Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48542 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta di riparazione, ai se dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferiment alla detenzione da costui subita (dal 19 aprile 2019 al 6 agosto 2020 in stato di custodia caute e dal 7 agosto 2020 al 20 gennaio 2021 in regime di arresti domiciliari) in un procedimen penale nel quale gli era stato contestato il reato di cui all’art. 12, comma 3 ) lettera a) e d) , e comma 3-ter, del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, ma ha ridotto l’importo dell’indennizzo n misura del 35 °h, ravvisando una colpa lieve nella condotta tenuta dal soggetto istante.
1.1.A NOME era stato contestato di aver organizzato, in concorso con altre persone, trasporto nel territorio dello .tato di persone prive di titolo di soggiorno o comunque di averne favorito l’ingresso illegale. Secondo la descrizione dei fatti di cui all’imputazione, NOME aveva il compito di prenotare il furgone da noleggiare; NOME aveva il compito consegnare a NOME il denaro necessario per compiere il viaggio; NOME COGNOME aveva il compito di noleggiare il furgone e condurlo da Roma al luogo in cui trovava NOME e questi aveva il compito di agire come “passeur” per il viaggio di rientro in Italia.
NOME era stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 gennaio 2021, irrevocabile, per non aver commesso il fatto.
1.2 La Corte della riparazione ha ravvisato nella condotta del ricorrente, consistita essersi incontrato, su richiesta di NOME conosciuto solo superficialmente, co NOME a Roma presso la Stazione Termini, nell’avergli consegnato l’importo di euro 250 nell’essersi recato insieme a lui a noleggiare un furgone, pagando una parte del prezzo noleggio, gli estremi della colpa lieve.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazion relazione alla ritenuta sussistenza della colpa lieve. Il difensore osserva che NOME era ign dell’utilizzo cui sarebbe stato destinato il furgone e aveva agito solo per spirito di solidar confronti di un connazionale che gli aveva chiesto un favore. La Corte, dunque, aveva errato ne ritenere che l’attività di NOME sottintendesse, quantomeno, una connivenza e aveva valutato il comportamento di questi come connotato da colpa, con un giudizio ex post. Illogica sarebbe -secondo il difensore- la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui aveva valorizzato il che NOME si fosse recato insieme a NOME dalla società di noleggio, giacché tale società trovava proprio dentro la stazione ove i due si erano dati appuntamento e, dunque, tale condott non avrebbe dovuto essere considerata come distinta rispetto a quella dell’incontro.
La colpa lieve- prosegue il difensore-, per poter rilevare ai fini della COGNOME riduzione dell’indennizzo, deve avere valenza sinergica, ossia deve avere una parvenza indiziaria, esclus invece nel caso di specie dalla sentenza di assoluzione.
Infine il difensore osserva che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni della riduzi dell’importo dell’indennizzo nella misura del 35%.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente, in data 9 ottobre 2023, ha depositato una memoria con c ha insistito nei motivi di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa gr deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazion – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel proces di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presu che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenz della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Malte Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compe probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario ne suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissi del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indizi disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza dell accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in seccndo luogo, se a quest apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv.247663).
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori uti nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclu dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferiment sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se
adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019 NOME, Rv. 276458).
Quanto al comportamento ektraprocessuale, la Corte di legittimità ha i in più occasion affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresen dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche comportamenti l quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste qu meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis S 4, n. 850 del 28/09/2021, 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498)
3.Nella specie il giudice della riparazione ha riconosciuto il diritto all’indennizzo, m ridotto nell’importo, in quanto ha ravvisato nel comportamento del ricorrente una condot connotata da colpa lieve, tale da avere influito sull’adozione della misura cautelare. In p deve evidenziarsi che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come u macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una noi voluta, ma prevedi ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedim restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr., Sez. U, n del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203636-01» Qualora siffatta condotta non s tuit configuri in termini di gravità, si ritiene possa essere dato ‘r>oze, ai fini della determi dell’indennizzo, anche ad ipotesi di colpa c.d. lieve. Si è stabilito che, in proposito, solo la colpa grave dell’istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all’indenniz ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, e condotte dello stesso che abbiano comunque concorso, sia pure con minore influenza, a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (ex multis, Sez n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259212). Al riguardo, è onere del giudice della riparazione rappresentare le situazioni per le q la condotta dell’istante, sia essa interna, sia essa esterna al procedimento, rilevi quantificazione dell’indennizzo.
4. Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha dato conto, in maniera esausti coerente, delle circostanze di fatto ritenute provate anche dal giudice del merito e ammess dallo stesso COGNOME che valevano a connotare come imprudente la sua condotta, ricordando che:
1.
NOME e NOME, nei loro contatti in vista dell’organizzazione del trasporto, lo a indicato, con un soprannome, come la persona con cui NOME avrebbe dovuto incontrarsi e da cui avrebbe dovuto ricevere i soldi per il noleggio del furgone;
NOME e NOME si erano incontrati alla stazione di Roma, previo contatto telefonico: avevano noleggiato il furgone che sarebbe stato poi utilizzato per il trasporto dei cit stranieri e parte del prezzo del noleggio era stato versato dallo stesso NOME.
I contatti con soggetti poi condannati e la partecipazione attiva ad una condotta (il nole del furgone) prodromica rispetto alla successiva attività illecita di trasporto, sia pure rite giudice di merito non sorretti dal dolo, erano, comunque, elementi che denotavano un atteggiamento imprudente e superficiale del ricorrente.
4.1. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a ribadire che non era consapevole dell’utilizzo del furgone e che aveva agito solo per spirito di solidariet confronti di un suo conoscente. In tal modo, tuttavia, egli confonde il giudizio di merit quello della riparazione, che, invece, opera su piani distinti ; La circostanza per cui gli elementi valorizzati dalla Corte siano stati ritenuti insufficienti dal giudice del merito ai affermazione della responsabilità penale, non ha rilievo alcuno, posto che non si dev sovrapporre la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa extraprocessuale causale (sia pure con minima influenza) rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all’assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al g penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sul base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vag caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/ Messina, Rv. 276859).
La motivazione della Corte non è affetta da illogicità, come invece il ricorrente sosti neppure nella parte in cui elenca i comportamenti colposi di NOME e valorizza oltre all’incon con NOMENOME condannato in ordine allo stesso reato, anche il noleggio del furgone, in part sue spese: sotto tale profilo il fatto che detto noleggio sia avvenuto all’interno della stazi i due si erano incontrati non ha rilievo nel senso di sminuire la portata della imprud addebitata.
4, 5. Infine la doglianza non coglie nel segno L atb2htt· nella parte in cui lamenta che la Corte L r L14 non p’..~:be indicato le ragione della determinazione della riduzione dell’importo nella misu del 35 %.
5.1.L’art. 315 cod. proc. pen., relativo al gr procedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell’indennizzo/ si limita a stabilire che l’entità della riparazione no comunque, eccedere la somma di euro 516.456, e a richiamare, in quanto compatibili le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. e, dunque la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventual
espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenz personali e famigliari derivanti dalla condanna.
I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a co che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezion Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con crit equitativi che postulano, ai fini dell’entità della riparazione, la valutazione congiunta de della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione d libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo fissato dall’art. 315, comrna 2, cod. proc. pen termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espress in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di ta calcolo numerico nei limiti dell’importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più eq possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.
La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, po fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la pe libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assu rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, c:on danni che il cr aritmetico non si presta a indennizzare in maniera soddisfacente (ex niultis, Sez. 4 n. 328 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11./01/2019, COGNOME, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258833).
Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero valorizzando lo speci pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della li dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorre fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez 4 n. 21077 del 01/04/201 COGNOME, Rv 259237). In coerenza con l’obbligo della motivazione da parte della corte d riparazione in ordine alla determinazione dell’indennizzo in via equitativa, si è affermato controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità c verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utiliz criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, COGNOME, Rv. 281513 Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, COGNOME, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, COGNOME, Rv 246424).
5.2. Nel caso in esame i giudici hanno applicato il calcolo aritmetico, rilevando che Reh non aveva prodotto alcuna allegazione a riscontro delle ulteriori voci di danno lamentate e, s somma così determinata, hanno operato la riduzione del 35% in ragione della ravvisata colpa
• 1)
lieve, incidente non già sull’an, ma solo sulla determinazione dell’indennizzo. COGNOME Le ragioni della individuazione di tale percentuale COGNOME sono ricavabili, invero, dal contesto complessivo della motivazione, in cui, in – maniera esaustiva e approfondita, COGNOME si sono analizzate le condotte di NOME e il loro essere caratterizzate da imprudenza di rilevanza pregnante (e forse addirittu qualificabile come grave), sia sotto il profilo dei contatti intrattenuti ; sia sotto il profilo della fattiva collaborazione rispetto ad una attività illecita.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 18 ottobre 2023