
Infatti, la donna sarebbe stata in realtà connivente, come espressament affermato dal Tribunale di Trani, che alle pp. 54-56 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assoluto (che si riferiscono) ha ritenuto che la stessa fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa detenz illegale di armi. E la connivenza, come affermato da più pronunzie RAGIONE_SOCIALEa S.C. c si richiamano, è circostanza di fatto ostativa al riconoscimento del di all’indennizzo per ingiusta detenzione.
Inoltre, si sottolinea la irrilevanza, al fine in esame, RAGIONE_SOCIALEa ma attuazione del piano omicidiario a causa RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziari
Infine, si rammenta esistere – eccezionalmente – l’obbligo in capo cittadino di denunzia in materia di armi e di esplosivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110.
2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. ed omessa motivazione sul punto RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per la riparazione per ingiusta detenzione.
Non solo, infatti, la Corte di appello non ha preso in considerazione concorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa, almeno lieve, RAGIONE_SOCIALEa donna, colpa lieve che si riti essere sussistente da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente e che avrebbe dovu comportare una riduzione del quantum, ma ha anche aumentato la somma risultante dal calcolo meramente aritmetico.
Si chiede, dunque, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con vittoria di spese di tutti gradi di giudizio.
Il Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 6 dicemb 2024/ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primo motivo (sull’an del riconoscimento del diritto alla equ riparazione), risulta tranciante il rilievo che si rinviene nella requisitoria d di legittimità. Infatti la Corte di appello, in realtà, ha ragionato nel s
riconoscere un’ipotesi di “ingiustizia formale” ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod. proc. pen., dato che l’ordinanza cautelare costitutiva del G.i.p. è stata annullata dal Tribunale per il riesame, decidendo in sede di rinvio, e ne è seguita l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Dunque – condivisibilmente – il P.G. richiama il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663, secondo cui «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»; nello stesso senso, le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Min. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270102 («La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. (Fattispecie in cui la S. C. ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo di considerare che la valutazione del Tribunale del riesame circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall’indagato che, di fronte al AVV_NOTAIO, si era invece avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere)»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie la Corte di appello ha dato atto che i divergenti approdi sono dipesi dalla valutazione del medesimo compendio intercettativo.
Sul tema del silenzio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in interrogatorio deve ribadirsi quanto già puntualizzato in numerose occasioni (ad esempio, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017, secondo cui «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato su elementi di indagine significativi, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa
facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione».
Infine, come ha osservato il P.G., non ha rilievo nel caso di specie l’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa le gg e n. 110 del 1975, che ri g uarda l’ipotesi di smarrimento o di furto di armi o di parte di esse da parte del so gg etto che le g almente le deten g a.
In relazione al secondo motivo (sul quantum debeatur), osserva il Colleg io che l’aumento RAGIONE_SOCIALEa somma, da circa 31.000,00 a 40.000,00 euro, è ade g uatamente motivato (v. pp. 6-9 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza) con riferimento alle condizioni di salute RAGIONE_SOCIALEa donna ; inoltre, co g lie nel se g no il P.G. allorchè richiama il principio di diritto secondo cui «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza “ab ori g ine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, non potendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione neppure valutare – al diverso fine RAGIONE_SOCIALEa eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo – la condotta colposa lieve» (Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 ; in termini, tra le altre, v. Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993, e Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Lon go, Rv. 276091).
Discende il ri g etto del ricorso e la condanna del ricorrente, per le gg e (art. 616 cod. proc. pen.), al pa g amento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
,, ido 3′
Rig etta il ricorso e condanna il NOME NOME pa g amento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 08/01/2025.
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