Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 8082  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: M ìhni:Sreyp ckti-Scovtowk: 3 CChi at,t. z COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza emessa in data 1 ottobre 2024, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME NOME in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di concorso in tentata estorsione aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis comma 1 cod. pen., procedimento archiviato con ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo. Al NOME è stata liquidata la complessiva somma di €.25.000.00 per il periodo di detenzione in carcere sofferto’ per complessivi 17 giorni, nel periodo intercorso tra il 12 maggio 2020 e il 29 maggio 2020, data in cui era stata disposta la remissione in libertà dal Tribunale del riesame palermitano.
2.Ricorre per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE. Con unico motivo deduce vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova. La Corte territoriale aveva epsressamente considerato, in un passaggio motivazionale, che ” il NOME era stato citato in alcune intercettazioni da soggetti coinvolti nella tentata estorsione a danno di COGNOME NOME che aveva fatto cenno alla sua presenza in occasione RAGIONE_SOCIALEe richieste di denaro effettuate alla persona offesa”. I giudici di merito avevano del tutto omesso di esaminare gli atti depositati dalla difesa erariale in allegato alla memoria difensiva, consistenti nelle captazioni relative a conversazioni tra il ricorrente ed altri soggett coinvolti nella vicenda. Era dunque smentito dai documenti depositati che le fonti di prova a carico del COGNOME fossero costituite solo da conversazioni intercettate fra terzi. Inoltre, la Corte territoriale non aveva fornito alcun motivazione in ordine all’elemento sottolineato dalla medesima difesa erariale, costiituito dal fatto che il COGNOME era presente sul luogo dei fatti, ove si era recato in compagnia di un personaggio di spessore criminale, assistendo al pestaggio RAGIONE_SOCIALEa vittima. La motivazione era dunque del tutto carente, non avendo l’ordinanza impugnata valutato se l’essersi recato sul luogo dei fatti, insieme a personaggi di nota caratura mafiosa, potesse considerarsi condotta gravemente colposa. Il provvedimento impugNOME si era limitati() a richiamare il provvedimento liberatorio, confondendo i piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità con i presupposti del diritto alla riparazione. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno. La Corte si era discostata dal parametro aritimetico, commisurando il danno ad €.1.470,58 giornalieri, senza giustificazione adeguata.
NOME NOME si è costituito in giudizio a mezzo del difensore che ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
 Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il primo motivo è fondato, con le precisazioni che seguono.
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative rilevando che i giudici di merito avevano ritenuto credibile la versione dei fatti resa dall’odierno ricorrente. Il RAGIONE_SOCIALE censura siffatt valutazione, sottolineando, da un lato, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni costituenti il compendio indiziario, allegate alla memoria depositata in sede di costituzione nel giudizio di merito e, dall’altro, il mancato apprezzamento di un elemento significativo e pregnante, ossia la presenza del COGNOME, insieme ad un soggetto di nota caratura criminale autore materiale del delitto, sul luogo ove si erano svolti i fatti.
3.Ciò premesso, avuto riguardo a quanto dedotto nel presente giudizio e salva la valutazione RAGIONE_SOCIALEa cd ” ingiustizia formale” ( ar. 314, comma 2, cod. proc. pen.), va rammentato che secondo il costante indirizzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto”. Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, “sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza collettiva” e renda prevedibile, anche se non voluto, l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
Orbene, la Corte territoriale non chiarisce per quali ragioni la condotta tenuta dal COGNOME, consistente nell’essere presente sul luogo del pestaggio commesso in danno RAGIONE_SOCIALEa persona offesa da parte del COGNOME, soggetto legato ad ambienti criminali, non avrebbe avuto alcun valore ostativo. Al riguardo, non appare sufficiente il generico richiamo alla credibilità RAGIONE_SOCIALEa versione dei fatti fornita dal ricorrente, no essendo in alcun modo argomentato su quali elementi si sia basato il giudizio di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe concrete circostanze legate alla presenza sul luogo del commesso reato
da parte del NOME. Né sono chiarite le ragioni per le quali non è stata valutata l’incidenza RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni ambigue che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, possono essere idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01). Non può invece essere censurata l’omessa valutazione del materiale intercettivo, in quanto sul punto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non è autosufficiente, non essendo state richiamate o allegate le captazioni asseritamente non esaminate dalla Corte territoriale.
Tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente chiarito che la parte ricorrente è tenuta non solo ad allegare le conseguenze personali subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno sofferto, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita (sez. 4, n. 27474 del 2/7/2021, Spedo, Rv. 281513). E ciò in quanto il giudice, nel liquidare l’indennità, fermo restando l’importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all’onere di allegare l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni,
di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4 – n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 – 01). In particolare, riguardo al danno conseguente al clamore mediatico, va ricordato il consolidato orientamento per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEo strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, occorre che la diffusione RAGIONE_SOCIALEa notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l’assertività RAGIONE_SOCIALEa notizia nel senso RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘interessato (sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193). In ogni caso, allorquando si proceda applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo devono essere compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo alla peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, Postiglione, Rv. 257907 – 01), e tanto alla luce dei parametri sopra ricordati.
L’impugnata ordinanza non ha dato conto, se non non in modo meramente assertivo, RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali è addivenuta al considerevole discostamento dal criterio artimetico. In proposito la Corte territoriale dà atto RAGIONE_SOCIALEa deduzione, da parte del COGNOME, di danni” morali, esistenziali e all’immagine” e non chiarisce le ragioni per cui – alla luce del consolidato orientamento sopra illustrato – sono stati ritenuti sussustenti e dimostrati i danni così come dedotti ( collegati al clamore mediatico), senza perciò giustificare il notevole e rilevante aumento RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo rispetto al parametro artinnetico (euro 1470,58 giornalieri anziché euro 235,82).
Consegue a quanto esposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME a diversa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo cui demanda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
NOME  COGNOME
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
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Roma, 5 febbraio 2025