Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40484 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40484 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 marzo 2023 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME in relazione alla sofferta restrizione in carcere e poi agli arresti domicilia per il delitto di cui all’art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen., rispetto al quale stata pronunciata, nel corso dell’udienza preliminare del 18 febbraio 2022, sentenza di non luogo a procedere da parte del G.U.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, per essere risultati gli elementi acquisiti insufficienti e non idonei sostenere l’accusa in giudizio.
1.1. Per la Corte di appello di Ancona, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza dell’ipotesi delittuosa contestata all’imputato, ha comunque accertato, per come evidenziato in un’informativa redatta dalla RAGIONE_SOCIALE Ascoli Piceno e ritenuto dal G.I.P. ai fini dell’applicazione della misura cautelare – quale indice di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’integrazione del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere – come lo NOME fosse stato sottoposto a precedenti arresti in flagranza, in procedimenti riuniti a quello in trattazione, ed in particolare per un’ipotesi di favoreggiamento posta in essere aiutando i coindagati COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, autori di precedenti furti aggravati in abitazioni, ad eludere le ricerche dell’autorità e ad assicurarsi il profitto della loro azione criminosa, sia ospitandoli presso la sua dimora e chiudendo la porta in faccia agli operanti che li stavano inseguendo, che tentando di occultare i preziosi da loro sottratti presso un letto a scomparsa.
Il giudice della riparazione ha, conseguentemente, rigettato la richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. evidenziando come l’indicata condotta dell’istante, non smentita nella sua storicità, fosse espressiva di una colpa grava ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione.
Il ricorrente lamenta la natura del tutto inconferente dell’argomento utilizzato dal giudice della riparazione per escludere il riconoscimento dell’invocato beneficio, avendo desunto la ricorrenza di una colpa grave ostativa, di rilievo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., da un aspetto non causalmente
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collegato alla custodia cautelare da lui subita per l’indiziaria integrazione del delitto ex art. 416 cod. pen., unico rispetto al quale la Corte di appello avrebbe dovuto espletare il giudizio ex ante, volto a verificare se la sua condotta fosse stata tale da ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Il fatto, cioè, che l’istante avesse solo in una circostanza perpetrato un delitto di favoreggiamento – per cui è stato, peraltro, giudicato in un procedimento distinto – non avrebbe dovuto assumere incidenza alcuna ai fini della valutazione di esso quale condotta dolosa o gravemente colposa, integrante una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo per la custodia cautelare sofferta dallo NOME quale soggetto indagato per il diverso reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria scritta con motivi nuovi e aggiunti, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
In termini troncanti, infatti, assume rilievo il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, COGNOME, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 272993-01) – in applicazione dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663-01 – per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALE condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neppure valutare nemmeno al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo – la condotta colposa lieve.
Ciò, all’evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, essendo stata emessa dal G.U.P. sentenza di non luogo a procedere nei confronti dello NOME sulla base dei medesimi elementi sottoposti all’esame del giudice della cautela, sul presupposto che essi non fossero sufficienti e idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell’istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l’efficienza causale della condotta dell’indagato sull’adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell’errore dell’Autorità giudiziaria.
Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente