Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10912 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME, in relazione alla sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere applicatagli in data 5.6.2019 e fino al 23.9.2019 dal GIP presso il Tribunale di Foggia in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 3, cod.pen. in concorso con COGNOME NOME in danno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Cerignola.
All’esito detta ordinanza veniva revocata con successiva emissione di decreto di archiviazione a seguito RAGIONE_SOCIALEa disposta perizia antropometrica che evidenziava la incompatibilità del medesimo (e RAGIONE_SOCIALEa coimputata COGNOME NOME) con i soggetti effettivamente responsabili RAGIONE_SOCIALEa rapina.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha motivato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza sul rilievo che, effettuata la ricostruzione del vicenda GLYPH processuale, GLYPH l’atteggiamento GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘istante, GLYPH consistito GLYPH nell’aver colposamente omesso di rappresentare elementi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità ai fatti di qualunque natura, si pone come concausa RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ritardata scarcerazione aggiungendo che tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato gli inquirenti rafforzando il convincimento RAGIONE_SOCIALEa ragionevole colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante nell’attività criminosa contestata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce l’errata applicazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in riferimento all’art. 314 cod.pro.pen. I, e II comma nonché l’omessa ed illogica motivazione in ordine agli artt. 274 e 280 cod.proc.pen.
Dopo aver ricostruito la vicenda che ha condotto all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, si assume che alcun comportamento colposo é ravvisabile nei confronti dei ricorrenti i quali hanno dovuto ricostruire i loro spostamenti per dimostrare la loro completa estraneità ai fatti.
Inoltre nell’ordinanza gravata non viene effettuata alcuna analisi RAGIONE_SOCIALEe condotte RAGIONE_SOCIALE‘istante poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ed in ordine all’effetto causale RAGIONE_SOCIALEe stesse sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Con il secondo motivo si deduce la contraddittoria motivazione in ordine all’art. 314 cod.proc.pen.
Si censura in particolare l’ordinanza impugnata laddove non é chiaro a quale dei due indagati si riferisca; inoltre non vi é alcuna sentenza che abbia valorizzato il
comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante né è specificata quale sia la diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate ai ricorrenti.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi vanno valutati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l’unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606)
La sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; dall’altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura venga accertata sulla base di elementi
emersi in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto RAGIONE_SOCIALE condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa […] in forza RAGIONE_SOCIALEo stesso meccanismo “causale” che governa l’operatività RAGIONE_SOCIALEa condizione in parola». La rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità RAGIONE_SOCIALEa persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazion del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 RAGIONE_SOCIALEa motivazione). 2.1. L’autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: – che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo d parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); – che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un ite logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara’ Rv. 268952); – che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, Corte di Cassazione – copia non ufficiale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e no rileva che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio»
(Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso se Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859). Si è tuttavia riba anche – e l’affermazione è coerente con i principi sopra enunciati nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussisten comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o 9 concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudic riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giud merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636). S sottolineato in proposito che l’autonomia tra i due giudizi non implica che i o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (S 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 d 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 199 Tinacci, Rv. 198491).
Fatte queste premesse, l’ordinanza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto sopra enunciati.
Ed invero la Corte territoriale nel rigettare l’istanza ex art. 314 cod.p sull’assunto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una condotta ostativa RAGIONE_SOCIALE‘istante, asserit consistita nell’aver colposamente omesso di rappresentare elementi a sosteg RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità ai fatti di qualunque natura e tale da porsi come con RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ritardata scarcerazione, non ha in realtà in alcun modo individ in cosa fosse consistita detta condotta e se ed in che modo la stessa possa inciso sull’adozione ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, limitandosi affermare che “tale atteggiamento gravemente colposo ha di fatto fuorviato inquirenti rafforzando il convincimento RAGIONE_SOCIALEa ragionevole colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘ist nell’attività criminosa contestata”.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuov giudizio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda al la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appe di Bari cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di qu giudizio di legittimità.
Così deci o il 21 gennaio 2025.