Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9910 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE c/ COGNOME NOME nato a GUALDO CATTANEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a delitti di corruzione propria (annullata in sede di riesame, per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Trattasi dittati (di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen.) con riferimento ai qu l’instante è stato assolto per l’insussistenza dei fatti con sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile (in forza RAGIONE_SOCIALEa dichiarata inammissibilità del relativo ricorso per cassazione).
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono l’erronea applicazione di norme di legge (artt. 314 e 192 cod. proc. pen.) nonché vizio cumulativo di motivazione circa l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave sinergici rispetto all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto insussisten un addebito in termini di colpa grave in capo al richiedente, di tipo tanto extraprocedimentale quanto procedimentale, senza considerare il di lui comportamento (extraprocedimentale) invece emergente dalle intercettazioni di conversazioni da egli intrattenute e fondanti l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (intercettazioni il cui contenuto ritenuto rilevante è trasfuso nel ricorso).
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni degl elementi probatori e segnatamente RAGIONE_SOCIALEe emergenze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
2.2. Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini de giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata, nonché tra le successive: Sez. 4, n. 1859 del 16/11/2023, dep. 2024, NOME COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 1856
del 16/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata).
Orbene, con riferimento all’ordinanza impugnata che ha sussunto la fattispecie concreta nell’ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, di cui all’art. 3 comma 1, cod. proc. pen., ed escluso la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente sinergica rispetto all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità, il ricorrente pone a base RAGIONE_SOCIALEa censura un’inversione logico-giuridica dei termini del corretto ragionamento che deve sottendere all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa di cui all’art. 324 cod. proc. pen. Si deduce difatti l’errore nel qual sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’aver accertato l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa senza considerare il comportamento (extraprocedimentale) del richiedente che invece emergerebbe, a detta del ricorrente, dalle intercettazioni di conversazioni fondanti l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Deve difatti ribadirsi che nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione il RAGIONE_SOCIALE dev’essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e di una somma a favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, qualora, come nella specie, il ricorso per cassazione da esso proposto sia dichiarato inammissibile, salvo che ricorra un’ipotesi di inammissibilità incolpevole (ex plurimis: Sez, 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2024
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