Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. nei confronti di
NOME, nato a Charleroi (Belgio) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; letta per l’imputato la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/01/2024, la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.32324/2023 RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione Penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, accoglieva la domanda di riparazione del danno per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME con condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di euro 103.524,98.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod . proc. pen. Argomenta che la motivazione con la quale l’ordinanza impugnata aveva escluso che il NOME abbia concorso a dare causa all’ingiusta detenzione risultava apparente, in quanto la Corte di appello aveva affermato che l’omicida avrebbe tenuto una condotta imprevedibile per l’istante e che, quindi, la partecipazione del COGNOME NOME all’incontro nel quale si discuteva tra pregiudicati di debiti inerenti il traffico di stupefacenti non avrebbe avuto efficacia eziologica in relazione alla causazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione. Non erano stati considerati plurimi elementi risultanti dagli atti e rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione demandata al Giudice di merito: listante era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere non solo in relazione al reato di omicidio ma anche al reato di cui all’art. 411 cod.pen., per il quale ultimo reato era emanata dal Gup sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; in sede di interrogatorio di garanzia il COGNOME aveva mentito in ordine alla sua presenza sui luoghi al momento del fatto; il COGNOME aveva una frequentazione assidua ed ambigua con l’omicida; il traffico di stupefacenti è attività illecita e la partecipazione ad attività di esecuzione d rapporti contrattuali nulli per contrarietà all’ordine pubblico ed al buon costume comporta di per sé il rischio di coinvolgimento nella commissione di reati ulteriori; emergeva dagli atti che il COGNOME aveva partecipato all’iniziale scontro fisico tra l’omicida e la vittima. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto degli elementi fattuali esposti con il motivo che precede anche ai fini di una formulazione di un giudizio di colpa lieve nella causazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
Il difensore di NOME NOME ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2, Va osservato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale valutato dal giudice del processo penale deve seguire un “iter” logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri, Rv. 203638)
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non sia st espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, COGNOME, Rv.268238).
La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forz una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione,
oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
Inoltre, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 3 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
Va anche ricordato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez.4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241 – 01); rilevano invece, di eventuali comportamenti reticenti tenuti dall’indagato in sede di interrogatorio o il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevanti sulla determinazione cautelare, incidendo sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n.30056 del 30/06/2022, Rv.283453 – 01; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Rv. 282581 – 01).
Nella specie, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata è del tutto carente e non in linea con i predetti principi di diritto, essendosi il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione limitato, in sostanza, a prendere atto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta assoluzione del COGNOME dal contestato reato di concorso in omicidio aggravato, senza valutare compiutamente il quadro indiziario su cui si era fondato il titolo cautelare, gli elementi probator utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, le condotte extraprocedimentali o tenute nel corso del procedimento dall’interessato, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese.
La carenza motivazionale evidenziata vizia l’atto decisione e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 27/06/2024