Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49524 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita (in stato di custodia cautelare in carcere dal 26 luglio 2013 al 2 settembre 2013) in un procedimento penale, nel quale gli erano GLYPH stati contestati la partecipazione ad un’associazione per delinquere capeggiata da NOME COGNOME finalizzata a porre in essere truffe assicurative e numerosi delitti scopo. In particolar9 a COGNOME era stato contestato di avere, nella qualità di perito assicurativo incaricato dall’RAGIONE_SOCIALE Lamezia terme, fornito un contributo al rafforzamento sul territorio della RAGIONE_SOCIALE, procedendo alla quantificazione dei danni fittiziamente denunciati sulle autovetture coinvolte in falsi sinistri stradali fornendo un apporto per la perpetrazione di plurime truffe ai danni della RAGIONE_SOCIALE, con la realizzazione di profitti ingiusti da reimpiegare nel finanziamento delle altre attività illecite della cosca.
L’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Gip era stata annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Con sentenza dell’9 giugno 2015 il Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva assolto COGNOME da alcuni capi perché il fatto non sussiste e da altri capi per non aver commesso il fatto. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 18 luglio 2016, irrevocabile il 2 dicembre 2016, aveva confermato la pronuncia di primo grado.
La Corte della riparazione ha accolto la domanda, liquidando la somma di euro 9,196,98 euro, calcolata moltiplicando il coefficiente giornaliero di 235,82 euro (ricavato dalla divisione dell’importo massimo indennizzabile pari a 516.546,00 euro per i giorni di durata massima della custodia cautelare), per i trentanove giorni di detenzione subita.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e l’assenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della detenzione. Il difensore osserva come nella istanza di riparazione fossero stati rappresentati e debitamente documentati la perdita di lavoro con danno economico e professionale, lo stato di disoccupazione e la difficoltà di reinserimento nella professione, il danno mediatico e il danno alla salute conseguente allo stato depressivo a cagione della detenzione subita. La Corte di Appello, pur avendo premesso che la riparazione deve essere determinata tenendo conto della durata della p+azione della libertà personale, delle sue
caratteristiche e delle conseguenze personali e famigliari derivanti da tale privazione, si era poi limitata a calcolare l’indennizzo sulla base del solo calcolo aritmetico, senza soffermarsi sulle ulteriori voci di danno, debitamente rappresentate. In particolarg. la Corte non aveva tenuto conto che, pur nella brevità della custodia, le diverse voci di danno elencate nell’art. 643 cod. proc. pen, devono essere tenute in conto, quando la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti o comunque molto gravi tali da richiedere una rideterminazione dell’indennizzo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
I144inistero resistente, per il tramite dell’ Avvocatura dello Stato, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 315 cod. proc. pen., relativo a0 procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell’indennizzo si limita a stabilire che l’entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, GLYPH le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna.
I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell’entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo fissato dall’art. 315 comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei
anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L’importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell’importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.
La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex multis, Sez. 4 n. 32891 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258833).
Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv 259237).
L’effetto lesivo maggiore può essere rappresentato dal danno alla salute, anche sub specie di salute psichica (Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Min. Economia e Finanze, Rv. 250004 secondo cui “in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico), dal danno economico determinato dalla perdita dell’attività lavorativa e dalla difficoltà di reinseriment Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Ministro del Tesoro in proc. Grasso Rv. 193382 01), dal danno creato dal clamore mediatico (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277510; Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284496 secondo cui ” ai fini della configurabilità dello ” strepitus fori” di cui tener cont nella liquidazione dell’indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita).
In coerenza con l’obbligo della motivazione da parte della corte della riparazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo in via equitativa, si è affermato che
il controllo sulla congruità della somma GLYPH liquidata GLYPH è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, COGNOME, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, COGNOME, Rv 246424).
3.Nel caso di specie la Corte, come rilevato dal ricorrente, pur a fonte delle puntuali allegazioni da parte del soggetto istante di danni specifici ulteriori rispett a quelli fisiologicamente ricollegati alla perdita della libertà personale, si è limita a determinare l’indennizzo sulla base del solo calcolo aritmetico, senza dare conto delle ragioni per cui gli ulteriori danni maggiori rappresentati non dovessero essere presi in considerazione.
In particolare, la Corte non si è soffermata, né in positivo, né in negativo sul danno alla salute rappresentato e documentato attraverso relativa documentazione medica, sul danno determinato dallo strepitus fori, a seguito della pubblicizzazione della detenzione, documentato attraverso ritagli di stampa, sul danno determinato dalla difficoltà di reinserimento nel proprio ambiente lavorativo e dei conseguenti riflessi sulla capacità di reddito, documentati dalla documentazione patrimoniale.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro, cui va demandata la regolamentazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
-Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro, cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso in’orna 1’8 novembre 2023