Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla sofferta misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata dal 17/09/2009 all’11/11/2011 in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati di omicidio aggravato plurimo commesso in danno di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, di occultamento di cadavere e di porto di arma da fuoco; reati in relazione ai quali il ricorrente era stato assolto dalla Corte d’assise di Palermo con sentenza del 11/11/2011 e poi condannato alla pena di anni ventiquattro dalla Corte d’assise di appello di Palermo, pronuncia dopo la quale il ricorrente stesso era stato arrestato in esecuzione di m.a.e. emesso il 31/01/2015; sentenza poi annullata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 24/02/2015 con rinvio alla stessa Corte d’assise di appello che, con sentenza del 26/09/2015, aveva confermato la condanna; poi annullata ulteriormente dalla Corte di Cassazione con sentenza del 11/06/2019 che aveva rinviato nuovamente gli atti alla Corte d’assise di appello che, con sentenza del 07/12/2021, aveva assolto l’imputato con pronuncia divenuta definitiva il 06/05/2022; derivandone quindi che la domanda aveva a oggetto l’ingiusta detenzione subsita per i periodi compresi tra il 17/09/2009 sino all’11/11/2011 e poi dal 31/01/2015 al 25/02/2015.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta, osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.
La Corte ha esposto che la vicenda traeva spunto dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, compagna del ricorrente e dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che avevano indicato il NOME COGNOME come autore del duplice omicidio del fratello e RAGIONE_SOCIALEa cognata, i cui cadaveri erano stati rinvenuti carbonizzati il 21/11/1994; ha esposto che la Corte d’assise di Palermo aveva assolto l’imputato, con la pronuncia del 11/11/2011, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ritrattazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni accusatorie da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che aveva originariamente riferito di avere appreso del duplice omicidio da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso imputato, mentre il suddetto collaboratore di giustizia aveva pure dichiarato di avere appreso RAGIONE_SOCIALE‘omicidio da soggetto chiamato “NOME” e identificato nello stesso NOME COGNOME.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha quindi ritenuto che – fermo restando che l’imputato si era originariamente e legittimamente avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere – non potesse essere ravvisato il presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
In punto di determinazione del quantum, la Corte ha ritenuto di fondarsi in primis sul parametro aritmetico calcolato sulla base RAGIONE_SOCIALEa somma di C 235,82 per ogni giorno di ingiusta detenzione; ha peraltro ritenuto che nella condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato potesse essere ravvisato il presupposto, incidente sulla commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, rappresentato dalla colpa lieve atteso che il ricorrente – nell’immediatezza del suo arresto – non aveva fornito gli elementi che potessero dimostrare la sua estraneità alle accuse, con incidenza calcolata del 20% sulla misura RAGIONE_SOCIALEa riparazione; ha peraltro ritenuto che al ricorrente potesse essere riconosciuta una personalizzazione del danno alla luce del danno all’immagine e di quello esistenziale oltre che in riferimento alla risonanza RAGIONE_SOCIALEa vicenda negli organi di informazione; ha quindi ritenuto riconoscibile un danno complessivamente superiore rispetto a quello derivante dal calcolo aritmetico e pari alla suddetta misura finale di C 150.000,00.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen. – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – nonché la mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe escluso il presupposto ostativo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante senza peraltro alcuna reale motivazione e declinando ogni valutazione in ordine a quanto rappresentato dall’ufficio ricorrente in sede di giudizio di merito in sede di requisitoria scritta depositata all’udienza camerale RAGIONE_SOCIALE’11/07/2023, nella quale era stata evidenziata la ‘opacità’ del complessivo comportamento tenuto dall’imputato.
Premessa la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, il ricorrente ha dedotto che il compendio indiziario posto alla base RAGIONE_SOCIALE‘originario provvedimento restrittivo si fondava sulle convergenti – e indipendenti dichiarazioni di NOME COGNOME (oltre che di altri tre testimoni di nazionalità svedese) e di NOME COGNOME; che il COGNOME NOME aveva dichiarato nel corso del dibattimento di primo grado di essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe accuse a proprio carico dalla viva voce RAGIONE_SOCIALEa sua ex compagna già nel gennaio
del 2002 e argomentando che, a fronte di ciò, il ricorrente non aveva invitato la donna a rientrare in Italia per ritrattare ovvero a segnalare la relativa volontà alle autorità svedesi; esponendo invece che l’imputato si era preoccupato di avvisare NOME COGNOME – che sulla base RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME aveva aiutato il ricorrente nel duplice omicidio – appena uscito dal carcere.
Ha esposto che doveva considerarsi ancora più grave il comportamento tenuto agli inizi del gennaio 2009, quando era stato pubblicato sugli organi di stampa il contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni accusatorie rese dal COGNOME, a fronte RAGIONE_SOCIALEe quali pure l’imputato non si era curato di convincere la ex compagna a ritrattare le accuse; ponendo in essere la propria strategia difensiva – con il raccoglimento RAGIONE_SOCIALEa ritrattazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME – solo dopo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il motivo di ricorso presentato dalla Procura Generale territoriale attiene alla congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in capo alla parte ricorrente.
Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010,
n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, COGNOME Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).
Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l’assenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, costituendo condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere
accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 280543); essendosi già in precedenza rilevato che l’assenza di siffatta causa costituisce una condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione che, come tale, va verificata dal giudice. indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (Sez. 4, n. 1558 del 18/12/1993, Legnaro, Rv. 197378; Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002 dep. 2003, COGNOME, Rv. 226004).
3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta i esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione pe ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia rti, 4 cautelare, GLYPH valutàre la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stes come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi i quali – ancora pregiudizialmente rispetto ai parametri di valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una condotta dolosa o colposa da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato – richiedono al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione l’adempimento di specifici oneri motivazionali in ordine alla sussistenza ovvero all’esclusione del relativo presupposto ostativo; il quale come detto, è oggetto di necessaria valutazione anche indipendentemente da ogni deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte e in ordine al quale il confine RAGIONE_SOCIALE‘oner motivazionale deve a propria volta essere definito anche in correlazione con le specifiche argomentazioni eventualmente dedotte – come nel caso di specie – da parte dei soggetti controinteressati.
Il tutto in applicazione del principio in forza del quale il giudice del riparazione, per valutare se l’imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito specifica motivazione, che, solo se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Franco, Rv. 259151).
Sul punto, va ricordato che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276261).
Ne consegue, quindi, che a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica eccezione RAGIONE_SOCIALEa parte resistente – proprio in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del procedimento di riparazione – il giudice di merito è investito di un puntuale onere motivazionale in ordine alla congruenza o meno dei fatti storici allegati dalla parte resistente a supporto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione inerente alla condizione ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del richiedente.
5. Ciò premesso, va quindi rilevato che la Corte territoriale ha, di fatto – come dedotto dall’ufficio ricorrente nel motivo di impugnazione – del tutto omesso di argomentare in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa predetta condizione ostativa; limitandosi, dopo l’esposizione del complesso iter processuale che ha condotto alla definitiva assoluzione del ricorrente)a dedurre che “alla luce dei superiori elementi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa grave che possa escludere il diritto del ricorrente” per poi, nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, assumere la condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘istante – in riferimento specifico al silenzio serbato nella fase RAGIONE_SOCIALE‘indagine – come idonea a concretizzare una fattispecie di colpa lieve idonea a determinare la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo nella misura del 20% (peraltro in contrasto con il principio in forza del quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua determinazione, Sez. 4, Sentenza n. 48080 del 14/11/2023. Marretta, Rv. 285425).
Difetta quindi, nel caso di specie, l’effettivo esame RAGIONE_SOCIALEa predetta condizione ostativa oltre che qualsiasi adeguata motivazione in ordine alle
specifiche argomentazioni di fatto spiegate – sul punto – da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo.
In particolare, si ravvisa una chiara omissione motivazionale riguardo alla circostanza costituita dall’avere l’imputato preso contatto – nell’anno 2003 e nel corso RAGIONE_SOCIALEa fase di indagine – con NOME COGNOME, già processato per il reato di associazione mafiosa e appena scarcerato.
Ricordando sul punto che costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, COGNOME, RV. 282565); profilo di fatto in relazione alla quale non risulta spesa alcuna argomentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in risposta alla specifica argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che vorrà dare adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘eventuale incidenza causale – in relazione all’esame RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa rappresentata dalla colpa grave – del comportamento processuale ed extraprocessuale del ricorrente sulla detenzione subita, alla luce RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni suddette.
Al giudice del rinvio deve altresì essere rimessa la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore