Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona RAGIONE_SOCIALEa sostituta NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Bari ha parzialmente accolto la richiesta di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione patita da NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen., dal 20 novembre 2018 in carcere e dal 2 aprile 2019 fino al 16 luglio 2019 agli arresti domiciliari.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha premesso che COGNOME era stato assolto dal Tribunale di Milano dal reato di cui all’art. 416 cod. pen (per il quale no era stata applicata misura cautelare) per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all’art. 648 cod. pen. perché il fatto non sussiste, valorizzand l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa non corrispondenza tra i preziosi rinvenuti nella disponibilit del COGNOME e quelli oggetto degli atti predatori addebitati al sodalizio ciminoso. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha tratto argomento per fondare la propria decisione dalla circostanza che i giudici di merito non hanno ritenuto provato che i soggetti che il 4 maggio 2018 erano entrati nel negozio di COGNOME, fossero NOME e NOME ossia coloro che poco prima avevano commesso una rapina e che avrebbero portato la refurtiva presso il Compro oro del ricorrente.
Sono state, pertanto, ritenute prive di riscontro le accuse mosse dal coimputato NOME COGNOME che aveva indicato il COGNOME come uno dei ricettatori di fiducia del sodalizio criminoso guidato e composto per lo più da soggetti di nazionalità sudamericana.
Muovendo dal presupposto che il giudizio espresso dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela non ha retto al vaglio dibattimentale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha concluso nel senso che non sarebbero ascrivibili al COGNOME comportamenti dolosi o gravemente colposi quanto piuttosto condotte inquadrabili nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve. Sono stati ritenuti, in tal sen elementi sfavorevoli: l’avere il COGNOME tenuto comportamenti ambigui quali le frequentazioni con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio oltre che le propalazioni rese dallo stesso in un procedimento per ricettazione connesso quando affermava “nel mio negozio passa di tutto” con riferimenti chiari alla provenienza illecita di parte RAGIONE_SOCIALEa merce da lu trattata.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dal RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sussistono i presupposti ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione in quanto il ricorrente, con l propria condotta, che lasciava ragionevolmente ritenere un diretto coinvolgimento nell’azione criminosa, ha dato causa alla detenzione.
Si contesta la carenza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nella parte in cui definisce «in senso sfavorevole i comportamenti oggettivamente ambigui che hanno caratterizzato la condotta del richiedente» e laddove afferma che il comportamento tenuto dal COGNOME sia stato foriero di importanti fraitendimenti, definendolo frutto di «evidente noncuranza, certamente colpevole» nonché allorquando si fa riferimento alla incapacità RAGIONE_SOCIALE‘istante di «adottare un atteggiamento coerente, lineare e privo di contraddizioni».
Lamenta l’Amministrazione ricorrente che la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, poste tali premesse, ha apoditticamente affermato che tale contegno, seppure colpevole, sarebbe tale da non escludere in radice il diritto all’indennizzo, inquadrandolo nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve senza, tuttavia, motivare tale conclusione né evidenziare quali elementi indiziari favorevoli, se esistenti, abbiano condotto ad un bilanciamento in senso favorevole all’istante.
Rileva l’Avvocatura ricorrente che la motivazione è, altresì, illogica e contraddittoria laddove individua comportamenti del COGNOME che definisce ambigui, quali le frequentazioni con soggetti pregiudicati ed altro, salvo poi affermare che detti comportamenti non escludono il diritto all’idennizzo senza tuttavia argomentare tale conclusione, a fronte RAGIONE_SOCIALEa individuazione di indizi sfavorevoli.
Il P.G., in persona RAGIONE_SOCIALEa sostituta NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. E’ opportuno premettere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato va tenuta distinta da quella del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione. Quest’ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire, non se determinate condotte costituiscano o meno reato, quanto, piuttosto, se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”. In relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione il giudice ha piena libertà di valutare materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in ta senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952).
Ha chiarito questa Corte che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 del 21/10/2014 – dep. 29/01/2015, Garcia de Medina, Rv. 263197).
3.Nel caso in esame, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere premesso che deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che determini una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, ha sostenuto «appare evidente che gli elementi a carico del prevenuto» sono stati sufficienti a sostenere il quadro gravemente indiziario sotteso all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ma che, tuttavia, gli stessi «oltre a non aver retto al vaglio dibattimentale, non sono ascrivibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente ma sono inquadrabili esclusivamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta colpa lieve».
La motivazione, del tutto assertiva, è innanzitutto carente in quanto priva RAGIONE_SOCIALEa valutazione ex ante, sorretta da un iter logico motivazionale autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito (rispetto al quale ci si limita ad affermare che gli elementi non hanno retto al vaglio
dibattimentale) ma, soprattutto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non spiega, dopo avere definito «in senso sfavorevole i comportamenti oggettivamente ambigui che hanno caratterizzato la condotta del richiedente», che pure ritiene forieri di importanti fraintendimenti, «rappresentando una evidente noncuranza, certamente colpevole» e «in ragione RAGIONE_SOCIALEa incapacità RAGIONE_SOCIALE‘istante ad adottare un atteggiamento coerente, lineare e privo di contraddizioni», le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che condotte del genere individuato siano inquadrabili “esclusivamente” nella c.d. colpa lieve.
4. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, non ha mancato di evidenziare che «militano in senso sfavorevole» comportamenti quali le frequentazioni con soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio, quali NOME e COGNOME che si erano introdotti nel suo “Compro oro” dopo avere perpetrato una rapina, o NOME COGNOME noto come il “marocchino ricettatore” o, ancora, le propalazioni rese in un parallelo procedimento per ricettazione connesso al presente, allorquando affermava «Nel mio negozio passa di tutto» con chiari riferimenti all’origine illecita di parte RAGIONE_SOCIALEa merce da trattata.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa evidenziazione dei suddetti elementi connotati da un giudizio “sfavorevole”, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione pur affermando che si trattava di contegni connotati da “evidente noncuranza certamente colpevole”, in maniera del tutto apodittica, senza individuare alcun elemento di segno favorevole, ha ritenuto che gli stessi dovessero inquadrarsi nella c.d. colpa lieve, idonea ad incidere esclusivamente sul quantum RAGIONE_SOCIALEa riparazione, senza offrire a sostegno RAGIONE_SOCIALEa conclusione adottata un idoneo percorso logico motivazionale, non manifestamente illogico, non contraddittorio né incoerente con gli elementi a disposizione.
A titolo esemplificativo, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto le “frequentazioni ambigue”, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene idonee ad essere interpretate quali indizi di complicità in relazione al tipo e alla qualità collegamenti con tali persone in un contesto dato e la loro possibile rilevanza iin. chiave sinergica con il provvedimento restrittivo adottato, siano inquadrabili esclusivamente nella categoria RAGIONE_SOCIALEa c.d. colpa lieve (Sez. 3 n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv 274498, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, R v. 282565).
5. Coglie nel segno il ricorso proposto laddove evidenzia che la Cor RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in un errore prospettico, dapprima ha creato un sillo
tra assoluzione e diritto alla riparazione salvo poi ritenere, ma – com
– senza motivare sul punto, che quelle condotte, pure individuate c colpose, non costituivano ostacolo all’indennizzo ma erano “inquadrab
esclusivamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta colpa lieve”, ai fini quantificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
6. Così stando le cose l’ordinanza impugnata va, quindi, annullata c rinvio alla Corte di appello di Milano, cui va rimessa, altr
regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legitt
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano nuovo giudizio cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti d
spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 26 febbraio 2025