Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43987 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43987 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette,LsettUte le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 marzo 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla restrizione agli arresti domiciliari, per un totale di 15 giorni, inflittagli nella ritenuta indiziaria integrazione del delitto previsto dall 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
1.1. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, in particolare, rigettato la richiesta e art. 314 cod. proc. pen. sul presupposto che in sede di appello – proposto dal P.M. a seguito di sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti del COGNOME – l’imputato non fosse stato prosciolto con pronuncia di merito, ma per essere stato dichiaro estinto il reato per intervenuta prescrizione, nella ritenuta mancata evidenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sua non colpevolezza.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMENOME a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa illogicità, riguardo al mancat riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Avrebbe, in particolare, errato la Corte territoriale per avere – senza, peraltro, esprimere adeguata motivazione sul punto – fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa sua istanza ex art. 314 cod. proc. pen. sul presupposto che il reato ascrittogli fosse stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in sede di appello laddove, invece, la modalità con cui era stata redatta la sentenza di secondo grado lascerebbe comprendere come l’estinzione per prescrizione avrebbe riguardato altri coimputati, e non già la posizione del COGNOME, rispetto a cui la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione assolutoria di merito pronunciata da parte del primo giudice.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza eccepita.
In termini generali, il Collegio rileva la correttezza del principio richiamato dalla Corte di merito nell’ordinanza impugnata, per cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione in caso d estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia formale RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (così, Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Dannia, Rv. 262396-01, con riferimento ad una fattispecie in cui era stata esclusa la configurabilità del diritto all’indenniz nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gl arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l’archiviazione per prescrizione del reato all’esito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti a P.M.).
2.1. Nel caso di specie, tuttavia, risulta dagli atti – di cui è consentita visione, stante la natura RAGIONE_SOCIALEa doglianza eccepita – che il COGNOME era stato assolto in primo grado dall’unica imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto, con sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 19 luglio 2013.
E’, poi, indicato nella sentenza di secondo grado che era stato interposto appello nei suoi confronti da parte del P.G., senza risultare tuttavia – sia pur in carenza di alcuna specifica precisazione successiva – che lo stesso fosse stato accolto, in particolar modo considerato che il COGNOME non è stato indicato tra coloro rispetto a cui la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro del 19 gennaio 2018 ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il presupposto su cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto di escludere il riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. risulta, pertanto, del tutto erroneo, non essendovi stata nei confronti del COGNOME alcuna pronuncia in sede di appello di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nella ritenuta mancata evidenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sua non colpevolezza.
Ne consegue il necessario annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, cui viene demandata
anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente