Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13073 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13073 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata ad ALATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari sofferta dall’ 11 luglio 2012 al 18 marzo 2013.
La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico della COGNOME gravi indizi del reato di cui all’art. 572 cod. pen. e di quello di all’art. 605 cod. pen. costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni rese da vicini casa delle anziane persone offese. Con sentenza del 20 dicembre 2018 (irrevocabile il 5 maggio 2019) la COGNOME è stata assolta da tali imputazioni perché il fatto non sussiste.
Contro l’ordinanza di rigetto della domanda, per mezzo del difensore munito di procura speciale, l’interessata ha proposto tempestivo ricorso.
Con unico articolato motivo la difesa si duole che la Corte territoriale abbia incentrato la propria motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali la misura cautelare fu disposta senza indicare con quale condotta colposa l’indagata avrebbe contribuito all’adozione ci al mantenimento di tale misura. La difesa osserva che l’unico elemento evidenziato in tal senso è rappresentato dal riferimento all’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale la COGNOME avrebbe reso dichiarazioni insufficienti ad inficiare il quadro indiziario avendo ipotizzato un intento calunnioso da parte delle vicine d:i casa derivante da ragioni di natura economica e rimasto indimostrato.
La difesa sottolinea che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione non può essere individuata nella maggiore o minore capacità di difendersi e sostiene che l’ordinanza impugnata è gravata da un vizio motivazionale che trova origine in una errata interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l’Avvocatura dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la
riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ‘ingiusta’, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4 n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione “ex ante” e secondo un iter logicd-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
– che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09,2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
4. L’ordinanza impugnata non fa buon governo di tali principi. Si limita infatti ad affermare che il quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela era grave, giustificava la privazione della libertà personale e che la misura fu confermata dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 17 settembre 2012. Non spiega però attraverso quale condotta dolosa o gravemente colposa, diversa da quelle che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate, la COGNOME abbia contribuito a far apparire fondate le accuse, così concorrendo all’adozione del provvedimento privativo della libertà personale. L’ordinanza contiene un unico riferimento in tal senso costituito dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia. La Corte territoriale osserva che l’indagata si limitò ad offrire al giudice una «indimostrata costruzione alternativa», ma non prova neppure a spiegare quali elementi ella avrebbe potuto e dovuto indicare al fine di
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scalfire l’impianto accusatorio. Non sostiene dunque che la COGNOME sia s reticente o abbia mentito e si limita a sottolineare che l’assoluzione disposta «con formula dubitativa», «all’esito di un complesso procediment dibattimentale».
5. Tanto premesso si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità tema di riparazione per l’ingiusta detenzione è concorde nell’attribuire r anche al comportamento processuale dell’indagato. Si è sostenuto infatti che reticenza e il mendacio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, po rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sc mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all’org inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elem acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Mag Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 251928; Sez. 3 n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419). Si deve osservare però: da lato, che questa pronunce non consentono affatto di valutare come gravemente colposa una difesa poco efficace; dall’altro, che la reticenza e il men possono aver rilevanza al fine di escludere il diritto alla riparazione solo se avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del qua indiziario e perciò deve emergere dagli atti che l’imputato avrebbe potuto, c proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, COGNOME, 242759; Sez. n. 29967 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 d 23/10/2015, COGNOME, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/201 Rv. 267393).
L’ordinanza impugnata non spiega quali circostanze la ricorrente avrebbe omesso di comunicare agli inquirenti, ma, soprattutto, non spiega perch sostenendo che le persone che l’avevano accusata avevano motivi di ostilità suoi confronti e potevano essere animate da un intento calunnioso, avrebbe re più attendibili le loro dichiarazioni. A ben guardare, infatti, La Corte terr non sostiene che ciò sia avvenuto, ma si limita ad affermare che la versi difensiva della COGNOME, per la sua genericità, non fu in grado di «scalfire» il indiziario.
6. Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui si demanda regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda altresì la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 8 marzo 2023