Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3329 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3329 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 45/2026
NOME COGNOME
CC – 14/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato ad Amantea il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 26 maggio 2025 della Corte di appello di Catanzaro;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Con ordinanza del 26 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 2 novembre 2016 – data in cui veniva tratto in arresto dopo la condanna in primo grado – all’8 marzo 2019 – data in cui veniva rimesso in libertˆ, essendo stato assolto dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro (irrev. 19 novembre 2020).
1.1. Più in particolare, la misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 575, 576, cod. pen. (capo 16), 2, 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 (capo 16.1), per aver preso parte allÕazione di fuoco conclusasi con lÕuccisione di NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
La prima ordinanza fu annullata dal Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame.
Dopo la sentenza di condanna, emessa dalla Corte di assise di Cosenza, NOME COGNOME fu tratto nuovamente in arresto, per poi essere assolto in esito al giudizio di appello.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il richiedente si rese irreperibile per ore subito dopo lÕaccaduto (di fatto vanificando la ricerca di eventuali polveri da sparo), e che il suo coinvolgimento nel fatto di sangue era stato riferito dalle concordi dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio della motivazione, in quanto la Corte della riparazione ha individuato la causa ostativa in una condotta che il giudice di merito ha ritenuto non sufficientemente provata (pp. 5 e ss. ricorso).
NŽ potrebbe individuarsi la condotta gravemente colposa nello stato di irreperibilitˆ valutato dalla Corte di appello, e ci˜ perchŽ il ricorrente non era ancora indagato e dunque non intendeva in alcun modo sottrarsi alle investigazioni.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è fondato.
1.1. All’esame dei motivi è utile premettere che, essendo stata dedotta unÕ ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l’imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia anche solo concorso ad indurre in inganno lÕautoritˆ giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica dell’istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilitˆ gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, non mass. sul punto).
1.2. Ci˜ posto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte della riparazione ha individuato la condotta ostativa facendo leva, innanzitutto, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La censura è fondata, in quanto la Corte distrettuale ha indebitamente valorizzato, al fine di ritenere la condotta colposa del ricorrente (cfr., par. 2.7 ordinanza impugnata), fatti esclusi dal giudice dellÕimputazione.
Più in particolare, la Corte di appello ha ritenuto le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia “concordi e circostanziate, oltre che pienamente riscontrate” proprio in ordine all’azione omicida (pp. 7 e 8 provvedimento impugnato), ponendosi in aperto contrasto con le conclusioni cui è giunta la sentenza di assoluzione, che invece ha ritenuto quelle dichiarazioni “estremamente generiche e lacunose” (oltre che non riscontrate), e ci˜ anche in relazione alla condotta successiva al fatto (p. 6 provvedimento impugnato).
In tal modo, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di consolidati insegnamenti di legittimitˆ.
Costituisce infatti il principio per cui il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio.
L’autonomia tra i due giudizi riguarda per˜ la valutazione dei fatti, non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non pu˜ essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, cit., secondo cui il giudice dell’equa riparazione deve valutare se certi comportamenti Òaccertati o non negatiÓ, e pur
sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autoritˆ giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957 Ð 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Rv. 250385 Ð 01).
Tanto è accaduto nella specie: non si tratta, infatti, di dichiarazioni puramente e semplicemente non riscontrate (sul cui possibile utilizzo, in sede di riparazione, Sez. 4, n. 38181 del 23/04/2009, Rv. 245308 – 01), ma della indebita valorizzazione, al fine di ritenere provata la condotta ostativa, di fatti esclusi dal giudice dellÕimputazione.
1.3. Quanto alla irreperibilitˆ del ricorrente nelle ore successive all’azione di fuoco, osserva il Collegio che alcun valore possono assumere le dichiarazioni rese da terze persone a lui vicine – tra loro contrastanti in ordine al luogo in cui il ricorrente si era portato in quelle ore Ð poichŽ, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, non descrivono alcuna condotta colposa a lui riferibile, al pari del suo coinvolgimento, quale vittima, in una precedente azione di fuoco (pure richiamato dalla Corte territoriale).
Va inoltre ricordato che questa Corte di legittimitˆ ha chiarito, sia riguardo alla fuga che alla condotta consistente nell’essersi reso irreperibile, che la riparazione pu˜ essere esclusa solo se tale comportamento risulta caratterizzato dall’intento di indurre in errore l’autoritˆ, e non anche quando sia stato determinato dall’intento di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili conseguenze (Sez. 4, n. 14456 del 25/03/2025, non mass.; Sez. 4, n. 2758 del 05/05/2000, Rv. 217429 – 01; Sez. 4, n. 17647 del 07/04/2010, Rv. 247332 – 01).
Tali comportamenti possono quindi rilevare soltanto qualora risulti che il soggetto li abbia attuati proprio al fine di indurre in errore l’autoritˆ; valutazione, questa, che la Corte della riparazione ha del tutto omesso.
In altre decisioni si è in ogni caso escluso che la fuga dell’innocente dal luogo del delitto costituisca ragione di esclusione dell’indennizzo (Sez. 4, n. 7977 del 11/02/2021, non mass.; cfr., anche Sez. 4, n. 28807 del 10/05/2023, non mass., erroneamente citata nel provvedimento impugnato, poichŽ in quel caso l’irreperibilitˆ è stata valutata unitamente ad altri elementi, ovvero le dichiarazioni mendaci rese in interrogatorio).
Ancor più a monte, come si rileva anche in ricorso (pp. 4 e 8) i giudici della riparazione neppure hanno spiegato in che modo la irreperibilitˆ del ricorrente ha assunto valenza sinergica rispetto alla detenzione subita.
Tali considerazioni impongono l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Cos’ deciso in Roma, 14 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME