Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6281 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE contro NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 18 gennaio – 21 febbraio 2024 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, che è stato ristretto agli arresti domiciliari per 337 giorni (dal 3 novembre 2016 al 6 ottobre 2017) in relazione all’accusa di corruzione, da cui è stato assolto, per insussistenza del fatto, dal Tribunale di Roma con sentenza del 16 luglio 2021, divenuta irrevocabile; in conseguenza è stata liquidata al richiedente la somma ritenuta di giustizia.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, tramite Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, affidandosi ad un solo motivo con il quale, ripercorsi gli antefatti (accuse elevate dal P.M.; condotta difensiva tenuta in sede di interrogatorio; ragione RAGIONE_SOCIALEa decisione assolutoria del Tribunale), denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe gravemente illogica.
Richiamati plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti, ritiene ricorrente avere tenuto l’imputato una condotta connivente, consistita in sostanza nel “non vedere” (così alla p. 9 RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), condotta che, seppure penalmente non punibile, può costituire colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla equa riparazione, come puntualizzato dalla S.C.
Tale connivenza emergerebbe da quanto accertato in sentenza, ossia da «favori economici sospetti, debiti altrui pagati, beni messi a disposizione. Nella contrattazione con soggetti pubblici è massima la cautela che deve osservarsi nello spostamento a qualunque titolo, non ufficiale, di trasferimenti patrimoniali» (così alla p. 11 del ricorso). Infatti – rammenta l’Avvocatura erariale – «nella ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte romana si dà atto che: pur assenti silenzio e mendacio nell’interrogatorio RAGIONE_SOCIALE‘ing. NOME, le condotte del medesimo, comunque, si inscrivevano in attività potenzialmente sospette se riguardate nel loro articolarsi sistemico, consistenti: A) nel far redigere a NOME, ingegnere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società appaltatrice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per lavori nella struttura ospedaliera, una relazione che l’ing. COGNOME accludeva agli atti del procedimento (p. 4, 2° capoverso e seguenti ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte romana); B) era assunto come stagista presso la struttura pubblica il COGNOME, in realtà dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; C) pagava in uno col sig. COGNOME un contratto di locazione per un appartamento in INDIRIZZO a partire dall’anno 2014 i cui canoni, per un importo complessivo di 2.400 euro al mese, venivano rimborsati nella misura di 2.000 euro al mese dalla RAGIONE_SOCIALE» (così alle pp. 8-9 RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
Si chiede, dunque, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Con memoria del 2 ottobre 2024 il Difensore di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto ovvero la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.Appare opportuno premettere che l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione è esclusa, secondo l’espresso disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., qualora l’istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all’insorgere RAGIONE_SOCIALEo stato detentivo e, quindi, alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà (Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME e altri, Rv. 203636).
Compito del giudice di merito è la individuazione, ove ne ricorrano gli estremi, di eventuali condotte dolose o colpose concausative RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà tenendo conto che: «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l’essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa condotta con riferimento all’evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice de procedimento riparatorio» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, cit.). Il concetto e l’area applicativa RAGIONE_SOCIALEa colpa vanno ricavati dall’art. 43 c pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l’ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario»: in tal caso, la condotta de soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile […] ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria con l’adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà» (Sez. U, n. 43 del
19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, cit.). In tale ultimo caso la colpa deve essere “grave”, come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, cit.).
Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano «dato causa» o che abbiano «concorso a dar[e] causa» all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà, per escludere il diritto in questione è necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi “accertati o non negati” (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, cit.; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
2.1. Si è precisato che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: infatti, tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” […] Il rapporto tr giudizio penale e giudizio RAGIONE_SOCIALEa riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto RAGIONE_SOCIALE‘altro […] spettando al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, cit.; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P, cit.; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; nello stesso senso, v. anche Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018. P, Rv. 271739).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale proprio ed autonomo rispetto a quello del processo penale; costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo appunto, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il tito cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (così Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).
Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l’obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole RAGIONE_SOCIALEa logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.
3.Tanto premesso, l’ordinanza impugnata, come sottolineato nel ricorso, alle pp. 5-7 indica taluni comportamenti non lineari, tali da far nascere – in tesi di parte ricorrente – il sospetto circa la illiceità RAGIONE_SOCIALE‘agire di NOME COGNOME ma nel prosieguo, con motivazione che risulta non logica (p. 7), ritiene di potere “superare” con poche battute le riferite emergenze, sottolineando che il Tribunale nella sentenza assolutoria ha ritenuto mancante il riscontro del rapporto sinallagmatico tra l’asservimento RAGIONE_SOCIALEa funzione e le utilità conseguite secondo l’accusa (punto n. 36 RAGIONE_SOCIALEa motivazione) ed inesistente la reticenza o il mendacio di COGNOME (punto n. 37).
Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura, in effetti, “coglie” il punto RAGIONE_SOCIALEa avvenu sovrapposizione nel caso di specie tra la valutazione del Tribunale e quella RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, mentre, come si è detto (sub n. 2.1 del “considerato in diritto”) e come appare opportuno ribadire, quella del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale.
Appare, in conseguenza, necessario che la Corte di appello si misuri con il tema RAGIONE_SOCIALEa affermata esistenza di possibili condotte RAGIONE_SOCIALE‘imputato colposamente concausative RAGIONE_SOCIALEa restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, con precipuo, anche se non esclusivo, riferimento alle emergenze istruttorie rappresentate da plurimi atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dall’imputato (atti di cui si parla alle pp. 60 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, richiamati nel ricorso del RAGIONE_SOCIALE alle pp. 8-9): e ciò onde valutarne la eventuale valenza concausativa rispetto alla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, in uno con l’errore RAGIONE_SOCIALE‘A.G.
4.Consegue dalle considerazioni svolte l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso il 16/10/2024.