Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza della Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda formulata da NOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale con custodia in carcere dal 4.11.2016 al 20.06.2017 e dal 21.06.2017 al 31.10.2017 agli arresti domiciliari, a seguito di ordinanza Gip del Tribunale di Rieti per il reato di cui all’art.628 cod.pen. e altro, in concorso con altri, commesso in Rieti il 2.11.2016.
Il COGNOME è stato assolto dal Tribunale di Rieti con la formula non aver in data 23.05.2022, sentenza GLYPH divenuta irrevocabile il commesso il fatto 15.10.2022.
La Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che egli è stato assolto all’esito degli approfondimenti dibattimentali in forza dei quali gli elementi indiziari pure sussistenti non hanno avuto la forza probante per supportare l’affermazione della penale responsabilità dell’istante.
Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore, deducendo erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe mal interpretato la norma che stabilisce i presupposti per l’equa riparazione e avrebbe ritenuto configurabile la colpa grave sulla base di condotte illecite escluse o comunque ritenute non sufficientemente provate dalla sentenza di assoluzione.
Il ricorrente evidenzia come la circostanza riferita dall’assistente capo COGNOME, che ha affermato di aver visto il COGNOME la mattina della rapina sul luogo del delitto in compagnia del COGNOME e dell’altro complice, è smentita dalle stesse risultanze investigative in particolare dall’intercettazione ambientale del COGNOME che escludeva il coinvolgimento del COGNOME. Non vi è traccia di alcun contatto telefonico tra il COGNOME e il COGNOME, presunto autore della rapina. Il COGNOME subito nell’immediatezza del fatto ha dichiarato in sede di interrogatorio di essere estraneo al delitto che gli veniva attribuito, fornendo giustificazioni sui suo movimenti: si trovava a Terni con due consumatori di sostanze stupefacenti per acquistare eroina. Nessuna condotta colposa può essere pertanto addebitata al COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo deduce che gli elementi favorevoli al COGNOME circa l’estraneità dei fatti sono emersi dalle intercettazioni ambientali in carcere dal novembre 2016, poi supportate dalle indagini difensive del dicembre 2016, aventi ad oggetto le dichiarazioni delle il personale del Bar dove il COGNOME assumeva di essersi recato la mattina della rapina e quindi già dopo circa un mese dalla
detenzione; conseguentemente lamenta che in ogni caso la misura restrittiva non doveva essere mantenuta.
3.3. Con il terzo motivo lamenta che la Corte di appello ha erroneamente affermato, per giustificare la emissione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del GIP, che il NOME era recidivo reiterato specifico, mentre in realtà si trattava di precedenti penali risalenti e non afferenti al delitto di rapina.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione del provvedimento impugNOME sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati
I giudici della riparazione, invero, pur a fronte di una assoluzione dal reato, ha evidenziato gli elementi a disposizione del GIP che ha disposto la misura cautelare in carcere, che hanno ingenerato colposamente la falsa apparenza del suo coinvolgimento nell’illecito penale e quindi hanno legittimato ex ante l’intervento dell’AG.
In particolare la Corte territoriale ha valorizzato GLYPH la testimonianza dell’assistente capo COGNOME che aveva visto il COGNOME, la mattina della rapina, sul luogo del delitto in compagnia del COGNOME e del complice e che indossava un piumino nero, poi rinvenuto nella sua Opel Corsa, il rapporto confidenziale e/o amichevole con COGNOME, altro coimputato, i numerosi contatti telefonici intercorsi in epoca antecedente e prossima alla rapina, i numerosi precedenti penali del COGNOME e dello COGNOME.
Si rammenta in proposito che, come più volte sottolineato da questa Corte di legittimità, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita ad azioni illecite, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all’ambiente criminale, possono facilmente indurre l’apparenza della partecipazione al reato, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.
4. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono conformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia dalla Corte di legittimità – in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’eq riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
D’altro canto la sentenza di assoluzione diversamente da quanto sostenuto nel ricorso non ha escluso i plurimi elementi indiziari che hanno giustificato ex ante il
provvedimento restrittivo ma, all’esito del dibattimento, ha ritenuto ai fini del giudizio di cui all’art. 192 comma 2 cod.proc.pen. la non univocità per l’affermazione della responsabilità penale del comportamento del COGNOME che la mattina della rapina era stato visto fornire indicazioni proprio verso le Poste bersaglio della rapina, ha valorizzato il tenore dell’intercettazioni presso la sala colloqui del carcere dopo l’arresto del COGNOME che aveva escluso il coinvolgimento del COGNOME, ha ritenuto elemento neutrale i contatti telefonici intercorsi con lo COGNOME e gli altri coimputati legati da rapporti amicali, pervenendo all’assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod.proc.pen.
Va ribadito il principio che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell aldilà ogni ragionevole dubbio ( Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021 Rv. 280246 – 01)
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23.10.2024