Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33966 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE c/ NOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona RAGIONE_SOCIALEa sostituta NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di riconoscimento di un indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da COGNOME NOME, cl. 1960, a seguito di esecuzione di decreto di fermo di indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (RAGIONE_SOCIALE), con ruolo di autista di COGNOME NOME e partecipe a due riunioni ritenute inerenti alle attività illecite RAGIONE_SOCIALEa citata RAGIONE_SOCIALE‘ (nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘operazione c.d. Iris), per complessivi 1021 giorni. Ha escluso un comportamento doloso e/o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante, eziologicamente collegato all’evento detenzione e ha, conseguententemente, liquidato al predetto la somma di euro 240.772,22, in forza del criterio matematico elaborato dalla giurisprudenza, non ritenendo sussistenti i presupposti per liquidare la maggior somma richiesta, avuto riguardo ai precedenti penali del richiedente, alla natura indennitaria del beneficio e alla genericità RAGIONE_SOCIALEa domanda sul punto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione quanto al ritenuto difetto di un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante ostativo all’insorgenza del diritto azionato, rilevando, in particolare, che: l’COGNOME vanta precedenti penali ed era considerato dagli affiliati soggetto “audace” e affidabile per incarichi illeciti, egli avendo peraltro preso parte all’evento del 7 ottobre 2013, ritenuto dall’accusa vera e propria riunione di ‘ndrangheta; la Corte territoriale non avrebbe spiegato la irrilevanza, ai fini in esame, RAGIONE_SOCIALEa accertata presenza RAGIONE_SOCIALE‘istante al compleanno di un affiliato e neppure del contenuto del dialogo intercorso tra altri due affiliati (COGNOME NOME e COGNOME NOME) in ordine alla opportunità di affidare ad COGNOME NOME incarichi illeciti, dal dialogo essendo emerso che i due conversanti condividevano la valutazione di capacità criminale RAGIONE_SOCIALE‘istante, elemento che, pur ritenuto non decisivo per affermarne la intraneità alla RAGIONE_SOCIALE, sarebbe purtuttavia indicativo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di pregressi rapporti e attività tali da aver determinato l’attribuzione al medesimo
RAGIONE_SOCIALE‘appellativo “Bin COGNOME” e da configurare quella connivenza colposa ritenuta ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo azionato.
Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento al quantum liquidato, non avendo la Corte territoriale spiegato la mancata riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma ricavata dal calcolo aritmetico, avuto riguardo alle frequentazioni del predetto, anche alla luce dei suoi precedenti penali, tali da configurare quantomeno una colpa lieve che avrebbe dovuto determinare una decurtazione RAGIONE_SOCIALEa somma ottenuta in base al mero calcolo aritmetico.
Il Procuratore generale, in persona RAGIONE_SOCIALEa sostituta NOME COGNOME, ha rassegnato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria, con la quale, in adesione alle richieste del Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei limiti che si vanno a esporre.
2. Il primo motivo è fondato.
Premesso che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606 – 01), deve ricordarsi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in
presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, COGNOME Fornara, Rv. 268952 – 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 – 01). Nello svolgere tale verifica, tuttavia, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Pertanto, ai fini d’interesse, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01).
I due giudizi (quello lo’ i riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione e quello di cognizione) sono, pertanto, del tutto autonomi, impegnando piani d’indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con l’unico limite costituito dal fatto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01).
Orbene, alla luce di tale premessa in diritto, deve rilevarsi che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno escluso, sulla base di unhvalutazione degli elementi fattuali rimasti accertati all’esito del giudizio di merito, un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘NOME sorretto da dolo o colpa grave eziologicamente correlato alla detenzione subita, valutando la sua partecipazione alla riunione del 07/10/2013 nei termini ritenuti dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, quale evento cioè al quale erano rimasti estranei temi di mafia e ritenuto che il dialogo tra coloro che “discutevano” RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di affidare al predetto incarichi illeciti era stato svalorizzato in termini di ritenuta intraneità al sodalizio, dallo stesso non emergendo la prova di una condotta del richiedente che avesse contribuito all’intervento restrittivo RAGIONE_SOCIALE‘A.G.
Invero, dopo avere descritto in premessa un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME evocativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie ostativa RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni
ambigue, la Corte territoriale ha, però, concluso nel senso che detto comportamento non fosse improntato a imprudenza macroscopica da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato (soggetto con precedenti penali che ha partecipato a una riunione alla quale avevano preso parte persone con precedenti specifici), avendo il giudice del merito escluso la rilevanza penale di quella riunione e RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del richiedente, poiché non vi erano stati trattati temi mafiosi.
In tal modo, però, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha sovrapposto i piani di analisi rispetto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di reato (invero irrilevante ai fini in esame, in cui rileva invece il diverso scrutinio RAGIONE_SOCIALEa susistenza di un comportamento eziologicamente collegato all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘A.G., siccome concorrente a far apparire l’ipotesi di reato esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione), senza considerare che, proprio con specifico riferimento alle frequentazioni ambigue, la giurisprudenza ha più volte chiarito che le stesse devono essere percepibili come comportamenti indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto accertamento RAGIONE_SOCIALEa stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “RAGIONE_SOCIALE” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01).
Peraltro, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi – quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti – integranti la condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può essere tratta anche da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertatA dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 – 01, in fattispecie, nella quale, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall’accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione). E, nella specie, è lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione a dare atto RAGIONE_SOCIALE‘accertata esistenza del dialogo, nel quale due soggetti intranei alla RAGIONE_SOCIALE avevano discusso RAGIONE_SOCIALEa possibilità di affidare compiti illeciti all’interessato, senza aver precisato, tuttavia, se il giudice
RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione avesse ritenuto i dichiaranti attendibili o meno, non essendo sufficiente, ai fini in esame, la sola genericità di quello scambio verbale, rilevante sotto il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE‘attribuibilità all’COGNOME di una condotta penalmente rilevante, tema che, si ribadisce, è estraneo a questo giudizio.
L’ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio calabria per un nuovo giudizio – in applicazione dei principi sopra richiamati – circa la rilevanza ostativa RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, eziologicamente collegata all’evento detenzione, per verificare se la stessa sia stata, nella specie, improntata a colpa grave o, in caso di esito negativo di tale vaglio, a colpa anche solo lieve, rilevante ai diversi fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale gradazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, quest’ultima da effettuarsi, in ipotesi, in base a un’interpretazione a contrari4t;RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e non all’applicazione analogica dei principi espressi, nel settore RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., stante la radicale divergenza RAGIONE_SOCIALEe due discipline (Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569 – 01; n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006 – 01).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso il 16 settembre 2025
La Consigliera est.
NOME COGNOME
GLYPH Il Pri’sidente GLYPH NOME INDIRIZZO Salvo
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